IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in
materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017;
Considerata l'eccezionalita' del numero e dell'estensione degli
incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito, a partire
dall'ultima decade del mese di luglio, ampie porzioni del territorio
nazionale, anche in conseguenza di condizioni meteoclimatiche
eccezionali, provocando la perdita di vite umane, gravi pericoli per
le popolazioni interessate, la distruzione di decine di migliaia di
ettari di superfici boscate, anche ricadenti in aree protette
nazionali e regionali, gravissimi danni ai territori e alle attivita'
economiche colpiti, e rendendo necessaria una straordinaria
mobilitazione delle strutture statali, regionali e del volontariato
specializzato preposte alle azioni di prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, nell'ambito del coordinamento assicurato
dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di consolidare e
rafforzare gli strumenti di coordinamento dell'azione dei diversi
soggetti competenti in materia di incendi boschivi, al fine di
assicurare la tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure
tecnologicamente avanzati, ottimizzando le azioni che possono essere
messe in campo dalle diverse amministrazioni interessate;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte al mantenimento e al rafforzamento della capacita'
operativa del Servizio nazionale della protezione civile e per
l'accelerazione delle attivita' di protezione civile per la
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi;
Ritenuta, in particolare, l'urgenza di rendere piu' celeri ed
efficaci le misure preposte alla tutela dei territori percorsi dal
fuoco, e di rafforzare il dispositivo sanzionatorio introdotto dagli
articoli 10 e 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, per gli affari regionali e le autonomie, per il
Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'universita' e della
ricerca;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento,
l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita'
operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla
ricognizione e valutazione:
a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione
dei sistemi previsionali, nonche' di sorveglianza, monitoraggio e
rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per
il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino
di suscettivita' all'innesco degli incendi boschivi emanato dal
Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con
apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e
sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione
del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facolta'
per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unita'
forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di
rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle
proprie squadre terrestri;
b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa,
rotante o a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e
rafforzamento della capacita' di concorso statale alle attivita' di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione
europea;
c) delle esigenze di potenziamento di mezzi terrestri, ai fini
del consolidamento e rafforzamento della capacita' di lotta attiva
contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione
civile qualificato per le predette attivita' di lotta attiva;
d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta
attiva.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di
cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con
decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte
qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche
agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari
regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo
18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni
e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati
dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1, il Comitato tecnico puo' avvalersi anche
dei rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di
conoscenze utili alle predette attivita'. La partecipazione al
Comitato tecnico e' assicurata dai diversi componenti designati
nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non
sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della
transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e
forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in
sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano nazionale
di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento
della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale,
redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di
cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano si provvede
nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validita' triennale e
puo' essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali
modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento
dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre
2000, n. 353, nonche' dei connessi adempimenti dei Comuni.
4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo
Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
provvede alla ricognizione delle piu' urgenti necessita' di cui al
comma 1 e, per l'attivita' prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo
tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore
antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative
costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 10 aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con
ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti
del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico
interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni
centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati.