IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773 delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  recante
disposizioni in materia di benessere degli  animali  da  compagnia  e
pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il  6  febbraio  2003
tra il Ministro della salute, le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e, in particolare, l'art. 8 del predetto accordo; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  21  luglio  2011,  che  sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina  di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
settembre 2011, n. 210; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga  e
modifica   dell'ordinanza   21   luglio   2011,   recante   ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21
luglio 2009, concernente la  disciplina  di  manifestazioni  popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2013, n. 211; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 di proroga e  modifica
dell'ordinanza  4  settembre  2013,  recante  «Proroga   e   modifica
dell'ordinanza 21  luglio  2011,  recante  ordinanza  contingibile  e
urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2009,
concernente la disciplina  di  manifestazioni  popolari  pubbliche  o
private nelle quali vengono  impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2014, n. 208; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  3  agosto  2015,  recante  «Proroga
dell'ordinanza  21   luglio   2011,   come   modificata   da   ultimo
dall'ordinanza  7  agosto  2014,  in   materia   di   disciplina   di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
settembre 2015, n. 208; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016,  recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
settembre 2016, n. 209; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2017, recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
agosto 2017, n. 200; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 26  luglio  2018,  recante  «Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21  luglio  2011  e  successive
modificazioni,  in  materia  di   disciplina   delle   manifestazioni
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono  impiegati  equidi
al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente  autorizzati»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2018, n. 198; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2019  recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
agosto 2019, n. 202; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 10 agosto 2020  recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
settembre 2020, n. 222; 
  Visto l'art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36,
concernente: «Attuazione dell'art. 5 della legge 8  agosto  2019,  n.
86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di  enti
sportivi  professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di   lavoro
sportivo», le cui  disposizioni  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022; 
  Considerato che, ai  sensi  del  richiamato  art.  24  del  decreto
legislativo n. 36 del 2021 «Le manifestazioni pubbliche o  aperte  al
pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno  competenza  la
Federazione italiana sport equestri o la FitetrecAnte o  un  ente  di
promozione sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei
percorsi  autorizzati  dal  Ministero   delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali, e dalle suddette federazioni, devono comunque
garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli  atleti,
dei cavalli  atleti  e  del  pubblico»,  che  saranno  stabiliti  con
apposito provvedimento, al quale e' demandata anche la previsione  di
sanzioni in caso di trasgressione; 
  Considerata la necessita' di proseguire il censimento nazionale  di
tali  manifestazioni  al  fine  di  implementare  lo   studio   della
valutazione dei rischi relativi alla salute e  all'integrita'  fisica
degli animali impiegati; 
  Ritenuto necessario mantenere costante l'attivita'  di  prevenzione
alla  luce   dei   risultati   ottenuti   negli   anni   di   vigenza
dell'ordinanza, in relazione alla sensibile riduzione del  numero  di
incidenti durante le manifestazioni; 
  Considerato  che  talune  regioni  non  hanno  ancora  dato   piena
attuazione a  quanto  previsto  dall'art.  8  del  citato  accordo  6
febbraio  2003  e  che,  pertanto,   atteso   il   ripetersi,   nelle
manifestazioni non regolamentate, del verificarsi  di  incidenti  che
mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica  degli  animali
nonche' l'incolumita' dei fantini e  degli  spettatori  presenti,  e'
opportuno mantenere le misure gia' previste a  carattere  generale  a
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della  salute
e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,
pubbliche o aperte al pubblico; 
  Ritenuto necessario, nelle  more  dell'entrata  in  vigore  di  una
disciplina normativa organica in  materia  e  della  sua  attuazione,
continuare  a  regolamentare  in  via  d'urgenza  il  settore   delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati equidi; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
21 luglio 2011, prorogato da ultimo con l'ordinanza 10  agosto  2020,
e' prorogato di ulteriori dodici mesi, a decorrere dalla data del  1°
settembre 2021. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 17 agosto 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
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