IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e, in particolare, l'art. 5, comma 2 che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone d'importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, e, in particolare, l'art. 6, che attribuisce alla Direzione generale per il patrimonio naturalistico le funzioni in materia di aree protette terrestri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2021), con il quale il prof. Roberto Cingolani e' stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 2 (Ministero della transizione ecologica) e 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 54 del 4 marzo 2021) con il quale il prof. Roberto Cingolani e' nominato Ministro della transizione ecologica; Visto la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», e, in particolare, l'art. 1 che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge; Visto l'art. 34, comma 1, lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale di Portofino, comprendente la gia' istituita area protetta marina di Portofino; Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica la potesta' di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico- scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni; Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio numero di registro generale 2541 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Associazione internazionale «Amici del Monte di Portofino», onlus Associazione Verdi ambiente e societa' - V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, relativo, principalmente, al mancato perfezionamento del procedimento istitutivo del Parco nazionale di Portofino, previsto con l'inserimento della lettera f-ter) al comma 1 dell'art. 34 della legge n. 394/1991 ad opera dell'art. 1, comma 1116, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 7694/2021 del 28 giugno 2021 con la quale e' stato ordinato al Ministero della transizione ecologica di provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino, ai sensi dell'art. 34, comma 3, l. cit., nonche' all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi; Viste le note del Ministero della transizione ecologica dell'8 luglio 2021 e del 13 luglio 2021 con la quale, entro un termine di quindici giorni, e' stato richiesto ad ISPRA, «sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, di inoltrare alla scrivente direzione generale una proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino» comprendente una proposta tecnica di misure di salvaguardia; Preso atto della nota n. 39994 del 23 luglio 2021, registrata al protocollo ministeriale n. 081331 del 26 luglio 2021, con la quale ISPRA ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica la proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione provvisoria, le relative misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino, nonche' le risultanze dell'istruttoria tecnica condotta dall'Istituto; Considerato che la proposta presentata da ISPRA, coerentemente a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, tiene conto degli elementi fisici riconoscibili sul territorio; delle zone ad alto valore ecologico presenti nell'area di interesse nel Parco; delle informazioni relative alle carte di sensibilita' ambientale; e della presenza sia di corridoi ecologici che dei siti appartenenti alla rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE «Habitat» e 147/2009 «Uccelli»; Considerato che la proposta tecnica di perimetrazione provvisoria interessa esclusivamente il territorio della Regione Liguria e, a livello di enti di locali, del tutto o in parte, i territori dei Comuni di Avegno, Camogli, Cicagna, Chiavari, Coreglia Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Tribogna, Zoagli e che la stessa ricomprende il perimetro del Parco regionale di Portofino, per una estensione complessiva della delimitazione provvisoria pari a 5363 ettari; Considerato che la proposta tecnica di ISPRA ricomprende, oltre al territorio del citato Parco regionale di Portofino, anche le aree contigue e le aree cornice prima annesse al perimetro del Parco regionale, nonche' i siti Natura 2000 ZSC IT1332622 «Rio Tuia - Montallegro» e ZSC IT1332614 «Pineta - Lecceta di Chiavari» e che tali aree sono state gia' gestite da parte dello stesso Ente parco regionale; Ritenuta altresi' la conformita' della proposta tecnica delle misure di salvaguardia elaborate da ISPRA rispetto a quanto previsto dall'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Considerato che con nota del Ministero della transizione ecologica n. 82366 del 27 luglio 2021, sulla base di quanto previsto dall'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' stata trasmessa alla regione e agli enti locali interessati la proposta di perimetrazione e zonizzazione provvisoria richiedendo contestualmente di esprimere il sentito di competenza sulla proposta di misure di salvaguardia del parco, fissando un termine per il riscontro pari a sette giorni; Acquisiti, entro i termini prestabiliti nella citata richiesta ministeriale del 27 luglio 2021, i pareri, le richieste e le osservazioni dei seguenti enti: Comune di Portofino - comunicazione prot. 8867 del 2 agosto 2021; Comune di Camogli - comunicazione prot. 14597 del 2 agosto 2021; Comune