IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e, in
particolare,  l'art.  5,  comma  2  che  attribuisce   al   Ministero
dell'ambiente la  competenza  ad  individuare  le  zone  d'importanza
naturalistica nazionale ed  internazionale  su  cui  potranno  essere
costituiti parchi e riserve naturali; 
  Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in
materia di parchi naturali e riserve  statali,  marine  e  terrestri,
attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Vista il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione, come  modificato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, e,  in
particolare, l'art. 6, che attribuisce alla Direzione generale per il
patrimonio naturalistico le funzioni  in  materia  di  aree  protette
terrestri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 38 del  15
febbraio 2021), con il quale il  prof.  Roberto  Cingolani  e'  stato
nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri»  e,
in  particolare,  gli  articoli  2   (Ministero   della   transizione
ecologica) e 3 (Disposizioni  transitorie  concernenti  il  Ministero
della transizione ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti
il   Ministero   della   transizione   ecologica)   e   4   (Comitato
interministeriale per la transizione ecologica); 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  2  marzo  2021
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 54  del  4
marzo 2021) con il quale  il  prof.  Roberto  Cingolani  e'  nominato
Ministro della transizione ecologica; 
  Visto la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree  protette»,  e,  in  particolare,  l'art.  1  che  definisce  le
finalita' e l'ambito di applicazione della legge; 
  Visto l'art. 34, comma 1, lettera f-ter)  della  legge  6  dicembre
1991, n. 394,  che  prevede  l'istituzione  del  Parco  nazionale  di
Portofino, comprendente la gia' istituita  area  protetta  marina  di
Portofino; 
  Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  che
attribuisce al Ministero della transizione ecologica la  potesta'  di
individuare la perimetrazione provvisoria dei  parchi,  previsti  dal
comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi  conoscitivi
e  tecnico-  scientifici  disponibili  presso   i   servizi   tecnici
nazionali, le amministrazioni statali e le regioni; 
  Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della  legge  15
marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo  nazionale  i  compiti  e  le
funzioni in materia di parchi naturali attribuiti  allo  Stato  dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visto il ricorso presentato al Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio numero di registro generale 2541 del 2021, integrato  da
motivi aggiunti, proposto dall'Associazione internazionale «Amici del
Monte di Portofino», onlus Associazione Verdi ambiente e  societa'  -
V.A.S., in persona del legale rappresentante pro  tempore,  relativo,
principalmente,   al   mancato   perfezionamento   del   procedimento
istitutivo  del  Parco   nazionale   di   Portofino,   previsto   con
l'inserimento della lettera f-ter) al  comma  1  dell'art.  34  della
legge n. 394/1991 ad opera dell'art. 1, comma 1116,  della  legge  n.
205 del 27 dicembre 2017; 
  Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale  Lazio  n.
7694/2021 del 28 giugno 2021  con  la  quale  e'  stato  ordinato  al
Ministero della transizione ecologica di provvedere  nel  termine  di
trenta  giorni  dalla  comunicazione  in  via  amministrativa   della
presente  sentenza  o  dalla  sua  notifica,   se   anteriore,   alla
delimitazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino, ai  sensi
dell'art. 34, comma 3, l. cit., nonche' all'adozione delle misure  di
salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato  dei
