Estratto determina AAM/PPA n. 615/2021 del 5 agosto 2021 
 
    Si autorizza la seguente variazione, relativamente al  medicinale
BIVIS  (A.I.C.  n.  038497),  per  le  seguenti  forme  e  confezioni
autorizzate all'immissione in commercio in Italia: 
      «Bivis» 20 mg/5 mg compresse rivestite con film: 
        14 compresse - A.I.C. n. 038947014; 
        28 compresse - A.I.C. n. 038947026; 
        30 compresse - A.I.C. n. 038947038; 
        56 compresse - A.I.C. n. 038947040; 
        90 compresse - A.I.C. n. 038947053; 
        98 compresse - A.I.C. n. 038947065; 
        10×28 compresse - A.I.C. n. 038947077; 
        10×30 compresse - A.I.C. n. 038947089; 
        10 compresse - A.I.C. n. 038947091; 
        50 compresse - A.I.C. n. 038947103; 
        500 compresse A.I.C. n. 038947115, 
      «Bivis» 40 mg/5 mg compresse rivestite con film: 
        14 compresse - A.I.C. n. 038947127; 
        28 compresse - A.I.C. n. 038947139; 
        30 compresse - A.I.C. n. 038947141; 
        56 compresse - A.I.C. n. 038947154; 
        90 compresse - A.I.C. n. 038947166; 
        98 compresse - A.I.C. n. 038947178; 
        10×28 compresse - A.I.C. n. 038947180; 
        10×30 compresse - A.I.C. n. 038947192; 
        10 compresse - A.I.C. n. 038947204; 
        50 compresse - A.I.C. n. 038947216; 
        500 compresse - A.I.C. n. 038947228, 
      «Bivis» 40 mg/10 mg compresse rivestite con film: 
        14 compresse - A.I.C. n. 038947230; 
        28 compresse - A.I.C. n. 038947242; 
        30 compresse - A.I.C. n. 038947255; 
        56 compresse - A.I.C. n. 038947267; 
        90 compresse - A.I.C. n. 038947279; 
        98 compresse - A.I.C. n. 038947281; 
        10×28 compresse - A.I.C. n. 038947293; 
        10×30 compresse - A.I.C. n. 038947305; 
        10 compresse - A.I.C. n. 038947317; 
        50 compresse - A.I.C. n. 038947329; 
        500 compresse - A.I.C. n. 038947331; 
      tipo II, C.I.4 Aggiornamento degli stampati relativamente  alla
interazione  con  gli  inibitori  del  target  meccanicistico   della
rapamicina (mTOR). 
    Modifica  del   wording   degli   eccipienti   per   allineamento
all'EudraVigilance Extended  Medicinal  Product  Dictionary  (XEVMPD)
Substances. 
    Allineamento alla versione corrente del QRD template. 
    Modifiche editoriali minori. 
    Si modificano i paragrafi 4.5; 4.8; 6.1 e 6.5 del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e corrispondenti  paragrafi  del  foglio
illustrativo e delle etichette. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono allegati  alla  determina
di cui al presente estratto. 
    Codice pratica: VC2/2020/108. 
    Numero procedura: NL/H/1115/001-003/II/039. 
    Titolare A.I.C.:  Menarini  International  Operations  Luxembourg
S.A. (codice SIS 0734). 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente determina, al riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al
foglio illustrativo ed alle etichette. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  presente  estratto
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo,  del
presente  estratto,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine  di  trenta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a
consegnare  il  foglio  illustrativo  aggiornato  agli  utenti,   che
scelgono la modalita' di ritiro in formato  cartaceo  o  analogico  o
mediante l'utilizzo  di  metodi  digitali  alternativi.  Il  titolare
A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.