IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE)
2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2017, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/1972, (CEE) n.
234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del
13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento delegato
(UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli
ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione,
del 13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento di
esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018,
recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale e' stata adottata la
strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di
fondi di esercizio e di programmi operativi, modificata da ultimo con
il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 30 settembre 2020, n. 9194035;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, recante disposizioni
nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di
fondi di esercizio e programmi;
Ritenuto necessario aggiornare alcune disposizioni nazionali in
materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di
produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio
e programmi operativi;
Considerato che il protrarsi della situazione epidemiologica da
COVID-19 causa il permanere delle difficolta' operative delle
organizzazioni di produttori e che pertanto, nella facolta' concessa
dall'art. 26 del regolamento delegato (UE) 2017/891, appare opportuno
differire fino al 20 ottobre il termine per la presentazione dei
programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi;
Ritenuto, altresi', di adottare disposizioni transitorie per
favorire la costituzione di organizzazioni di produttori nelle
regioni dove queste non risultano ancora riconosciute;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta dell'8 luglio 2021;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale n. 9194017
del 30 settembre 2020
1. All'art. 6, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «nessuna
attivita' puo' essere esternalizzata dall'OP a societa' in qualunque
modo collegate ad una filiale dell'OP stessa».
2. All'art. 12, comma 1, lettera b), dopo la parola: «incorporante»
la frase successiva viene eliminata.
3. All'art. 13, il comma 6, e' sostituito dal seguente:
«6. L'OP o la AOP presenta la richiesta di accertamento dei
requisiti della propria filiale alla regione competente, individuata
rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2 o dell'art. 8, comma 3,
del presente decreto. In caso di filiali partecipate da piu' OP, l'OP
che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale presenta
la richiesta di accertamento dei requisiti della filiale, anche per
conto delle altre OP che intendono avvalersi della filiale, alla
regione competente, individuata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
presente decreto. In caso di parita' di quote o di capitale, la
domanda e' presentata dall'OP con il piu' alto VPC. La regione
competente all'accertamento dei requisiti informa le regioni dove
hanno eventuale sede altre OP che detengono quote o capitale della
filiale. La permanenza dei requisiti deve essere accertata ogni anno
e a tal fine le filiali e le OP che vi aderiscono hanno l'obbligo di
comunicare annualmente alla regione le modifiche intervenute nelle
compagini associative, negli assetti societari e nel regolamento
interno di cui al comma 2.».
4. L'art. 29 e' modificato nel modo seguente:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «Per i nuovi programmi
poliennali presentati nel 2021 e per le modifiche presentate nel 2021
relative alle annualita' successive dei programmi operativi in corso,
i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 3, del presente decreto, sono
cosi' modificati: il 30 settembre e' posticipato al 20 ottobre ed il
31 ottobre e' posticipato al 20 novembre»;
c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma 7:
«7. Per gli anni 2021 e 2022 la disposizione contenuta all'art.
3, comma 4, che recita "Ai fini del calcolo del valore minimo della
produzione commercializzabile necessario al riconoscimento di una
nuova organizzazione di produttori, non e' preso in considerazione il
valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano
receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in
atto", non si applica alle Regioni Valle d'Aosta, Liguria e Umbria.».