IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
                            E LA FAMIGLIA 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  disciplina  dell'attivita'   di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante  ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 e successive modificazioni,  recante  ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed, in
particolare, l'art. 19, relativo al  Dipartimento  per  le  politiche
della famiglia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010 e successive modificazioni, concernente  la  disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2021,
con il quale la prof.ssa Elena Bonetti  e'  stata  nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
febbraio 2021 con il quale e' stato conferito al  Ministro,  prof.ssa
Elena Bonetti, l'incarico per le pari opportunita' e la famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo
2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' stata conferita  la
delega di funzioni in materia di pari opportunita' e famiglia; 
  Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con
il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela
della famiglia, in tutte le sue componenti  e  le  sue  problematiche
generazionali, e' istituito presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri il «Fondo per le politiche della famiglia»; 
  Visto l'art. 1, commi 1250,  1251,  1252  e  1254  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e  successive  modificazioni,  concernente  la
disciplina del «Fondo per le politiche della famiglia»; 
  Visto in particolare il sopra citato comma 1252, che stabilisce  le
modalita' di riparto del suddetto Fondo; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  ai  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
e in particolare l'art. 3, concernente  riordino  delle  funzioni  di
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio  dei  ministri
in  materia  di   famiglia,   adozioni,   infanzia   e   adolescenza,
disabilita'; 
  Vista la direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio
per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, ai  sensi  dell'art.  3,
comma 2 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010  e  successive  modificazioni   e   integrazioni   del
segretario generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  del
14 settembre 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2020, recante approvazione del bilancio di previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario  2021  e
per  il  triennio  2021-2023,  dal  quale  risulta  che  per   l'anno
finanziario 2021, la dotazione  del  Fondo  per  le  politiche  della
famiglia e' pari ad euro 102.221.609,00; 
  Visto la legge  30  dicembre  2020,  n.  178  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2021-2023,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.
28/BIL dell'11 febbraio 2021, con il quale,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 26,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  la  dotazione
finanziaria del Fondo  per  le  politiche  della  famiglia  e'  stata
incrementata, per l'anno 2021, di un importo pari ad euro 500.000,00,
per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1250, lettera i-bis)  della
legge n. 296/2006; 
  Preso atto della riduzione delle risorse pari ad euro  6.089.359,00
sul capitolo di spesa 858 «Fondo per le politiche della famiglia» del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021,
effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) e  comma  2  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1,  comma  291,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  Considerato che, a seguito della sopracitata riduzione di spesa, le
risorse del «Fondo per le politiche della famiglia» ammontano ad euro
96.632.250,00; 
  Vista la delibera della Corte  dei  conti  -  Sezione  centrale  di
controllo sulla gestione delle amministrazioni dello  Stato,  del  28
giugno 2019, n. 12/2019/G, relativa alla gestione del  Fondo  per  le
politiche della famiglia (2012-2018); 
  Considerato  che  occorre  procedere  alla   individuazione   delle
finalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche  della
famiglia per l'anno 2021,  al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei
principi di imparzialita', buon andamento,  efficacia,  efficienza  e
trasparenza dell'azione amministrativa; 
  Considerato,  altresi',  che  occorre  stabilire  le  modalita'  di
ripartizione tra  le  regioni  della  quota  spettante  alle  stesse,
mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del  Fondo  nazionale
per le politiche sociali; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  n.
128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma  109
della legge n. 191/2009, richiede  che  ciascuna  amministrazione  si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista  l'intesa  sancita,  ai  sensi  dell'art.   8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella  seduta  della  Conferenza
unificata tenutasi in data 17 giugno 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, ammontanti
complessivamente  ad  euro   96.632.250,00,   sono   destinate   alla
realizzazione di attivita' di competenza statale, regionale  e  degli
enti locali e sono ripartite con il presente decreto fra  i  seguenti
settori di intervento, tenendo conto anche  dell'emergenza  COVID-19,
per l'anno in corso: 
    1.  risorse  destinate  ad  interventi  relativi  a  compiti   ed
attivita' di competenza statale: euro 70.981.805,00, per le finalita'
di cui all'art. 2; 
    2. risorse destinate ad attivita' di competenza regionale e degli
enti locali: euro 25.650.445,00, per finanziare le attivita'  di  cui
all'art. 3.