IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  e  in
particolare  l'articolo  3,  ove   si   prevede   che   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato,   in   ogni   anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra  l'altro,
al Tesoro di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno o estero nelle forme di prodotti  e  strumenti  finanziari  a
breve, medio e lungo termine, indicandone  l'ammontare  nominale,  il
tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la  durata,
l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed  ogni
altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020,
emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico», (di  seguito
«decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Vista la circolare  emanata  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 5619 del 21  marzo  2016,  riguardante  la  determinazione
delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2021  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'articolo
3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti  pubblici  per  l'anno  stesso,  cosi'  come  modificato
dall'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  e
dall'articolo 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  26
agosto 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 123.376,61 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 24 giugno e 29 luglio  2021,  con  i
quali e' stata disposta  l'emissione  delle  prime  tre  tranche  dei
certificati di credito del Tesoro con tasso  d'interesse  indicizzato
al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»),  con  godimento  15
aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quarta tranche dei  predetti  certificati
di credito del Tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  3  del  «Testo  unico»
nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una  quarta
tranche dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15  aprile
2029, per un ammontare nominale compreso fra  un  importo  minimo  di
1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro. 
  Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti
in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre  di  ogni
anno. 
  Il tasso di interesse  semestrale  da  corrispondere  sui  predetti
CCTeu sara' determinato sulla base del tasso  annuo  lordo,  pari  al
tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,65%  e  verra'  calcolato
contando i giorni effettivi del semestre di  riferimento  sulla  base
dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. 
  In  applicazione  dei  suddetti  criteri,  il   tasso   d'interesse
semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di  cui  al  presente
decreto e' pari a 0,065%. 
  Nel caso  in  cui  il  processo  di  determinazione  del  tasso  di
interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi,  la
cedola corrispondente sara' posta pari a zero. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente richiamato, con particolare riguardo all'articolo 20,  ed
a cui si rinvia per quanto non espressamente  disposto  dal  presente
decreto.