IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle societa' e sul  sistema
                              camerale 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  17
gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo  minimo  di
bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti
per atto d'autorita' di  societa'  cooperative,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto direttoriale del 20 giugno 2017,  n.  125/SAA/2017
con  il  quale  la  «CO.GE.S.CO.  Consorzio  generale  sviluppo   fra
cooperative», con sede in Roma, e' stata posta  in  scioglimento  per
atto dell'autorita'  e  l'avv.  Mario  Guido  ne  e'  stato  nominato
commissario liquidatore; 
  Vista la nota ministeriale prot n. 294531 del 9 settembre 2020, con
la quale questa Autorita' di  vigilanza  autorizzava  il  commissario
liquidatore al deposito degli  atti  finali  e  alla  chiusura  della
procedura per insufficienza di attivo, ai sensi dell'ex art. 2, legge
n. 400/1975; 
  Vista la nota del 15 giugno 2021 prot. n. 185590, con la  quale  il
medesimo commissario avv. Mario Giudo, nell'informare in merito  alla
sussistenza di  una  procedura  di  esecuzione  immobiliare  pendente
presso il Tribunale di Viterbo e relativa ad  un  immobile  intestato
alla  CO.GE.S.CO,  conosciuta  solo  successivamente  alla   predetta
cancellazione, chiede in via d'urgenza la riapertura della  procedura
di  scioglimento,  con  sospensione  del  pagamento   delle   proprie
competenze, al fine di poter intervenire formalmente  nella  medesima
procedura esecutiva; 
  Considerato che il bene immobile su cui pende la  citata  procedura
esecutiva,   giusta   decreto   di    trasferimento    del    giudice
dell'esecuzione del predetto Tribunale di Viterbo, e' stato assegnato
all'aggiudicatario, mentre le somme  pagate  (euro  104.066,00)  sono
state congelate in  attesa  della  prossima  udienza  fissata  al  13
gennaio 2022, in  cui  si  discutera'  della  improcedibilita'  della
procedura   esecutiva   come   sollevata   dall'avv.   Mario    Guido
nell'interesse della procedura di SAA, ancorche' cessata; 
  Vista l'ordinanza del  4  luglio  2021  con  la  quale  il  giudice
dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo ha rigettato la richiesta di
attribuzione somme ex art. 41 TUB del creditore ipotecario  motivando
proprio sul fatto che la cooperativa era stata posta in  scioglimento
ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che la Banca ha impugnato l'ordinanza  de  qua  e  che
l'udienza e' stata fissata al 24 agosto 2021; 
  Ritenuto opportuno adottare in via  analogica  il  procedimento  di
riapertura del fallimento in mancanza di una specifica normativa  per
quanto  concerne   la   riapertura   degli   scioglimenti   ex   art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che non  sussistono  motivi  ostativi  alla  riapertura
dello scioglimento; 
  Richiamata la vigente circolare della competente Direzione generale
del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla  attribuzione   di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,     secondo     comma     e
2545-octiesdecies   del   codice   civile»,   pubblicata   sul   sito
istituzionale del Ministero dello  sviluppo  economico,  nella  quale
vengono disciplinate le modalita' di selezione dei professionisti cui
affidare le funzioni di commissario liquidatore e  si  prevede  quale
criterio generale un processo di estrazione casuale informatico dalla
medesima banca dati fermo restando che «sono fatte  salve  le  nomine
nei casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si
procede  alla  individuazione  diretta  di  professionisti   comunque
presenti nell'ambito della banca  dati  disciplinata  nella  presente
circolare. A mero titolo di esempio e non a  titolo  esaustivo,  tali
circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione  di  procedure
per una medesima impresa cooperativa (...); 
  Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di  successione
di procedure per una medesima impresa cooperativa; 
  Ritenuto, altresi',  utile  preservare  il  patrimonio  informativo
maturato dal commissario avv. Mario Guido nel corso  della  procedura
di scioglimento allo stesso precedentemente affidata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del regio decreto 16 marzo
1942,  n.  267,  e'  disposta  la  riapertura  della   procedura   di
scioglimento   per   atto   dell'autorita'   ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile  della  «CO.GE.S.CO.  Consorzio
generale sviluppo  fra  cooperative»,  con  sede  in  Roma,  c.f.  n.
01273250561, gia' cancellata dal registro delle  imprese  in  data  9
settembre 2020. 
  Considerati gli specifici requisiti professionali, come  risultanti
dal curriculum vitae, ed il  patrimonio  informativo  maturato  nella
procedura di scioglimento adottata nei confronti della cooperativa in
argomento con decreto direttoriale 20 giugno 2017 n. 125/SAA/2017, e'
confermato nella  carica  di  commissario  liquidatore  l'avv.  Mario
Guido,  nato  a  Cosenza   il   17   marzo   1955   (codice   fiscale
GDUMRA55C17D086S), domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 342/B.