IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle societa' e sul  sistema
                              camerale 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n. 400/75; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  17
gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo  minimo  di
bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti
per atto d'autorita' di  societa'  cooperative,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visti in particolare gli articoli 7  e  21-quinquies  della  citata
legge n. 241/90; 
  Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 2001, con il  quale  la
societa' cooperativa «Coop. edilizia a r.l. Regione Campania n.  142»
con sede in Grumo Nevano (NA) - (codice fiscale 80050300633) e' stata
sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e  il
dott. Marco Fantone ne e' stato nominato commissario liquidatore; 
  Visto il decreto direttoriale del 3 giugno  2021,  n.  51/SAA/2021,
con il quale il dott. Marco Fantone e'  stato  sospeso  dall'incarico
conferito con decreto ministeriale 12 aprile 2001 per  la  durata  di
sei mesi dalla data del medesimo  decreto  e  contestualmente  l'avv.
Adriano Tortora e' stato  nominato  commissario  della  procedura  in
argomento in sostituzione del dott. Marco Fantone; 
  Considerato  che  dall'esame  della  prima  relazione  informativa,
depositata dal commissario nominato in sostituzione del  dott.  Marco
Fantone in una procedura di  scioglimento  per  atto  dell'autorita',
sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano  gravi  comportamenti  e
azioni di mala gestio da parte del dott. Marco  Fantone  nel  proprio
ruolo di commissario liquidatore; 
  Ritenuto il venir meno del  rapporto  fiduciario  con  il  predetto
professionista; 
  Ritenuto, altresi', necessario  procedere  in  via  d'urgenza  alla
revoca  del  dott.  Marco  Fantone   dall'incarico   di   commissario
liquidatore  della  societa'  sopra  indicata,  anche  al   fine   di
scongiurare il reiterarsi  di  tali  situazioni  in  altre  procedure
affidate al predetto commissario; 
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto  1990,
n. 241/90, di non  procedere  a  dare  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  di  revoca  all'interessato,  valutate  le  particolari
esigenze  di  celerita'  del  procedimento  derivanti   dalla   sopra
rappresentata necessita', nonche' in considerazione del fatto che nel
termine a suo tempo concesso il  commissario  non  ha  presentato  le
proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione; 
  Considerato che  per  la  procedura  in  argomento  e'  gia'  stato
nominato l'avv. Adriano Tortora quale commissario in sostituzione del
dott. Marco Fantone per la durata della sospensione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto direttoriale  del  3  giugno  2021,  n.  51/SAA/2021  e'
revocato ai sensi dell'alt. 21-quinquies della legge n. 241/90  nella
parte relativa alla sospensione per la durata di sei mesi dalla  data
del  medesimo  decreto  del  dott.  Marco  Fantone  dall'incarico  di
commissario liquidatore, conferito con decreto ministeriale 12 aprile
2001.