IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019;
Visto in particolare l'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del
2016 disciplinante le modalita' di riparto del Fondo di solidarieta'
comunale;
Visto l'art. 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
che ha, tra l'altro, aggiunto al comma 449 dell'art. 1 della legge n.
232 del 2016 la lettera d-quinquies;
Vista la lettera d-quinquies del comma 449 dell'art. 1 della legge
n. 232 del 2016, che prevede che il Fondo di solidarieta' comunale e'
destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000
euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a
345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025,
a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno
2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030,
quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo
dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai
comuni delle regioni a statuto ordinario;
Visto il secondo periodo della predetta lettera d-quinquies, che
dispone che le risorse ivi previste sono ripartite in proporzione del
rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione «Servizi sociali» e approvato dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, demandando ad uno specifico
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
il 30 giugno 2021 con riferimento all'anno 2021 e successivamente
entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, la determinazione degli obiettivi
di servizio e delle modalita' di monitoraggio, per definire il
livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare
al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali. In caso di
mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si prevede
che il decreto di cui al periodo precedente puo' essere comunque
emanato;
Visto il quarto periodo della ripetuta lettera d-quinquies del
comma 449, che prevede che le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il
livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio
di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul Fondo
di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128
e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo
2021 recante criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale 2021, con il quale e' stato effettuato anche il
riparto del predetto importo di euro 215.923.000 per l'anno 2021;
Vista l'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore
conclusasi con la predisposizione della nota tecnica recante
«Obiettivi di servizio e modalita' di monitoraggio per la definizione
del livello dei servizi offerto, in base al comma 792 dell'art. 1
della legge n. 178 del 30 dicembre 2020» approvata nella seduta della
stessa Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 giugno
2021;
Vista l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del
22 giugno 2021;
Decreta:
Art. 1
1. Gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l'anno 2021,
sulla base della nota tecnica recante «Obiettivi di servizio e
modalita' di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi
offerto, in base al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30
dicembre 2020» approvata nella seduta della stessa Commissione
tecnica per i fabbisogni standard del 16 giugno 2021, che fa parte
integrante del presente decreto, sono stabiliti in base al valore del
fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente. I
comuni sono tenuti a destinare nel 2021 una spesa per la funzione
sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al
fabbisogno standard monetario approvato dalla CTFS e riportato
nell'allegato alla nota tecnica, nel limite delle risorse aggiuntive
effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Tutti gli
enti sono sottoposti a monitoraggio e riportano nella relativa scheda
di cui al comma 2 i servizi offerti in termini di utenti serviti per
le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. Gli
enti con una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario
indicano anche il livello di spesa aggiuntivo e il relativo
incremento dei servizi sociali offerti sulla base delle diverse
opzioni indicate nella predetta scheda di monitoraggio e riassunte
nel paragrafo «Quadro 3) Obiettivi di servizio - Rendicontazione
risorse aggiuntive» della nota tecnica allegata al presente
provvedimento.
2. La scheda di monitoraggio, corredata dalle istruzioni alla
compilazione, sara' pubblicata, entro il 31 luglio 2021, a cura della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard in conformita' con le
disposizioni di cui al presente decreto, unitamente ad un sistema
telematico assistito con precompilazione delle informazioni di cui
all'allegato alla nota tecnica.
3. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere
certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio
di cui al comma 2, integrata dalla relazione ivi prevista, da
allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a SOSE
S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalita' esclusivamente
telematica. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio puo' essere
certificato a livello di singolo comune, oppure assolto attraverso la
comunicazione dell'avvenuto trasferimento delle maggiori somme
assegnate all'ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto
forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali
di ambito.
4. In caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in
parte, degli obiettivi di servizio assegnati, ovvero in assenza della
comunicazione di cui al comma 3, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard e previa intesa in Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sono individuati i comuni e le somme da
recuperare a valere sul Fondo di solidarieta' comunale attribuito ai
medesimi comuni per l'anno seguente a quello di riferimento o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai
commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2021
Il Presidente: Draghi
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2069