luoghi; 
  Viste le note del  Ministero  della  transizione  ecologica  dell'8
luglio 2021 e del 13 luglio 2021 con la quale, entro  un  termine  di
quindici giorni, e' stato  richiesto  ad  ISPRA,  «sulla  base  degli
elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, di  inoltrare
alla  scrivente  direzione   generale   una   proposta   tecnica   di
perimetrazione e zonizzazione  provvisoria  del  Parco  nazionale  di
Portofino»  comprendente  una   proposta   tecnica   di   misure   di
salvaguardia; 
  Preso atto della nota n. 39994 del 23 luglio  2021,  registrata  al
protocollo ministeriale n. 081331 del 26 luglio 2021,  con  la  quale
ISPRA ha  trasmesso  al  Ministero  della  transizione  ecologica  la
proposta tecnica di perimetrazione  e  zonizzazione  provvisoria,  le
relative misure di salvaguardia del  Parco  nazionale  di  Portofino,
nonche'   le    risultanze    dell'istruttoria    tecnica    condotta
dall'Istituto; 
  Considerato che la proposta presentata da  ISPRA,  coerentemente  a
quanto previsto dalla legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  tiene  conto
degli elementi fisici riconoscibili sul  territorio;  delle  zone  ad
alto valore ecologico presenti  nell'area  di  interesse  nel  Parco;
delle informazioni relative alle carte di sensibilita' ambientale;  e
della presenza sia di corridoi ecologici che  dei  siti  appartenenti
alla rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle  direttive  92/43/CEE
«Habitat» e 147/2009 «Uccelli»; 
  Considerato che la proposta tecnica di  perimetrazione  provvisoria
interessa esclusivamente il territorio della  Regione  Liguria  e,  a
livello di enti di locali, del tutto o  in  parte,  i  territori  dei
Comuni  di  Avegno,  Camogli,  Cicagna,  Chiavari,  Coreglia  Ligure,
Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Tribogna,  Zoagli
e che la stessa ricomprende  il  perimetro  del  Parco  regionale  di
Portofino,  per  una  estensione  complessiva   della   delimitazione
provvisoria pari a 5363 ettari; 
  Considerato che la proposta tecnica di ISPRA ricomprende, oltre  al
territorio del citato Parco regionale di  Portofino,  anche  le  aree
contigue e le aree cornice  prima  annesse  al  perimetro  del  Parco
regionale, nonche' i siti  Natura  2000  ZSC  IT1332622  «Rio  Tuia -
Montallegro» e ZSC IT1332614 «Pineta - Lecceta  di  Chiavari»  e  che
tali aree sono state gia' gestite da parte dello  stesso  Ente  parco
regionale; 
  Ritenuta altresi'  la  conformita'  della  proposta  tecnica  delle
misure di salvaguardia elaborate da ISPRA rispetto a quanto  previsto
dall'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Considerato che con nota del Ministero della transizione  ecologica
n. 82366 del 27 luglio 2021, sulla base di quanto previsto  dall'art.
34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' stata  trasmessa
alla  regione  e  agli  enti  locali  interessati  la   proposta   di
perimetrazione e zonizzazione provvisoria richiedendo contestualmente
di esprimere il sentito di competenza sulla  proposta  di  misure  di
salvaguardia del parco, fissando un termine per il riscontro  pari  a
sette giorni; 
  Acquisiti, entro i  termini  prestabiliti  nella  citata  richiesta
ministeriale del  27  luglio  2021,  i  pareri,  le  richieste  e  le
osservazioni dei seguenti enti: 
    Comune di Portofino - comunicazione prot. 8867 del 2 agosto 2021; 
    Comune di Camogli - comunicazione prot. 14597 del 2 agosto 2021; 
    Comune di Santa  Margherita  Ligure  -  deliberazione  di  giunta
comunale n. 157 del 2 agosto 2021; 
    Comune di Zoagli - comunicazione prot. 0010332 del 3 agosto 2021; 
    Regione Liguria prot. 262759 del 3  agosto  2021,  con  la  quale
l'assessore  Alessandro  Piana  ha  richiesto  un  incontro  al  sig.
