IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'AIFA, a norma dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai  sensi  dell'art.
48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,  n.  326
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1800/2010  del  5  luglio  2010  di
autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano  «Rhesonativ»,  pubblicata,  per   estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 166 del  19
luglio 2010; 
  Vista la determina AIFA FV n. 257/2012  del  12  novembre  2012  di
rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  secondo
procedura di mutuo  riconoscimento,  del  medicinale  per  uso  umano
«Rhesonativ», con  conseguente  modifica  stampati,  pubblicata,  per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie
generale - n. 6 del 8 gennaio 2013; 
  Vista la richiesta della societa' Octapharma Italy  S.p.a.  del  13
novembre    di    rinegoziazione    del    medicinale    «Rhesonativ»
(Immunoglobulina anti-D  (rh)) -  procedura  SE/H/0541/001/E02  -  di
propria titolarita'; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella seduta del 10-12 febbraio 2021; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta straordinaria del 15 aprile 2021; 
  Vista la deliberazione n. 38 del 17 giugno 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il  medicinale  RHESONATIV   (Immunoglobulina   anti-D   (rh))   e'
rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    prevenzione dell'immunizzazione Rh(D) nelle donne in eta' fertile
Rh(D) negative; 
    profilassi prenatale; 
    profilassi prenatale pianificata; 
    profilassi prenatale in seguito a  complicanze  della  gravidanza
comprendenti aborto/minaccia di  aborto,  gravidanza  extrauterina  o
mola  idatiforme,  morte  fetale   intrauterina   (IUFD),   emorragia
transplacentare (TPH) da emorragia  ante-parto  (APH),  amniocentesi,
biopsia corionica, procedure ostetriche manipolative ad es.  versione
esterna, interventi invasivi, cordocentesi, trauma addominale  chiuso
o intervento terapeutico sul feto; 
    profilassi postnatale; 
    parto di un neonato Rh(D) positivo (D, Ddebole, Dparziale); 
    trattamento  di  donne  in  eta'  fertile  Rh(D)  negative   dopo
trasfusioni  incompatibili  di  sangue  Rh(D)  positivo  o  di  altri
prodotti contenenti eritrociti, ad es. il concentrato piastrinico. 
  Confezione: «625 IU/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 1
ml - A.I.C. n. 039596010 (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «A» 
  Prezzo ex factory (iva esclusa): euro 21,50. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 35,48 
  Confezione: «625 IU/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 2
ml - A.I.C. n. 039596022 (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex factory (iva esclusa): euro 43,00. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 70,97. 
  Confezione: «625 IU/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro  da
2 ml - A.I.C. n. 039596034 (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex factory (iva esclusa): euro 430,00. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 709,67. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.