IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
                      della direzione generale 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238, pubblicata  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari ai sensi del regolamento (CE) n.  1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  27  maggio  1970,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  228
del  9  settembre  1970  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei  vini  «Barbera  d'Alba»  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  295  -  20  dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Barbera d'Alba»; 
  Visto il decreto ministeriale  17  aprile  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  97  del  28  aprile
2015, con il quale e' stato da ultimo modificato il  disciplinare  di
produzione della citata DOP; 
  Esaminata la documentata domanda presentata per  il  tramite  della
Regione  Piemonte,  su  istanza  del  Consorzio  di  tutela   Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani con sede in Alba (CN), intesa  ad
ottenere la modifica del disciplinare di  produzione  della  DOP  dei
vini «Barbera d'Alba», concernente,  in  particolare,  la  previsione
della sottozona «Castellinaldo», nel rispetto della procedura di  cui
al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del regolamento UE  n.  33/2019,  e'  stata  esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012,  articoli  6,  7  e  10  e,  in
particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della regione Piemonte; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021 nell'ambito
della quale il citato Comitato ha approvato la proposta  di  modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei  vini  «Barbera  d'Alba»
concernente,   in   particolare,   l'indicazione   della    sottozona
«Castellinaldo» e del relativo disciplinare di  cui  all'allegato  in
calce al suddetto disciplinare; 
    conformemente  alle  indicazioni  diramate   con   la   circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione n.
9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica  del  disciplinare
in questione e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n. 153 del 29 giugno 2021, al fine  di  dar  modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  istanze  contenenti
osservazioni  sulla  medesima  proposta  di  modifica,  da  parte  di
soggetti interessati; 
  Vista la richiesta  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, in data 8 luglio 2021, prot.  n.
170/2021,  intesa  ad  applicare  le  modifiche  al  disciplinare  in
questione  anche  nei  riguardi  delle  produzioni  di  vini  atti  a
diventare DOP «Barbera d'Alba» derivanti dalle vendemmie 2019 e 2020,
mediante apposita  riclassificazione  a  «Barbera  d'Alba»  sottozona
«Castellinaldo», a condizione che siano  in  possesso  dei  requisiti
prescritti  dall'allegato  disciplinare  di  produzione   per   detta
sottozona; 
  Vista inoltre la nota prot. n. 280/21, presentata dal Consorzio  di
tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, in data 4  agosto
2021, intesa a consentire lo smaltimento, entro il 31 dicembre  2022,
delle etichette riportanti il marchio  registrato  «Castellinaldo»  e
che  per  alcuni  aspetti  grafici  di  etichettatura  non  risultano
conformi alle disposizioni di cui  all'art.  7  del  disciplinare  di
produzione della sottozona «Castellinaldo»; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del
regolamento UE n.  33/2019  e  all'art.  10  del  regolamento  UE  n.
34/2019, sussistono  i  requisiti  per  approvare,  con  il  presente
decreto, le «modifiche ordinarie» contenute nella citata  domanda  di
modifica del disciplinare di produzione della DOP dei  vini  «Barbera
d'Alba» e il relativo  documento  unico  consolidato  con  le  stesse
modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in  questione
anche nei riguardi delle partite di vini  derivanti  dalle  vendemmie
2019  e  2020  e  per  consentire  lo  smaltimento  delle   etichette
contenenti il  marchio  «Castellinaldo»,  nei  termini  di  cui  alle
richiamate richieste del  Consorzio  di  tutela  Barolo,  Barbaresco,
Alba, Langhe e Dogliani; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del
regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo  2021  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Barbera
d'Alba», cosi'  come  consolidato  con  il  decreto  ministeriale  30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto  ministeriale  17
aprile 2015 richiamati  in  premessa,  sono  approvate  le  modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana n. 153 del 29 giugno 2021. 
  2. Il disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Barbera
d'Alba», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma  1,
ed il relativo documento unico consolidato  figurano  rispettivamente
agli allegati A e B del presente decreto.