IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e  n.  34/2019,  continuano  ad
essere  applicabili  per  le  modalita'  procedurali   nazionali   in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica 26  giugno  1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  294
del  12  novembre  1974  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini «Gavi»  o  «Cortese  di
Gavi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto  ministeriale 29  luglio  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  185  del  10  agosto
1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata e garantita dei  vini  «Gavi»  o  «Cortese  di  Gavi»  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  295  -  20  dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»; 
  Visto il provvedimento ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato sul
citato sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP
con il quale  e'  stato  da  ultimo  aggiornato  il  disciplinare  di
produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.  C  225  del  5
luglio 2019, concernente  la  pubblicazione  della  comunicazione  di
approvazione di modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del Reg.  UE
n. 33/2019 al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi»  o
«Cortese di Gavi» di cui al predetto  Provvedimento  ministeriale  12
gennaio 2015; 
  Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  178  del  31  luglio
2019 concernente  informazioni  agli  operatori  della  pubblicazione
della  predetta   modifica   ordinaria   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019; 
  Esaminata la documentata domanda presentata per  il  tramite  della
Regione Piemonte, su istanza del Consorzio tutela del Gavi  con  sede
in Gavi (AL), intesa ad ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» nel rispetto
della procedura di cui al  citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare  prevista  dal  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,  7,  e  10,  relativa  alle
modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione
europea, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  12  maggio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»; 
    conformemente  alle  indicazioni  diramate   con   la   circolare
ministeriale  n.  6694  del  30  gennaio  2019  e   successiva   nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare  in  questione  e'  stata  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 19 giugno 2021 al fine
di dar modo agli interessati di presentare le eventuali  osservazioni
entro trenta giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela del Gavi in data
4 agosto 2021, intesa  a  consentire  lo  smaltimento,  entro  il  31
dicembre 2022,  delle  etichette  che  non  risultano  conformi  alle
disposizioni  previste  dall'art.  7  dell'allegato  disciplinare  di
produzione; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art.  17,  par.
2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art.  10  del  reg.  UE  n.  34/2019,
sussistono i requisiti per approvare, con  il  presente  decreto,  le
modifiche ordinarie contenute nella citata domanda  di  modifica  del
disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Gavi»
o «Cortese di Gavi» ed il relativo documento unico consolidato con le
stesse  modifiche,  nonche'  per  consentire  lo  smaltimento   delle
etichette nei termini di cui alla richiamata richiesta del  Consorzio
tutela del Gavi; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse  modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n.
34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del  25  marzo  2021della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Gavi»  o
«Cortese  di   Gavi»,   cosi'   come   consolidato   con   il decreto
ministeriale 30  novembre  2011  e  da  ultimo  modificato   con   il
provvedimento ministeriale 12 gennaio 2015  richiamati  in  premessa,
sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n  145  del  19
giugno 2021. 
  2. Il disciplinare di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Gavi»  o
«Cortese di Gavi», consolidato con le modifiche ordinarie di  cui  al
comma  1,  ed  il  relativo  documento  unico  consolidato,  figurano
rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.