IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, e in particolare l'art. 2, comma 6,
recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle
suddette istituzioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e
delle finanze;
Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508
del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n.
143 concernente il regolamento recante le procedure e le modalita'
per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca, convertito, e in
particolare l'art. 3-quater che prevede, tra l'altro, che le
disposizioni del sopra richiamato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonche' le abrogazioni
disposte dall'art. 8, comma 4 dello stesso, si applicano a decorrere
dall'anno accademico 2022/2023, e che estende fino all'anno
accademico 2020/2021 il termine per la maturazione del requisito
dell'esperienza di insegnamento per l'inserimento nelle graduatorie
nazionali di cui al comma 655 dell'art. 1, della legge 27 dicembre
2017, n. 205;
Visto l'art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che
disciplina l'accesso nei ruoli del personale docente, degli
assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a
tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie
nazionali permanenti;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
ed in particolare il comma 1, secondo cui le graduatorie nazionali di
cui all'art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo
indeterminato e determinato, e il comma 2, che ha previsto la
costituzione di ulteriori graduatorie nazionali utili per
l'attribuzione, in subordine alle altre graduatorie nazionali
esistenti, di incarichi di insegnamento;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che
prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2018 le graduatorie
nazionali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del
2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a
tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti
graduatorie nazionali per titoli;
Visto il successivo comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205 del
2017, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno accademico
2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al
comma 653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle
cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente;
Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che
dispone, tra l'altro, che il personale docente che non sia gia'
titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini
dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino
all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di
insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni
accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui
all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per
titoli e di quelle di cui al comma 653 del medesimo art. 1 della
legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366
dell'art. 1 che prevede, tra l'altro, che le disposizioni relative
alle modalita' semplificate di reclutamento non si applicano alle
assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'art. 1,
comma 147-bis, che prevede tra l'altro che le disposizioni del comma
147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici
da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle
assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l'ultimo periodo del
comma 1 dell'art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per
accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella
pubblica amministrazione, prevede l'applicazione della normativa di
settore al comparto della scuola e alle universita';
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e, in
particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l'altro, che
ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale
del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui
all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto l'art. 1, comma 890, della citata legge n. 178 del 2020, che
dispone che nelle more della piena attuazione del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019
l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di
docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie
nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all'
art. 3-quater, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2020, e che
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le quantita' numeriche, suddivise tra personale docente e
non docente, da assegnare a ciascuna istituzione;
Visto l'art. 1, comma 893, della citata legge n. 178 del 2020 che
integra il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017,
aggiungendo dopo il terzo periodo i seguenti: «Fino all'applicazione
delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il
passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in
servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle
procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca. Il predetto decreto, nei
limiti delle risorse gia' accantonate a tal fine negli anni
accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere la
trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di
prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito
alla trasformazione di tutte le cattedre, puo' essere destinata, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori
amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonche' alla
determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche
dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e
degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del
29 aprile 2021, n. 565 con il quale si provvede alla trasformazione
di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia
come da facolta' prevista dall'art. 1, comma 654, della legge n. 205
del 2017;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile
2018;
Vista la nota del 6 maggio 2021, prot. n. 6260, con la quale il
Ministro dell'universita' e della ricerca richiede l'autorizzazione
ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l'anno
accademico 2021/2022, complessivamente quattrocentootto unita' di
personale docente per le esigenze delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
Considerato che con la suddetta nota del 6 maggio 2021, prot. n.
6260, e' stato comunicato che le cattedre vacanti all'inizio
dell'anno accademico 2021/2022 sono pari a n.
milletrecentocinquantasette, e che le cessazioni dal servizio al 1°
novembre 2021 sono stimate in trecentocinquantasei unita' di
personale docente, di cui trecentotrentadue di prima fascia e
ventiquattro di seconda fascia, e che l'amministrazione ritiene di
utilizzare il budget assunzionale per l'immissione in ruolo di
quattrocentootto docenti, avendo come riferimento la tabella 1
allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 143
del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle
qualifiche AFAM a tempo indeterminato;
Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero
dell'universita' e della ricerca del 17 maggio 2021, prot. n. 8024,
con la quale sono trasmesse la nota del Gabinetto del Ministero
dell'economia e delle finanze, del 31 maggio 2021, prot. n. 10293,
unitamente alla nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del 28 maggio 2021, prot. n. 152784, recante parere favorevole
in merito alla richiesta di autorizzazione all'assunzione a tempo
indeterminato, per l'anno accademico 2021/2022, di quattrocentootto
unita' di personale docente;
Ritenuto, fermo restando da parte dell'amministrazione l'utilizzo
di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l'anno accademico
2021/2022, l'assunzione a tempo indeterminato di quattrocentootto
unita' di personale docente;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 luglio 2021;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, per le esigenze
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), ricorrendo all'utilizzo di graduatorie valide, e' autorizzato
all'assunzione a tempo indeterminato, sui posti effettivamente
vacanti e disponibili, per l'anno accademico 2021/2022 di
quattrocentootto unita' di personale docente.