IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio  2021,  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE  o
Comitato) assuma la denominazione di Comitato  interministeriale  per
la  programmazione  economica   e   lo   sviluppo   sostenibile   (di
seguito CIPESS o Comitato); 
  Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile», convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra  l'altro,  misure
urgenti per la chiusura della gestione  dell'emergenza  determinatasi
nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009,  nonche'
la  ricostruzione,  lo  sviluppo  e   il   rilancio   dei   territori
interessati; 
  Visti, in particolare, gli articoli  67-bis  e  67-ter  del  citato
decreto-legge n. 83 del 2012, che,  nel  sancire  la  chiusura  dello
stato  di  emergenza  nelle  zone  dell'Abruzzo  colpite  dal  sisma,
dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione  ordinaria,
prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per  la
ricostruzione (di seguito USR),  competenti  rispettivamente  per  la
Citta' di L'Aquila (di seguito USRA) e  per  i  restanti  comuni  del
cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC), l'affidamento alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  del  coordinamento   delle
amministrazioni centrali interessate nei processi  di  ricostruzione,
nonche'  l'esecuzione  del   monitoraggio   finanziario,   fisico   e
procedurale degli interventi di ricostruzione del  cratere  abruzzese
da parte degli USR citati; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  4
febbraio  2013,  recante  «Definizione   delle   procedure   per   il
riconoscimento  dei  contributi   per   la   ricostruzione   privata,
conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai  sensi
dell'art. 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
134»; 
  Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni
urgenti  per  il  rilancio  dell'area  industriale  di  Piombino,  di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone  terremotate
del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
realizzazione  degli  interventi  per  Expo  2015.  Trasferimento  di
funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione  del
Comitato  interministeriale   per   la   programmazione   economica»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,
concernente, tra l'altro,  disposizioni  urgenti  per  accelerare  la
ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art.  7-bis,  comma  1,
che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2014 al 2019 al  fine  della  concessione  di  contributi  a
privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili  danneggiati,
prioritariamente  adibiti  ad  abitazione  principale,   ovvero   per
l'acquisto   di   nuove   abitazioni,   sostitutive   dell'abitazione
principale distrutta, prevedendo, altresi', che  tali  risorse  siano
assegnate  ai  comuni   interessati   con   delibera   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica in  relazione  alle
effettive  esigenze  di  ricostruzione,  previa   presentazione   del
monitoraggio  sullo  stato  di  utilizzo  delle  risorse  allo  scopo
finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi  nei  limiti
degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio; 
  Visto il comma 2 del citato  art.  7-bis,  il  quale  dispone,  tra
l'altro, che i contributi siano erogati dai comuni interessati  sulla
base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi  e  che  sia
prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato  o  ridotto
impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte  per
finalita' diverse, con obbligo  di  restituzione  del  contributo  da
parte del beneficiario in tutti i casi di revoca; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, la tabella E, concernente  il
rifinanziamento del citato art. 7-bis del  decreto-legge  n.  43  del
2013 nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo
2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di
euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare, la tabella E, che,  lasciando
invariato il finanziamento totale  pari  a  5.100  milioni  di  euro,
modifica la ripartizione fra le annualita', prevedendo 1.300  milioni
di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e  300
milioni di euro per l'anno 2020; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
ottobre 2012, emanato  su  proposta  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale, ai sensi del citato art. 67-bis del decreto-legge n. 83
del 2012, che disciplina le modalita' del  monitoraggio  finanziario,
fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei  territori
comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi  sismici  del
2009,  disponendo  l'invio,  da  parte  degli  USR,   dei   dati   di
monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze  sullo  stato
di attuazione degli interventi di  ricostruzione  alle  date  del  28
febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e  31  dicembre
di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
giugno 2017, recante «Modalita' di ripartizione e trasferimento delle
risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal  sisma  del  6
aprile 2009 nella Regione Abruzzo»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  che,
all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico  deve
essere dotato di un Codice unico  di  progetto  (di  seguito  CUP)  e
prevede,  tra  l'altro,  l'istituto  della  nullita'  degli  atti  di
finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza
dei  corrispondenti  codici  che  costituiscono  elemento  essenziale
dell'atto stesso; 
  Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 e le allegate  linee
guida, con le quali  questo  Comitato  ha  dettato  disposizioni  per
l'attuazione  dell'art.  11,   commi   2-bis,   2-ter,   2-quater   e
2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso  la  Presidenza
del Consiglio dei  ministri,  la  struttura  di  missione  denominata
«Struttura  di  missione  per  il  coordinamento  dei   processi   di
ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009, interventi di sviluppo nell'area  di  Taranto  e  Autorita'  di
gestione  del  POIn  Attrattori  culturali,  naturali   e   turismo»,
successivamente  ridenominata  in  «Struttura  di  missione  per   il
coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei  territori
colpiti dal sisma  del  6  aprile  2009»  (di  seguito  struttura  di
missione) dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  4
ottobre 2019 e i successivi decreti del Presidente del Consiglio  dei
ministri che hanno confermato e prorogato la  suddetta  struttura  di
missione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio
2021, che ha confermato la struttura di missione sino  alla  scadenza
del mandato del Governo in carica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
aprile 2021, che conferisce all'ing. Carlo Presenti, consigliere  del
ruolo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   l'incarico
dirigenziale  di  livello  generale  di  coordinatore  della   citata
struttura di missione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con il quale l'on. Bruno Tabacci e' stato nominato Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il quale l'on. Bruno Tabacci e' stato  nominato  segretario
del Comitato interministeriale per la programmazione economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) e gli e' stata assegnata, tra le altre,
la delega ad esercitare  le  funzioni  spettanti  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri in materia  di  coordinamento  della  politica
economica e programmazione degli investimenti pubblici  di  interesse
nazionale; 
  Viste le assegnazioni e le autorizzazioni di impegno disposte dalle
delibere  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica 6 novembre 2009, n. 95, 23 marzo 2012, n. 43,  21  dicembre
2012, n. 135, 2 agosto 2013, n. 50, 6 febbraio 2014, n. 1, 1°  agosto
2014, n. 23, 20 febbraio 2015, n. 22, 23 dicembre 2015,  n.  113,  10
luglio 2017,  n.  58,  e  20  maggio  2019,  n.  33,  in  materia  di
ricostruzione privata; 
  Vista la proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  prot.
USG n. 6582-P  del  9  giugno  2021,  che  trasmette  la  nota  della
struttura di missione prot. SMAPT n. 506-P del 26 maggio  2021,  come
integrata dalla nota prot. SMAPT n. 527-P del 3 giugno 2021,  con  la
quale e' stata sottoposta  all'attenzione  del  Comitato,  alla  luce
dell'istruttoria effettuata dalla struttura di missione, la  proposta
di  assegnazione  di  risorse  destinate  alla  ricostruzione   degli
immobili privati per un importo complessivo di 374.143.283,99 euro, a
valere  sullo  stanziamento  di  cui  al  citato   art.   7-bis   del
decreto-legge n. 43 del 2013,  assegnate  programmaticamente  con  la
delibera n. 50 del 2013, nonche' sulle ulteriori risorse  di  cui  al
medesimo  art.  7-bis  del  decreto-legge  n.  43  del   2013,   come
rifinanziato  dalla  legge  n.  190  del  2014,  tabella  E,  di  cui
302.717.967,54 euro da destinare ai comuni del  cratere  diversi  dal
Comune di L'Aquila e  71.425.316,45  da  destinare  ai  comuni  fuori
cratere; 
  Considerato che nella citata proposta sono esposti i risultati  del
monitoraggio al 31  agosto  2020  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di ricostruzione del cratere abruzzese; 
  Tenuto conto, in particolare, che -  a  fronte  delle  assegnazioni
disposte  tramite  trasferimenti  del  commissario  delegato  per  la