di Santa Margherita Ligure - deliberazione di giunta comunale n. 157 del 2 agosto 2021; Comune di Zoagli - comunicazione prot. 0010332 del 3 agosto 2021; Regione Liguria prot. 262759 del 3 agosto 2021, con la quale l'assessore Alessandro Piana ha richiesto un incontro al sig. Ministro; Comune di Rapallo - deliberazione di giunta comunale n. 211 del 3 agosto 2021; Comune di Recco - comunicazione prot. 18357 del 4 agosto 2021; Comune di Avegno - comunicazione prot. 4093 del 4 agosto 2021; Comune di Coreglia Ligure - comunicazione prot. 2183 del 4 agosto 2021; Comune di Tribogna - deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 4 agosto 2021; Comune di Chiavari - comunicazione prot. 32192 del 4 agosto 2021; Considerato che con nota del 4 agosto 2021 sono stati trasmessi ad ISPRA i pareri acquisiti per una valutazione tecnica di competenza con particolare riferimento delle misure di salvaguardia; Viste le richieste degli enti locali nei quali e' segnalata la necessita' di maggiori tempi istruttori nonche' manifestata e lamentato il mancato coinvolgimento degli stessi in fase istruttoria; Considerata l'impossibilita' di concedere tempi aggiuntivi in considerazione della stringente tempistica dettata dal tribunale amministrativo regionale che ha ordinato a questo ministero di adottare gli atti di competenza entro trenta giorni dalla notifica della sentenza in oggetto; Valutato che la maggior parte delle osservazioni pervenute riguardano modifiche del perimetro e/o richieste di integrazione non direttamente pertinenti alle misure di salvaguardia; Considerato che tutte le osservazioni sul perimetro provvisorio pervenute da parte degli enti locali dovranno essere oggetto di opportuno approfondimento in sede di definizione della perimetrazione definitiva elaborata ai sensi dell'art. 8, comma 1, e che, in ogni caso, tali richieste sono state inoltrare ad ISPRA in data 4 agosto 2021 per le successive valutazioni di competenza; Ritenuto di dover procedere alla adozione della perimetrazione e zonizzazione provvisorie ed alla individuazione delle relative misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino, in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 7694/2021 del 28 giugno 2021, nei termini stabiliti dalla sentenza stessa; Considerato che le predette perimetrazione e zonizzazione provvisorie restano in vigore sino all'istituzione definitiva del Parco nazionale che dovra' essere effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Ritenuto di dover rinviare alla fase istruttoria per l'individuazione della perimetrazione definitiva, di cui all'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'eventuale esclusione di aree attualmente incluse nella perimetrazione provvisoria, ovvero l'inclusione di aree non ricomprese nel perimetro provvisorio, sulla base della valutazione delle motivate e specifiche proposte presentate dalla Regione Liguria; Ritenuto di dover rinviare l'efficacia delle misure di salvaguardia alla costituzione del Comitato di gestione provvisoria, di cui all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che e' deputato alla gestione fino alla costituzione dell'Ente Parco; Ritenuto altresi' che le misure di salvaguardia provvisorie individuate potranno essere oggetto di revisione ed integrazioni in sede di istituzione definitiva del Parco nazionale; Preso atto che l'art. 34, comma 1, lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevede che l'istituzione mediante decreto del Presidente della Repubblica del Parco nazionale di Portofino, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della citata legge quadro, dovra' comprendere nella perimetrazione definitiva la gia' istituita Area protetta marina di Portofino; Considerato che l'Area marina protetta di Portofino, istituita con decreto 26 aprile 1999 «Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino» e' gia' a tutti gli effetti inserita nel sistema delle aree protette nazionali e la sua gestione e' affidata ad un apposito Consorzio, di cui al decreto 22 giugno 1999, che opera nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al decreto 1° luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2008; Valutato pertanto che la tutela e conservazione della porzione di ambiente marino ricompreso nell'Area marina protetta di Portofino e' gia' assicurata dalla struttura di governance sopra descritta e pertanto non necessita' di ulteriori misure di salvaguardia e di perimetrazioni provvisorie; Ritenuto quindi in considerazione della piena funzionalita' della sopra descritta Area marina protetta di Portofino di poter rinviare l'inserimento della stessa alla definizione della perimetrazione e zonizzazione definitiva del Parco nazionale, da elaborarsi ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Decreta: Art. 1 Perimetrazione provvisoria 1. Il territorio delimitato, come evidenziato alla planimetria riportata nell'allegato A, per una estensione di 5363 ettari, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' individuato come zona d'importanza naturalistica e costituisce delimitazione provvisoria, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Parco nazionale di Portofino di cui all'art. 34, comma 1, lettera f-ter), della legge 6 dicembre 1991, n. 394.