IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visti, in particolare, gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197,
212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che
prevedono che con decreto del Ministro delle attivita' produttive
(ora sviluppo economico) vengano stabilite le modalita' di deposito
delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi
notificati, le modalita' di opposizione, le modalita' di deposito
delle domande di trascrizione e annotazione, di convocazione e di
svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti in
proprieta' industriale e le modalita' di svolgimento delle votazioni,
delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante
modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e,
in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa,
nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul
marchio comunitario;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa
nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul
marchio comunitario;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio
2010, n. 33, recante regolamento di attuazione del Codice della
proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30;
Considerata la necessita' di apportare le modifiche al regolamento
di attuazione del Codice della proprieta' industriale a seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n.
15;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con lettera n. 7349 del 14 aprile 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 1 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il
regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale,
adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito
«regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale»,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «forma modificata» sono inserite le
seguenti: «o limitati»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di
privativa per nuova varieta' vegetale, di certificato complementare
per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze
successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono
redatte in conformita' ai moduli, ove previsti, stabiliti con
circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso
lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nonche' nell'apposita sezione sul sito web
della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio
italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o
dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a piu' soggetti,
colui che firma nell'interesse di tutti specifica tale sua
qualita'.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La redazione dei moduli di cui al comma 2 contiene
l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente
nonche' le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2.»;
d) al comma 4, alinea, le parole «e due copie» sono soppresse e,
alla lettera b), le parole «in Italia» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice»;
e) al comma 5, le parole «e due copie» sono soppresse e le parole
«devono essere inviati» sono sostituite dalle seguenti «e' inviato»;
f) al comma 7, dopo le parole «forma modificata» sono inserite le
seguenti: «o limitati»;
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
recante «Codice della proprieta' industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52,
S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 147, 149, 151,
184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta'
industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273»:
«Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i
ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad
eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi
internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto
delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito,
quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti,
all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni
trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle
forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi
sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
l'osservanza del segreto d'ufficio.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o
divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando
abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve
indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per
ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a
norma del presente codice. Qualora il richiedente si
avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le
disposizioni dell'articolo 201.
3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni
del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o
eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro
mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle
stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui
l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del
presente codice sono a carico dell'interessato, anche se
persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di
analoga modalita' di comunicazione.
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del
domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in
tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la
comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e'
stata effettuata l'affissione nell'Albo.»
«Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto
europeo). - 1. Le domande di brevetto europeo possono
essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198,
commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali
disposizioni, la domanda deve essere corredata da un
riassunto in lingua italiana che definisca in modo
esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da
una copia degli eventuali disegni.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa
immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto
deposito della domanda.»
«Art. 151 (Deposito della domanda internazionale). -
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che
abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare
le domande internazionali per la protezione delle
invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il
quale agisce in qualita' di ufficio ricevente ai sensi
dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
1978, n. 260.
2. La domanda puo' essere presentata presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione; la data di deposito della
domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
3. La domanda internazionale puo' essere depositata
anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua
qualita' di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151
della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973,
ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso
l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di
Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni
dell'articolo 198, commi 1 e 2.»
«Art. 184 (Entrata in vigore della procedura di
opposizione). - 1. Le norme sul procedimento di opposizione
entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro
delle attivita' produttive che ne stabilisce le modalita'
di applicazione.»
«Art. 195 (Domande di trascrizione). - 1. Le domande
di trascrizione devono essere redatte secondo le
prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita'
produttive.
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario
della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
b) il cognome e nome del titolare del diritto di
proprieta' industriale;
c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica
la trascrizione richiesta;
d) l'elencazione dei diritti di proprieta'
industriale oggetto della trascrizione richiesta;
e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome
dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare
ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo
richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il
nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo
titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale
effettivo e serio.»
«Art. 197 (Annotazioni). - 1.
2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare
del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario,
se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio
per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185.
3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o
indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le
prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.
4. E' sufficiente una sola richiesta quando la
modifica riguarda piu' diritti di proprieta' industriale
sia allo stato di domanda che concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del
mandatario di cui all'articolo 201.
6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad
un diritto di proprieta' industriale sottoscritte dal
titolare e le sentenze che pronunciano la nullita' o la
decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenute
all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere
annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve
essere data notizia nel Bollettino ufficiale.»
«Art. 212 (Assemblea degli iscritti all'Albo). - 1.
L'assemblea e' convocata dal presidente, su delibera del
Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli
iscritti ed in seconda convocazione, che non puo' aver
luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la
presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti
presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno
un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza
assoluta dei voti.
2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo'
farsi rappresentare da un altro consulente abilitato
iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo
partecipante non puo' rappresentare piu' di cinque
iscritti.
3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento
dell'assemblea sono determinate con decreto del Ministro
delle attivita' produttive.»
«Art. 214 (Assemblea per l'elezione del Consiglio
dell'ordine). - 1. I componenti del Consiglio dell'ordine
di cui all'articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice
dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede
contenenti un numero di nomi non superiore alla meta' piu'
uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci
candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In
caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di
iscrizione, il piu' anziano di eta'.
