IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e,  in
particolare: 
    l'art. 2, comma 5, che prevede che «L'ISEE puo' essere sostituito
da analogo indicatore,  definito  «ISEE  corrente»  e  calcolato  con
riferimento ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento  della
richiesta della prestazione, quando ricorrano le  condizioni  di  cui
all'art. 9 e secondo le modalita' ivi descritte»; 
    l'art. 5, che definisce le modalita' di calcolo  dell'«Indicatore
della  situazione  patrimoniale»  necessario  ai  fini  del   calcolo
dell'ISEE; 
    l'art.  9,  che  indica  le  circostanze  nelle  quali  possibile
richiedere il calcolo dell'ISEE corrente e le relative  modalita'  di
calcolo e validita'; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'» come modificato, in particolare, dal decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
reddito   di   cittadinanza   e   di   pensioni»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare: 
    l'art. 10, comma 4, come da ultimo  modificato  dall'art.  7  del
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante «Disposizioni urgenti
per la tutela del lavoro e per la risoluzione  di  crisi  aziendali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
che stabilisce, fra l'altro, che «In ciascun anno,  a  decorrere  dal
2020, all'inizio del periodo di validita', fissato al 1°  gennaio,  i
dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU  sono  aggiornati
prendendo a riferimento il secondo anno precedente.  Resta  ferma  la
possibilita' di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e
i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza  per  il
nucleo familiare, mediante modalita' estensive dell'ISEE corrente  da
individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze»; 
    l'art. 10, comma 5, come da ultimo  modificato  dall'art.  28-bis
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure  urgenti  di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche  situazioni  di
crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58,  che  stabilisce  che  «L'ISEE  corrente  e  la  sua   componente
reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un  ISEE  in
corso di validita', qualora si sia verificata  una  variazione  della
situazione lavorativa, di cui all'art. 9, comma 1, lettere a),  b)  e
c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del
2013,  ovvero  una  variazione   dell'indicatore   della   situazione
reddituale corrente superiore al 25%, di  cui  al  medesimo  art.  9,
comma 2, ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'art. 4,
comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  n.  159  del  2013.  La  variazione  della  situazione
lavorativa  deve  essere  avvenuta  posteriormente  al   1°   gennaio
dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato
in via  ordinaria  di  cui  si  chiede  la  sostituzione  con  l'ISEE
corrente. Nel caso di interruzione dei trattamenti di  cui  al  primo
periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per  il  calcolo
dell'ISEE  corrente  sono  individuati  con  le  medesime   modalita'
applicate in caso  di  variazione  della  situazione  lavorativa  del
lavoratore  dipendente  a  tempo  indeterminato.  A   decorrere   dal
quindicesimo giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della  DSU
finalizzato alla  richiesta  dell'ISEE  corrente,  emanato  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente e'  calcolato
con le modalita' di cui al presente comma e ha validita' di sei  mesi
dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai  fini  della
successiva richiesta dell'erogazione  delle  prestazioni,  salvo  che
intervengano  variazioni  nella  situazione  occupazionale  o   nella
fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE  corrente  e'
aggiornato entro due mesi dalla variazione»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
9 agosto 2019, recante «Individuazione delle modalita'  tecniche  per
consentire  al  cittadino  di  accedere   alla   dichiarazione   ISEE
precompilata resa disponibile in via  telematica  dall'INPS»,  e,  in
particolare: 
    l'art. 2,  comma  4,  che  prevede  che  «Eventuali  omissioni  o
difformita'   riscontrate   nei   dati   dichiarati   rispetto   alle
informazioni disponibili  negli  archivi  dell'INPS  o  dell'anagrafe
tributaria, incluse eventuali difformita' su saldi e  giacenze  medie
del patrimonio mobiliare,  sono  indicate  in  sede  di  attestazione
dell'ISEE nelle modalita' di cui all'art. 4»; 
    l'art. 4,  che  definisce  le  modalita'  di  segnalazione  delle
eventuali omissioni o difformita' in sede di attestazione ISEE; 
    l'art. 5, che stabilisce che «L'ISEE corrente e' calcolato  nelle
modalita' di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147
del 2017, a far data dall'entrata  in  vigore  del  provvedimento  di
approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato  alla
richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 3,
del regolamento ISEE. Ai fini dell'attestazione  dell'ISEE  corrente,
l'INPS puo' rilevare eventuali omissioni o  difformita',  rispetto  a
quanto dichiarato,  mediante  la  consultazione  delle  comunicazioni
obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, integrate con l'informazione relativa alla retribuzione o  al
compenso ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 4  del  2019.  Con
successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito l'INPS, alla luce dell'evoluzione della disponibilita'  delle
comunicazioni di cui al primo periodo in maniera piena, tempestiva ed
affidabile,  sono  individuate  le  modalita'  con  cui  le  medesime
comunicazioni  sono  utilizzate   dall'INPS   per   precompilare   le
dichiarazioni ai fini del calcolo dell'ISEE corrente»; 
  Considerato che il citato art. 10, comma 4, del decreto legislativo
n. 147 del 2017 prevede che, con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  sono  individuate  modalita'   estensive   dell'ISEE
corrente mediante le quali consentire di aggiornare i dati  prendendo
a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno  precedente,  qualora
vi sia convenienza per il nucleo familiare; 
  Ritenuto  che  l'attuale  formulazione  dell'ISEE   corrente   gia'
consente l'aggiornamento dei dati  reddituali  e  che,  pertanto,  e'
necessario intervenire sul solo aggiornamento dei dati patrimoniali; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali reso in data 13 maggio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) «Regolamento ISEE»: il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.   159,   recante   «Regolamento
concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i  campi
di   applicazione   dell'Indicatore   della   situazione    economica
equivalente (ISEE)»; 
    b) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al regolamento ISEE; 
    c) «ISEE corrente»: l'ISEE calcolato secondo le modalita' di  cui
all'art. 9 del regolamento ISEE, come ridefinite ai  sensi  dell'art.
10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017; 
    d) «Indicatore della situazione patrimoniale»: l'indicatore della
situazione patrimoniale di cui all'art. 5 del regolamento ISEE; 
    e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di  cui
all'art. 10 del regolamento ISEE; 
    f) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
    g) «Comunicazioni obbligatorie»: le comunicazioni  relative  alle
assunzioni che i datori di lavoro privati  sono  tenuti  a  dare,  ai
sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
integrate con l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso
ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2019; 
    h)  «Sistema  informativo  ISEE»:  il  Sistema  informativo  ISEE
gestito dall'INPS, di cui all'art. 11 del regolamento ISEE.