IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' di assicurare,  per  l'anno
2021, il pieno esercizio del diritto al voto, anche  con  riferimento
agli  elettori  positivi  al  COVID-19,   collocati   in   quarantena
ospedaliera o domiciliare, e  di  tutti  coloro  che  si  trovano  in
isolamento fiduciario; 
  Visto l'articolo 48 della Costituzione; 
  Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni  adeguata  misura  per
garantire il pieno esercizio dei  diritti  civili  e  politici  degli
elettori,  tenendo  conto  anche  dell'esigenza   di   garantire   lo
svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio; 
  Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto  l'articolo  1,  del  decreto-legge  5  marzo  2021,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58,  che
prevede disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni da tenere
tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; 
  Rilevata la necessita' di adottare adeguate misure  per  assicurare
l'esercizio del diritto di voto  anche  degli  elettori  positivi  al
COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di  tutti  coloro
che si trovano in isolamento fiduciario; 
  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione  delle
imminenti scadenze elettorali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
della salute, dell'economia e delle finanze e degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Operazioni di votazione 
 
  1. In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19,
al fine di prevenire i rischi  di  contagio,  nonche'  assicurare  il
pieno esercizio dei diritti civili  e  politici,  limitatamente  alle
consultazioni elettorali dell'anno  2021,  l'elettore,  dopo  essersi
recato in cabina ed aver votato e ripiegato la  scheda,  provvede  ad
inserirla  personalmente  nell'urna.  Restano  ferme   le   ulteriori
disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati  e
per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31,  comma  6,  e
58, quarto comma, del testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per
l'elezione  della  Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,   n.   361,   nonche'
dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi  per  la
composizione  e  l'elezione  degli   organi   delle   amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570.