2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano
la professione in forma autonoma, sia individualmente che
nell'ambito di societa', uffici o servizi autonomi, da una
parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi
specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui
all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere
rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di
otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non
puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine
con piu' di sette componenti, ad essa iscritti in via
esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per
delega. E' ammessa la votazione mediante lettera.
4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle
operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti
sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita'
produttive.».
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131,
recante «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n.
192, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 25
ottobre 2017, n. 163, recante «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2016-2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2017, n. 189, S.O.:
«Art. 3 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2015, recante modifica al regolamento sul marchio
comunitario). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul
marchio comunitario.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva
(UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con
abrogazione espressa delle disposizioni superate;
b) salvaguardare la possibilita' di adottare
disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche
mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia'
disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale
aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13
gennaio 2010, n. 33;
c) prevedere conformemente alla direttiva (UE)
2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso
dalla registrazione o, se registrato, debba essere
dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli
impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullita', sia
in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di
costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi
di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in
cui detto uso venga contestato in azioni in sede
giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento
di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore
l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo
16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali
e' stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare
la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso,
nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46
della direttiva;
d) prevedere conformemente alla direttiva (UE)
2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini
diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;
e) aggiornare la disciplina in materia di marchi
collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni
della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che
costituiscano marchi collettivi anche i segni e le
indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare
la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e
stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con
la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;
f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di
certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale
alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE)
2015/2424 e, in particolare:
1) prevedere che i segni e le indicazioni che,
nel commercio, possano servire a designare la provenienza
geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi
di garanzia o di certificazione;
2) prevedere che possano essere titolari di un
marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche
o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa
in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i
servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a
condizione che non svolgano un'attivita' che comporta la
fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
3) prevedere l'obbligatorieta' della
presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia
o di certificazione e della comunicazione di ogni
successiva modifica, a pena di decadenza;
4) prevedere le condizioni di esclusione dalla
registrazione, di decadenza e di nullita' dei marchi di
garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli
indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE)
2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi
lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso
sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego
del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso
improprio o discriminatorio del marchio da parte del
titolare del marchio;
g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso
dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una
procedura amministrativa efficiente e rapida per la
decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio
d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti
e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito
delle relative domande, nei termini e con le modalita'
stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice
della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini
l'irricevibilita' delle domande stesse;
h) modificare e integrare la disciplina delle
procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al
fine di garantirne l'efficienza e la rapidita' complessive,
anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in
tema di decadenza e nullita'.».
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15,
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015,
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio
comunitario», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
marzo 2019, n. 57.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13
gennaio 2010, n. 33, recante «Regolamento di attuazione del
Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 1 (Deposito in formato cartaceo). - 1. Salvo
ove diversamente previsto dal presente regolamento, le
domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi
notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice
della proprieta' industriale, d'ora innanzi denominato
"Codice", nonche' le traduzioni in lingua italiana delle
rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei
testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti
in forma modificata o limitati, di cui agli articoli 54 e
56 del Codice, sono depositati presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono
essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver
svolto le formalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,
all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni
successivi al deposito, con un servizio postale espresso
che ne attesti la tempestiva ricezione.
2. Le domande nazionali di brevetto, di
registrazione, di privativa per nuova varieta' vegetale, di
certificato complementare per prodotti medicinali e per
prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse
connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in
conformita' ai moduli, ove previsti, stabiliti con
circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche'
nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale
per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano
brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente
o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a
piu' soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti
specifica tale sua qualita'.
2-bis. La redazione dei moduli di cui al comma 2
contiene l'indicazione del codice fiscale o della partita
IVA del richiedente nonche' le indicazioni previste dalla
circolare di cui al comma 2.
3. L'addetto alla ricezione, nella parte del modulo
riservata all'ufficio ricevente, appone la data, il numero
progressivo di deposito, la propria firma e il timbro
dell'ufficio.
4. Le istanze connesse alle domande gia' depositate o
i ricorsi notificati devono essere accompagnati dal verbale
di deposito, che deve essere redatto in due originali e due
copie e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto
dal funzionario ricevente. Detto verbale, cui vengono
attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare:
a) data e numero della domanda o del titolo
concesso;
b) nome e domicilio eletto in Italia ai sensi
dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice del richiedente
e, se vi sia, del suo mandatario;
c) elenco dei documenti allegati.
5. Un originale del verbale di deposito, di cui al
comma 4, e' inviato insieme agli atti depositati,
all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e
con le modalita' di cui al comma 1.
6. L'Ufficio ricevente rilascia attestazione
dell'avvenuto deposito.
7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i
documenti ed i ricorsi notificati nonche' le traduzioni in
lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di
brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti
europei concessi o mantenuti in forma modificata o
limitati, di cui al comma 1, possono essere depositati
anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante
servizio postale ed in tal caso si considera data di
deposito la data di ricezione da parte dell'Ufficio.
8. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere
accertata la ricevibilita', ai sensi dell'articolo 148,
comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante
servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia
la documentazione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione.
9. L'Ufficio assicura il servizio di ricezione del
deposito delle risposte ai propri rilievi, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Direttore generale per
la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e
marchi.».