ricostruzione e, successivamente, dalle  citate  delibere  di  questo
Comitato n. 95 del 2009, n. 43 del 2012, n. 135 del 2012, n.  50  del
2013, n. 1 del 2014, n. 23 del 2014, n. 22 del 2015, n. 113 del 2015,
n. 58 del 2017 e n. 33 del 2019 - il  monitoraggio  fornisce  i  dati
concernenti  gli  utilizzi  -  in  termini  di  contributi  concessi,
istruttorie conclusesi positivamente e risorse effettivamente erogate
dai comuni -  e,  per  differenza,  il  margine  di  risorse  residue
disponibili, distintamente per il Comune di L'Aquila e per gli  altri
comuni del cratere e per quelli fuori cratere, con evidenza, per tali
ultime due aree  territoriali,  delle  risorse  direttamente  gestite
dall'USRC e di quelle assegnate a singoli comuni; 
  Tenuto  conto  inoltre  che,  sulla  base  dei  predetti  dati   di
monitoraggio, la proposta illustra - per i comuni del cratere diversi
dal Comune di L'Aquila e per  i  comuni  fuori  cratere  -  le  stime
relative al  fabbisogno  medio  mensile,  al  fabbisogno  complessivo
relativo al periodo luglio 2020 - giugno 2022 (ventiquattro  mesi)  e
al fabbisogno da coprire con  le  assegnazioni  di  cui  alla  stessa
proposta, che tiene conto del «margine disponibile per nuovi impegni»
relativo alle risorse gestite dall'USRC; 
  Considerato che, al fine  di  garantire  un'efficace  e  flessibile
allocazione delle risorse da assegnare agli altri cinquantasei comuni
del  cratere  e  ai  comuni  fuori  cratere  per   le   esigenze   di
ricostruzione privata, la proposta in esame prevede  che  le  risorse
siano ripartite dall'USRC  tra  i  singoli  comuni,  a  fronte  delle
istruttorie da  essi  concluse  positivamente  e  a  copertura  degli
importi riconosciuti in esito alle medesime  istruttorie,  una  volta
che, sulla base dei dati  di  monitoraggio,  risultino  integralmente
impegnate le risorse loro precedentemente attribuite; 
  Considerato, altresi', che per le medesime ragioni di flessibilita'
di cassa anche con riguardo alle  risorse  gestite  dall'USRC,  nella
proposta  vengono  confermate  le  procedure  dirette  ad   agevolare
l'erogazione delle risorse per la ricostruzione privata gia' previste
al punto 3 delle citate delibere CIPE n. 22  del  2015,  n.  113  del
2015, n. 58 del 2017 e n. 33 del 2019; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla  delibera  del
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica   15
dicembre 2020, n.  79,  recante  «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota prot.  n.  2908-P  del  9  giugno  2021,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,  posta  a
base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
1. Assegnazione di risorse per  la  ricostruzione  privata  a  valere
sulle disponibilita' di cui all'art. 7-bis del  decreto-legge  n.  43
del 2013, come rifinanziato dalla legge n. 190 del 2014, tabella E. 
  1.1. Sulla base dei risultati del monitoraggio al  31  agosto  2020
sullo stato di  attuazione  degli  interventi  e  in  relazione  alle
effettive esigenze di ricostruzione per  il  periodo  luglio  2020  -
giugno 2022  (ventiquattro  mesi),  si  dispone  di  assegnare  e  di
autorizzare l'impegno complessivo di 374.143.283,99  euro,  a  valere
sullo stanziamento di cui al citato art. 7-bis del  decreto-legge  n.
43 del 2013, assegnate programmaticamente con la delibera n.  50  del
2013, nonche' sulle ulteriori risorse di cui al medesimo  art.  7-bis
del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato  dalla  legge  n.
190 del 2014, tabella E, per  la  prosecuzione  degli  interventi  di
ricostruzione degli  immobili  privati  prioritariamente  adibiti  ad
abitazione principale, ovvero per  l'acquisto  di  nuove  abitazioni,
sostitutive dell'abitazione principale distrutta a seguito del  sisma
del 6 aprile 2009 nella Regione  Abruzzo.  L'importo  complessivo  e'
cosi' ripartito: 
    a) 302.717.967,54 euro per l'ambito  territoriale  «altri  comuni
del cratere»; 
    b) 71.425.316,45 euro per  l'ambito  territoriale  «comuni  fuori
cratere». 
  1.2. L'assegnazione di 302.717.967,54 euro  a  favore  degli  altri
comuni del cratere risulta cosi' ripartita: 
    i. 67.236.326,00 euro  quale  assegnazione  definitiva  a  valere
sull'annualita' 2018 delle risorse di cui al citato  art.  7-bis  del
decreto-legge n. 43 del 2013, attribuite  programmaticamente  con  la
citata delibera CIPE n. 50 del 2013; 
    ii. 67.236.326,00 euro quale  assegnazione  definitiva  a  valere
sull'annualita' 2019 delle risorse di cui al citato  art.  7-bis  del
decreto-legge n. 43 del 2013, attribuite  programmaticamente  con  la
citata delibera CIPE n. 50 del 2013; 
    iii. 168.245.315,54 euro  a  valere  sull'annualita'  2019  delle
risorse di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013,  come
rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, tabella E. 
  1.3. L'assegnazione di 71.425.316,45 euro a favore dei comuni fuori
cratere risulta cosi' ripartita: 
    i. 5.620.200,00  euro  quale  assegnazione  definitiva  a  valere
sull'annualita' 2018 delle risorse di cui al citato  art.  7-bis  del
decreto-legge n. 43 del 2013, attribuite  programmaticamente  con  la
citata delibera CIPE n. 50 del 2013; 
    ii. 5.620.200,00 euro  quale  assegnazione  definitiva  a  valere
sull'annualita' 2019 delle risorse di cui al citato  art.  7-bis  del
decreto-legge n. 43 del 2013, attribuite  programmaticamente  con  la
citata delibera CIPE n. 50 del 2013; 
    iii. 60.184.916,45  euro  a  valere  sull'annualita'  2019  delle
risorse di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013,  come
rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, tabella E. 
2. Trasferimento delle risorse assegnate e ripartizione delle  stesse
fra i comuni del cratere diversi da L'Aquila e ai  comuni  fuori  del
cratere. 
  2.1. Le risorse assegnate sono trasferite all'USRC, su richiesta di
quest'ultimo, sulla base delle  effettive  esigenze  accertate  dalla
struttura di missione attraverso i dati di monitoraggio  sullo  stato
di attuazione degli interventi, secondo quanto disposto  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017,  citato  in
premessa. Le risorse assegnate sono ripartite  dall'Ufficio  speciale
per i comuni del cratere tra i singoli comuni, sulla base dei dati di
monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi  a  copertura
degli importi riconosciuti,  in  esito  alle  istruttorie  conclusesi
positivamente,  una  volta  che  risultino   impegnate   le   risorse
precedentemente attribuite. 
  I  successivi  atti  di  trasferimento  delle  risorse   da   parte
dell'Ufficio speciale ai comuni  destinatari,  ai  sensi  e  per  gli
effetti di quanto previsto dal citato art. 11, commi 2-bis  e  2-ter,
della legge n. 3 del 2003, introdotto dal citato art.  41,  comma  1,
del decreto-legge n. 76 del  2020,  devono  indicare  gli  interventi
oggetto di finanziamento identificati dal CUP. 
3. Erogazione delle risorse trasferite  per  la  ricostruzione  degli
immobili privati. 
  3.1. In merito all'erogazione delle risorse  trasferite,  a  valere
sulle assegnazioni disposte con la presente delibera e con precedenti
delibere  di  questo  Comitato,  al  fine   della   ricostruzione   o
riparazione di  immobili  danneggiati,  prioritariamente  adibiti  ad
abitazione principale, ovvero per  l'acquisto  di  nuove  abitazioni,
sostitutive dell'abitazione principale distrutta, si stabilisce che i
comuni assegnatari delle risorse per la concessione di  contributi  a
privati possano utilizzare le disponibilita' di cassa per  erogazioni
di contributi della stessa natura, concessi a valere sulla competenza
assegnata anche  per  annualita'  successive  rispetto  a  quella  di
trasferimento. Si dispone che la stessa flessibilita'  di  cassa  sia
prevista anche  con  riguardo  alle  risorse  gestite  dall'USRC  nei
confronti dei singoli comuni.  Resta  fermo  che,  nel  rispetto  del
citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43  del  2013,  le  erogazioni
complessive devono essere effettuate nel  limite  degli  stanziamenti
annuali di bilancio. 
4. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi. 
  4.1. Il monitoraggio degli interventi  finanziati  con  le  risorse
assegnate con la presente delibera, e con le precedenti  delibere  di
questo Comitato n. 135 del 2012, n. 50 del 2013, n. 1 del 2014, n. 23
del 2014, n. 22 del 2015, n. 113 del 2015, n. 58 del 2017 e n. 33 del
2019, e' svolto  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012 citato in premessa.
Alla luce  degli  esiti  delle  prossime  sessioni  di  monitoraggio,
potranno essere disposte ulteriori assegnazioni per la  ricostruzione
privata con successive delibere di questo Comitato. 
  4.2. La struttura di missione presentera' a questo Comitato,  entro
il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo al 31
dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla  presente
delibera  e  dalle  precedenti  per  la  ricostruzione  dell'edilizia
privata, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici  speciali
per la ricostruzione. 
    Roma, 9 giugno 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1255