IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante «Norme
in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142», e in
particolare l'art. 1 che attribuisce al Ministero dello sviluppo
economico la competenza della vigilanza sulle cooperative;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante
«Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005,
n. 118»;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2008, recante la
definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della
percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi
dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del sopra citato
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale» ed in particolare l'art.
1, comma 2, lettera c), che prevede l'adozione di un decreto
legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa
sociale;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
e in particolare l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che si
intende svolta in via principale dall'impresa sociale l'attivita' per
la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei
ricavi complessivi dell'impresa medesima, secondo criteri di computo
definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, definisce i criteri per il
computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi
all'attivita' d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi
dell'impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale
dell'attivita' di interesse generale, di cui all'art. 2, comma 1, del
medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, svolta
dall'impresa sociale.
2. Il presente decreto non si applica alle cooperative sociali e ai
loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.