IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la comunicazione del 9 agosto  2021,  con  cui  il  direttore
generale ha delegato, ai sensi dell'art. 10,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, il dott.  Giuseppe  Traversa,
dirigente di seconda fascia dell'AIFA, a sostituirlo  temporaneamente
nell'esercizio delle ordinarie funzioni attribuite in caso di propria
assenza o impedimento; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1138/2013  del  12  dicembre  2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.  302  del  27
dicembre  2013  relativa  alla  classificazione  in  classe  Cnn  del
medicinale  per  uso  umano  «Xoterna  Breezhaler»,   approvato   con
procedura centralizzata (EU/1/13/863/003); 
  Vista la determina AIFA n. 416/2015 del  13  aprile  2015,  recante
riclassificazione, ai sensi dell'art. 8, comma  10,  della  legge  24
dicembre  1993,  n.  537,  del  medicinale  per  uso  umano  «Xoterna
Breezhaler» (indacaterolo maleato/glicopirronio bromuro),  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 96 del 27 aprile 2015; 
  Vista la decisione  di  esecuzione  della  Commissione  europea  n.
C(2018)4979 del  23  luglio  2018  con  cui  e'  stato  approvato  il
trasferimento di  titolarita'  del  medicinale  «Xoterna  Breezhaler»
dalla  societa'  Novartis  Europharm  Limited.  (Regno  Unito)   alla
societa' Novartis  Europharm  Limited.  (Irlanda),  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 309/9 del 31  agosto
2018; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa' Novartis Europharm Limited. (Irlanda)  in  data  29  gennaio
2021 per  una  rinegoziazione  del  medicinale  «Xoterna  Breezhaler»
(indacaterolo     maleato/glicopirronio     bromuro) -      procedura
EMEA/H/C/003755 - di propria titolarita'; 
  Vista  la  disponibilita'  manifestata  dalla   societa'   Novartis
Europharm Limited. (Irlanda) a ridefinire con AIFA il proprio accordo
negoziale,   relativamente   al   medicinale   «Xoterna   Breezhaler»
(indacaterolo maleato/glicopirronio bromuro); 
  Vista  la  disponibilita'  manifestata  dalla  societa'   Alfasigma
S.p.a., quale rappresentante unico  sul  territorio  nazionale  della
societa' Novartis Europharm Limited. (Irlanda), a ridefinire con AIFA
il proprio accordo negoziale, relativamente  al  medicinale  «Xoterna
Breezhaler» (indacaterolo maleato/glicopirronio bromuro); 
  Visto il parere della  Commissione  tecnico-scientifica  dell'AIFA,
reso nelle sue sedute  del  6-8  novembre  2019  e  del  16-18  e  23
settembre 2020; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA,  espresso
nelle sue sedute del 26-28 gennaio 2021, del 18 febbraio 2021  e  del
23-25 febbraio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 38 del 17 giugno 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il      medicinale      XOTERNA      BREEZHALER       (indacaterolo
maleato/glicopirronio bromuro) e'  rinegoziato  alle  condizioni  qui
sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: «Xoterna  Breezhaler»  e'  indicato  come
terapia broncodilatatrice di mantenimento per alleviare i sintomi  in
pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 
  Primi dodici mesi di validita' dell'accordo: 
    confezione: 
      85 microgrammi /43 microgrammi polvere per inalazione,  capsula
rigida - uso inalatorio - blister (PA/ALU/PVC-ALU) - 30×1 capsule + 1
inalatore - A.I.C. n. 043033036/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (iva esclusa): euro 38,07; 
      prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 62,83; 
      nota AIFA: 99. 
  Successivi ed ultimi dodici mesi di validita' dell'accordo: 
  confezione: 
    85 microgrammi /43 microgrammi polvere  per  inalazione,  capsula
rigida - uso inalatorio - blister (PA/ALU/PVC-ALU) - 30×1 capsule + 1
inalatore - A.I.C. n. 043033036/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (iva esclusa): euro 36,45; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 60,16; 
    nota AIFA: 99. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.