IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Visto l'art. 52 del predetto decreto-legge n. 73 del 2021; Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 52 che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidita', ai sensi dell'art. 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidita' e' superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP; Considerato che lo stesso comma 1 dispone che il fondo di cui al primo periodo e' destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo; Ritenuto di dover procedere al riparto del fondo di cui al comma 1 dell'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Visto il comma 1-quater dello stesso art. 52, che dispone che a seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggior ripiano del disavanzo da ricostituzione del FAL applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2021; Decreta: Art. 1 Riparto per l'anno 2021 del fondo di cui all'art. 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 1. Il fondo istituito dal comma 1 dell'art. 52 del decreto-legge n. 73 del 2021, con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021 - destinato agli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidita' e' superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP - e' ripartito in proporzione al maggior disavanzo, secondo gli importi indicati per ciascun ente nell'allegato A, secondo le modalita' specificate nell'allegato B «Nota metodologica». 2. Gli enti locali beneficiari del fondo di cui al comma 1 destinano le risorse alla riduzione del disavanzo tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-quater del citato decreto-legge 73 del 2021. 3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2021 Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco