IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle
accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli
istituti musicali pareggiati, e in particolare l'art. 2, comma 6,
recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle
suddette istituzioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 30, relativo al
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;
Viste le vigenti disposizioni di legge che prevedono l'applicazione
della normativa di settore al comparto della scuola e alle
universita';
Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e
delle finanze;
Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508
del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e in particolare l'art.
3-quater, come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
che prevede, tra l'altro, che le disposizioni del regolamento recante
le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento
del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del
comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico
2022/2023, nonche' che le abrogazioni disposte dall'art. 8, comma 4,
del predetto regolamento, si applicano a decorrere dall'anno
accademico 2022/2023;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, come
modificato dal comma 893 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, che
dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno accademico 2018-2019,
il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e'
pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal
servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il
triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non
superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico
2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
con contratti a tempo determinato;
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, tra
l'altro, misure urgenti in materia di scuola e universita' e, in
particolare, l'art. 1-quater, in base al quale per il reclutamento
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istituzioni
di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell'entrata in
vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della
suddetta legge n. 508 del 1999, si applicano le disposizioni del
testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;
Visto l'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994,
che disciplina l'accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica
funzionale;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e in particolare
l'art. 19, comma 3-bis, che prevede la possibilita' di assumere con
contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio,
il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso
all'area elevata professionalita' EP/1 o all'area terza di cui
all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010;
Vista la nota del 3 febbraio 2021, prot. n. 1681, con la quale il
Ministro dell'universita' e della ricerca richiede l'autorizzazione
ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l'anno
accademico 2020/2021, novantasette unita' complessive di personale
tecnico-amministrativo, di cui diciannove direttori amministrativi
EP/2, due direttori di ragioneria EP/1, tre collaboratori,
trentasette assistenti e trentasei coadiutori;
Preso atto che con la suddetta nota prot. n. 1681 del 3 febbraio
2020, il Ministro dell'universita' e della ricerca ha comunicato che
a tale data i posti vacanti per detto personale
tecnico-amministrativo, risultano essere trecentosettantotto, di cui
ventinove direttori amministrativi EP/2, venti direttori di
ragioneria EP/1, un direttore di biblioteca EP/1, trentacinque
collaboratori, centotrentotto assistenti e centocinquantacinque
coadiutori;
Considerato che dalla suddetta nota prot. n. 1681 del 3 febbraio
2020 emerge che il budget assunzionale e' stato determinato
considerando le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2020, pari a
settantuno unita' (di cui due direttori amministrativi EP/2, cinque
direttori di ragioneria EP/1, diciassette assistenti, quarantasette
coadiutori) a cui si aggiungono un importo pari al 10 per cento della
spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei
posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo
determinato, nonche' l'importo relativo al budget assunzionale non
utilizzato per le richieste relative all'anno accademico 2019/2020;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 6 aprile 2021, prot. n. 6039, con la quale si trasmette
la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
del 1° aprile 2021, prot. n. 60391, recante parere favorevole in
merito alla richiesta di autorizzazione all'assunzione a tempo
indeterminato, per l'anno accademico 2020/2021, di novantasette
unita' complessive di personale tecnico - amministrativo, di cui
diciannove direttori amministrativi EP/2, due direttori di ragioneria
EP/1, tre collaboratori, trentasette assistenti e trentasei
coadiutori;
Tenuto conto che in data 21 aprile il Consiglio dei ministri ha
deliberato l'autorizzazione al Ministero dell'universita' e della
ricerca per l'anno accademico 2019/20 ad assumere a tempo
indeterminato centodiciannove unita' di personale
tecnico-amministrativo, di cui otto direttori amministrativi EP/2,
tre direttori di ragioneria EP/1, quattro collaboratori, sessantatre'
assistenti e quarantuno coadiutori, a fronte dell'autorizzazione
richiesta dall'Amministrazione con la nota del 21 ottobre 2020, prot.
n. 5117;
Preso atto che, con la suddetta nota prot. n. 5117 del 21 ottobre
2020, il Ministro dell'universita' e della ricerca ha comunicato che
a tale data i posti vacanti per detto personale
tecnico-amministrativo, esclusa la figura di direttore amministrativo
EP/2, risultano essere duecentosessantaquattro, di cui diciassette
direttori di ragioneria EP/1, sedici collaboratori, ottantatre'
assistenti e centoquarantotto coadiutori;
Considerato che dalla suddetta nota prot. n. 5117 del 21 ottobre
2020 emerge che il budget assunzionale e' stato determinato
considerando le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2019, esclusa
la figura di direttore amministrativo EP/2, pari a settanta unita'
(di cui quattro direttori di ragioneria EP/1, diciassette assistenti,
quarantasette coadiutori e due collaboratori) a cui si aggiungono un
importo pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno
accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della
dotazione organica con contratti a tempo determinato, nonche' i
risparmi di spesa determinati da minori assunzioni rispetto a quelle
autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
2019;
Ritenuto, fermo restando da parte dell'Amministrazione l'utilizzo
di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l'anno accademico
2020/2021, novantasette unita' complessive di personale
tecnico-amministrativo, di cui diciannove direttori amministrativi
EP/2, due direttori di ragioneria EP/1, tre collaboratori,
trentasette assistenti e trentasei coadiutori;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 luglio 2021;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, per le esigenze
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), e' autorizzato, per l'anno accademico 2020/2021, ad assumere
a tempo indeterminato novantasette unita' complessive di personale
tecnico-amministrativo, di cui diciannove direttori amministrativi
EP/2, due direttori di ragioneria EP/1, tre collaboratori,
trentasette assistenti e trentasei coadiutori.