IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto l'art. 52 del predetto decreto-legge n. 73 del 2021; 
  Visto in particolare il comma 1 del predetto art.  52  che  prevede
l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un  fondo  con  una
dotazione di 660 milioni di euro per l'anno  2021,  in  favore  degli
enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di  amministrazione  al
31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente  a  seguito  della
ricostituzione  del  fondo  anticipazioni  di  liquidita',  ai  sensi
dell'art. 39-ter, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, se il maggiore disavanzo  determinato  dall'incremento  del  fondo
anticipazione di liquidita'  e'  superiore  al  10  per  cento  delle
entrate correnti accertate, risultante dal  rendiconto  2019  inviato
alla BDAP; 
  Considerato che lo stesso comma 1 dispone che il fondo  di  cui  al
primo periodo  e'  destinato  alla  riduzione  del  disavanzo  ed  e'
ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato citta' ed autonomie locali, tenendo conto del predetto maggiore
disavanzo; 
  Ritenuto di dover procedere al riparto del fondo di cui al comma  1
dell'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto il comma 1-quater dello stesso art. 52,  che  dispone  che  a
seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo  di  cui  al
comma 1, il maggior ripiano del disavanzo da ricostituzione  del  FAL
applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto
a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis, puo' non essere applicato
al bilancio degli esercizi successivi; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali nella seduta del 27 luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto per l'anno 2021 del fondo di cui all'art. 52,  comma  1,  del
  decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito  con  modificazioni
  dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
 
  1. Il fondo istituito dal comma 1 dell'art. 52 del decreto-legge n.
73 del 2021, con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021
- destinato agli enti locali che hanno  peggiorato  il  disavanzo  di
amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente
a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di  liquidita'
ai sensi dell'art. 39-ter, comma 1, del  decreto  legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, se il disavanzo  determinato  dall'incremento  del  fondo
anticipazione di liquidita'  e'  superiore  al  10  per  cento  delle
entrate correnti accertate, risultante dal  rendiconto  2019  inviato
alla BDAP - e' ripartito in proporzione al maggior disavanzo, secondo
gli importi indicati per ciascun ente  nell'allegato  A,  secondo  le
modalita' specificate nell'allegato B «Nota metodologica». 
  2. Gli enti  locali  beneficiari  del  fondo  di  cui  al  comma  1
destinano le risorse alla riduzione del disavanzo tenendo anche conto
di quanto previsto dal comma 1-quater del citato decreto-legge 73 del
2021. 
  3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 agosto 2021 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                    Lamorgese         
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
         Franco