IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica e, in particolare, l'art. 1, comma 6; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale e, in particolare, l'art. 29; 
  Visto il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  recante  misure
urgenti per il contrasto del terrorismo  e,  in  particolare,  l'art.
7-bis; 
  Vista la legge 3  agosto  2007,  n.  124,  concernente  sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61,  di  attuazione
della direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell'8 dicembre  2008,
recante  l'individuazione  e  la  designazione  delle  infrastrutture
critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne  la
protezione; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,  di  attuazione
della  direttiva  (UE)  2016/1148  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per  un  livello  comune
elevato  di  sicurezza  delle  reti   e   dei   sistemi   informativi
nell'Unione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
febbraio  2017,  recante  direttiva  concernente  indirizzi  per   la
protezione  cibernetica  e  la   sicurezza   informatica   nazionali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  87
del 13 aprile 2017; 
  Visto il  regolamento  adottato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri il 30 luglio 2020, n. 131, ai sensi  dell'art.
1, comma 2,  del  decreto-legge  n.  105  del  2019,  in  materia  di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge n. 105 del 2019; 
  Ritenuto di dover individuare  le  categorie  di  beni,  sistemi  e
servizi ICT per cui si applica la procedura di cui all'art. 1,  comma
6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019; 
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica; 
 
                               Adotta 
                        il presente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) decreto-legge, il decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; 
    b) perimetro, il perimetro  di  sicurezza  nazionale  cibernetica
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge; 
    c)  regolamento,  il  regolamento  adottato   con   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  5  febbraio  2021,  n.  54,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge; 
    d) soggetti inclusi nel perimetro, i soggetti di cui all'art.  1,
comma 2-bis, del decreto-legge; 
    e) rete, sistema informativo, 
      1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'art.  1,
comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
      2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi  interconnessi
o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un  programma,
un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi  di
controllo industriale; 
      3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o  trasmessi,
per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro
funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi  i  programmi
di cui al numero 2); 
    f) servizio informatico, un servizio  consistente  interamente  o
prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete
e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di cloud  computing  di
cui all'art. 3, comma 1, lettera  aa),  del  decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 65; 
    g) CVCN, il Centro di valutazione e certificazione nazionale,  di
cui all'art. 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge; 
    h) categorie, tipologie di beni, sistemi o servizi ICT  destinati
ad essere  impiegati  sulle  reti,  sui  sistemi  informativi  e  per
l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art.  1,  comma  2,
lettera b), del decreto-legge, individuate, sulla base di criteri  di
natura tecnica, la cui acquisizione e' subordinata  alla  valutazione
del CVCN; 
    i) CV, i centri di valutazione del Ministero dell'interno  e  del
Ministero della difesa di cui all'art. 1, comma 6,  lettera  a),  del
decreto-legge; 
    l)  centrali  di  committenza,  Consip  S.p.a.   e   i   soggetti
aggregatori ai  fini  della  realizzazione  degli  strumenti  di  cui
all'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  nonche'
la societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, nell'ambito individuato  dall'art.  31,  comma  5,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.