IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad
essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294
del 12 novembre 1974 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di
Gavi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto
1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»;
Visto il provvedimento ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato sul
citato sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP
con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di
produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5
luglio 2019, concernente la pubblicazione della comunicazione di
approvazione di modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE
n. 33/2019 al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o
«Cortese di Gavi» di cui al predetto Provvedimento ministeriale 12
gennaio 2015;
Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio
2019 concernente informazioni agli operatori della pubblicazione
della predetta modifica ordinaria nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Piemonte, su istanza del Consorzio tutela del Gavi con sede
in Gavi (AL), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» nel rispetto
della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre
2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle
modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione
europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 19 giugno 2021 al fine
di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni
entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela del Gavi in data
4 agosto 2021, intesa a consentire lo smaltimento, entro il 31
dicembre 2022, delle etichette che non risultano conformi alle
disposizioni previste dall'art. 7 dell'allegato disciplinare di
produzione;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par.
2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019,
sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le
modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Gavi»
o «Cortese di Gavi» ed il relativo documento unico consolidato con le
stesse modifiche, nonche' per consentire lo smaltimento delle
etichette nei termini di cui alla richiamata richiesta del Consorzio
tutela del Gavi;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n.
34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o
«Cortese di Gavi», cosi' come consolidato con il decreto
ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il
provvedimento ministeriale 12 gennaio 2015 richiamati in premessa,
sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 145 del 19
giugno 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o
«Cortese di Gavi», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al
comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano
rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.