Ministro; 
    Comune di Rapallo - deliberazione di giunta comunale n. 211 del 3
agosto 2021; 
    Comune di Recco - comunicazione prot. 18357 del 4 agosto 2021; 
    Comune di Avegno - comunicazione prot. 4093 del 4 agosto 2021; 
    Comune di Coreglia Ligure - comunicazione prot. 2183 del 4 agosto
2021; 
    Comune di Tribogna - deliberazione del Consiglio comunale  n.  25
del 4 agosto 2021; 
    Comune di Chiavari - comunicazione prot. 32192 del 4 agosto 2021; 
  Considerato che con nota del 4 agosto 2021 sono stati trasmessi  ad
ISPRA i pareri acquisiti per una valutazione  tecnica  di  competenza
con particolare riferimento delle misure di salvaguardia; 
  Viste le richieste degli enti locali  nei  quali  e'  segnalata  la
necessita'  di  maggiori  tempi  istruttori  nonche'  manifestata   e
lamentato il mancato coinvolgimento degli stessi in fase istruttoria; 
  Considerata  l'impossibilita'  di  concedere  tempi  aggiuntivi  in
considerazione della  stringente  tempistica  dettata  dal  tribunale
amministrativo regionale  che  ha  ordinato  a  questo  ministero  di
adottare gli atti di competenza entro trenta  giorni  dalla  notifica
della sentenza in oggetto; 
  Valutato  che  la  maggior  parte  delle   osservazioni   pervenute
riguardano modifiche del perimetro e/o richieste di integrazione  non
direttamente pertinenti alle misure di salvaguardia; 
  Considerato che tutte le  osservazioni  sul  perimetro  provvisorio
pervenute da parte degli  enti  locali  dovranno  essere  oggetto  di
opportuno approfondimento in sede di definizione della perimetrazione
definitiva elaborata ai sensi dell'art. 8, comma 1, e  che,  in  ogni
caso, tali richieste sono state inoltrare ad ISPRA in data  4  agosto
2021 per le successive valutazioni di competenza; 
  Ritenuto di dover procedere alla adozione  della  perimetrazione  e
zonizzazione provvisorie ed alla individuazione delle relative misure
di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino, in  ottemperanza  a
quanto previsto dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale
Lazio n. 7694/2021 del 28 giugno 2021, nei  termini  stabiliti  dalla
sentenza stessa; 
  Considerato  che  le   predette   perimetrazione   e   zonizzazione
provvisorie restano in vigore  sino  all'istituzione  definitiva  del
Parco nazionale che dovra' essere effettuata ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Ritenuto   di   dover   rinviare   alla   fase   istruttoria    per
l'individuazione della perimetrazione definitiva, di cui all'art.  8,
comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'eventuale  esclusione
di aree attualmente incluse nella perimetrazione provvisoria,  ovvero
l'inclusione di aree non ricomprese nel perimetro provvisorio,  sulla
base  della  valutazione  delle  motivate   e   specifiche   proposte
presentate dalla Regione Liguria; 
  Ritenuto di dover rinviare l'efficacia delle misure di salvaguardia
alla costituzione  del  Comitato  di  gestione  provvisoria,  di  cui
all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  che  e'
deputato alla gestione fino alla costituzione dell'Ente Parco; 
  Ritenuto  altresi'  che  le  misure  di  salvaguardia   provvisorie
individuate potranno essere oggetto di revisione ed  integrazioni  in
sede di istituzione definitiva del Parco nazionale; 
  Preso atto che l'art. 34, comma 1, lettera  f-ter)  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394, prevede che l'istituzione mediante decreto del
Presidente della Repubblica del  Parco  nazionale  di  Portofino,  ai
sensi dell'art.  8,  comma  1,  della  citata  legge  quadro,  dovra'
comprendere nella perimetrazione definitiva la  gia'  istituita  Area
protetta marina di Portofino; 
  Considerato che l'Area marina protetta di Portofino, istituita  con
decreto  26  aprile  1999  «Istituzione  dell'area  naturale   marina
protetta denominata Portofino» e' gia' a tutti gli  effetti  inserita
nel sistema delle aree  protette  nazionali  e  la  sua  gestione  e'
affidata ad un apposito Consorzio, di cui al decreto 22 giugno  1999,
che  opera  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  di
esecuzione  e  organizzazione  di  cui  al  decreto  1°  luglio  2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2008; 
  Valutato pertanto che la tutela e conservazione della  porzione  di
ambiente marino ricompreso nell'Area marina protetta di Portofino  e'
gia' assicurata dalla  struttura  di  governance  sopra  descritta  e
pertanto non necessita' di ulteriori  misure  di  salvaguardia  e  di
perimetrazioni provvisorie; 
  Ritenuto quindi in considerazione della piena  funzionalita'  della
sopra descritta Area marina protetta di Portofino di  poter  rinviare
l'inserimento della stessa alla definizione  della  perimetrazione  e
zonizzazione definitiva del Parco nazionale, da elaborarsi  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Perimetrazione provvisoria 
 
  1. Il territorio  delimitato,  come  evidenziato  alla  planimetria
riportata nell'allegato A, per una estensione  di  5363  ettari,  che
costituisce parte integrante del  presente  decreto,  e'  individuato
come zona  d'importanza  naturalistica  e  costituisce  delimitazione
provvisoria, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Parco  nazionale  di
Portofino di cui all'art. 34, comma 1, lettera f-ter), della legge  6
dicembre 1991, n. 394.