IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visti in particolare gli articoli 7  e  21-quinquies  della  citata
legge n. 241/1990; 
  Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2010, n. 38/2010, con  il
quale  la  societa'  cooperativa  «Cooperativa  Azzurra  -   societa'
cooperativa»,  con  sede  in  Sassari   (SS)   (codice   fiscale   n.
01084590908), e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa  e
ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Marco Fantone,
l'avv. Francesco Azzena e l'avv. Egidio Ricciardi; 
  Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 236/2021,  con
il quale il  dott.  Marco  Fantone  e'  stato  sospeso  dall'incarico
conferito con decreto ministeriale n. 38/2010 del 4 marzo 2010 per la
durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto; 
  Considerato che dall'esame della prima relazione informativa del 27
luglio 2021 del commissario nominato in sostituzione del dott.  Marco
Fantone in una procedura di  scioglimento  per  atto  dell'autorita',
sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano  gravi  comportamenti  e
azioni di mala gestio da parte del dott. Marco  Fantone  nel  proprio
ruolo di commissario liquidatore; 
  Ritenuto il venir meno del  rapporto  fiduciario  con  il  predetto
professionista; 
  Ritenuto necessario dover disporre la revoca del  provvedimento  di
sospensione suddetto; 
  Ritenuto, altresi', necessario  procedere  in  via  d'urgenza  alla
revoca  del  dott.  Marco  Fantone   dall'incarico   di   commissario
liquidatore della societa' cooperativa sopra indicata, anche al  fine
di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni  in  altre  procedure
affidate al predetto commissario; 
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto  1990,
n. 241/1990, di non procedere a  dare  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  di  revoca  all'interessato,  valutate  le  particolari
esigenze  di  celerita'  del  procedimento  derivanti   dalla   sopra
rappresentata necessita', nonche' in considerazione del fatto che nel
termine a suo tempo concesso il  commissario  non  ha  presentato  le
proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione; 
  Ritenuto,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  75  del  decreto-legge
n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, di non procedere alla  sostituzione  del  dott.  Marco  Fantone,
essendo attualmente in carica l'avv. Francesco Azzena e l'avv. Egidio
Ricciardi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto ministeriale del 21 luglio  2021  n.  236/2021,  con  il
quale il dott. Marco Fantone e' stato sospeso dall'incarico conferito
con precedente decreto ministeriale per la durata di sei  mesi  dalla
data  del  medesimo  decreto,  e'   revocato   ai   sensi   dell'art.
21-quinquies della legge n. 241/1990.