LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 4 agosto 2021;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed
unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato citta'
ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove
e sancisce accordi, tra Governo, regioni, province, comuni e
comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse
comune;
Visto il comma 13-ter dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dall'art. 33 del decreto-legge 30 maggio
2021, n. 77, secondo cui: «Gli interventi di cui al presente
articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria
e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione
della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui
all'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al
presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'art.
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera
esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del
comma 14».
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, il quale
prevede che le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze,
segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito
istituzionale la modulistica unificata e standardizzata adottata in
Conferenza unificata e vieta alle pubbliche amministrazioni di
richiedere informazioni o documenti di cui sono gia' in possesso
ovvero ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica
unificata e standardizzata;
Vista l'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023,
approvata dal Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza
unificata, il 23 novembre 2020, concernente le linee di indirizzo, il
programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra Stato,
regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per
la loro attuazione;
Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo
cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche
normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su
tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche
amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali
e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li
possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi
termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla
modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad
assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero»;
Vista la nota del 27 luglio 2021 con la quale la Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha
trasmesso lo schema di accordo tra il Governo, le regioni e gli enti
locali concernente l'adozione della modulistica unificata e
standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di
inizio attivita' (CILA-Superbonus), ai sensi dell'art. 119, comma
13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Vista la nota prot. n. 12631 del 27 luglio 2021 con la quale detto
schema di accordo e' stato inviato alle regioni ed agli enti locali;
Considerato che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno
della seduta del 29 luglio 2021 non e' stato esaminato, in quanto la
seduta non ha avuto luogo;
Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa
Conferenza, le regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso
favorevole all'accordo;
Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni e degli
enti locali;
Sancisce il seguente Accordo:
Art. 1
Modulistica unificata e standardizzata
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 26 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, secondo cui lo Stato, le regioni, le province autonome
e le autonomie locali sottoscrivono accordi e intese al fine di
coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni
interessate concernenti l'attuazione dell'Agenda per la
semplificazione, e' adottato il modulo unificato e standardizzato per
la presentazione della CILA, ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui all'Allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente Accordo.
2. Attesa l'urgenza dell'adozione della modulistica di cui al comma
1, la stessa e' efficace dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Accordo sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Le regioni, le province autonome e i comuni adottano le misure
organizzative e tecnologiche necessarie per assicurare la massima
diffusione e la gestione anche telematica del modulo.
Roma, 4 agosto 2021
Il Presidente: Gelmini
Il Segretario: Siniscalchi