IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie  generale
- n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006,  concernente  l'attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 907/2018 del 4 giugno  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  146  del  26
giugno 2018 e la determina AIFA n.  1165/2018  del  25  luglio  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  188
del 14 agosto 2018 relative al medicinale «Lokelma» (ciclosilicato di
sodio e zirconio (ZS)); 
  Vista la domanda presentata in data 8  aprile  2020  con  la  quale
l'azienda Astrazeneca AB ha chiesto  la  riclassificazione,  ai  fini
della rimborsabilita'  del  medicinale  «Lokelma»  (ciclosilicato  di
sodio e zirconio (ZS)) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n.
046335067/E, n. 046335028/E, n. 046335042/E e n. 046335055/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 11-15 e 22 gennaio
2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 14,16 e 20-22 luglio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale LOKELMA (ciclosilicato  di  sodio  e  zirconio  (ZS))
nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Lokelma» e'
indicato per il trattamento dell'iperkaliemia nei pazienti adulti». 
  Confezioni: 
    «10 g - polvere per sospensione  orale  -  uso  orale  -  bustina
(PET/AL/LLDPE)» 28 bustine - A.I.C. n. 046335067/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 461,40; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 761,50; 
    «5 g - polvere per  sospensione  orale  -  uso  orale  -  bustina
(PET/AL/LLDPE)» 30 bustine - A.I.C. n. 046335028/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 247,09; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 407,79; 
    «10 g - polvere per sospensione  orale  -  uso  orale  -  bustina
(PET/AL/LLDPE)» 30 bustine - A.I.C. n. 046335042/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 494,36; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 815,90; 
    «5 g - polvere per  sospensione  orale  -  uso  orale  -  bustina
(PET/AL/LLDPE)» 28 bustine - A.I.C. n. 046335055/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 230,61; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 380,60. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Tetto di spesa come da condizioni negoziali, decorrente dalla  data
di entrata in vigore della determina che recepisce le  condizioni  di
cui al presente accordo. In caso di superamento del  tetto  di  spesa
nei dodici mesi la societa' e' chiamata al ripiano dello  sfondamento
attraverso   payback.   Ai   fini   della   determina    dell'importo
dell'eventuale  sfondamento,   il   calcolo   dello   stesso   verra'
determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al  netto
degli  eventuali  payback  del  5%  e  dell'1,83%,  e   dei   payback
effettivamente versati, al momento della verifica dello  sfondamento,
derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti)  trasmessi  attraverso
il flusso della tracciabilita', di cui al decreto del Ministro  della
salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e  DPC,
ed il flusso OSMED, istituito  ai  sensi  della  legge  n.  448/1998,
successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004,  per
la convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alla parte  di  fornire
semestralmente i dati di vendita relativi  ai  prodotti  soggetti  al
vincolo del tetto e il relativo trend  dei  consumi  nel  periodo  di
vigenza dell'accordo, segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del
tetto di spesa, il  periodo  di  riferimento,  per  i  prodotti  gia'
commercializzati, avra'  inizio  dal  mese  della  pubblicazione  del
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, mentre,  per  i  prodotti  di
nuova   autorizzazione,   dal   mese   di    inizio    dell'effettiva
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto
di  spesa  che  comporti  un  incremento   dell'importo   complessivo
attribuito alla specialita' medicinale e/o  molecola,  il  prezzo  di
rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio
al SSN) dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti
valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
SSN, ivi compresi, ad  esempio,  quelli  derivanti  dall'applicazione
della legge n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti
a modifiche. Le condizioni vigenti saranno valide fino all'entrata in
vigore  delle  nuove  e  l'eventuale  sfondamento   sara'   calcolato
riparametrando  mensilmente  il   tetto   annuale   stabilito   dalle
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: dodici mesi.