IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della
legislazione in materia portuale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001,
n. 474, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento di
autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante:
«Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante:
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante:
«Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per
le gallerie della rete stradale transeuropea»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione»;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 53, recante
«Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le
navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante:
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante:
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare,
l'articolo 16-bis;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:
«Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante:
«Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili»;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante:
«Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
2015, n. 167»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante:
«Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante:
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.»;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni finalizzate a favorire l'attuazione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, la realizzazione di investimenti volti a
migliorare la mobilita' tra le diverse regioni e a ridurre il divario
infrastrutturale esistente, a promuovere le attivita' di studio, di
ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilita' delle
infrastrutture e della mobilita', anche incentivando l'acquisto di
veicoli meno inquinanti, nonche' l'innovazione tecnologica,
organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme
di intermodalita' e di servizi di rete;
Considerata altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare disposizioni finalizzate ad incrementare ulteriormente la
sicurezza della circolazione e delle infrastrutture ferroviarie,
autostradali, stradali e idriche, dei servizi di trasporto pubblico
locale ad impianti fissi e dei servizi ferroviari regionali,
l'efficienza dei servizi di trasporto aereo e la funzionalita' della
realizzazione di edifici adibiti ad uffici giudiziari;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 2 settembre 2021 e 9 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della
giustizia, dello sviluppo economico, per il sud e la coesione
territoriale, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali
e le autonomie e per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli
e di specifiche categorie di utenti
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o
temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e
orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita',
munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del
regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o
di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni, munite
di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
4) dei veicoli elettrici;
5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore
stabilite;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento
ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore
stabilite;»;
b) all'articolo 61:
1) al comma 2, le parole «16,50 m» sono sostituite dalle
seguenti: «18 m»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis Gli
autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido
di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su
itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»;
c) all'articolo 80, comma 8, dopo le parole «temperatura
controllata (ATP)» sono inserite le seguenti: «e dei relativi
rimorchi e semirimorchi»;
d) all'articolo 116, comma 9, il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: «Ai fini del conseguimento del certificato di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente
abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonche' l'attestazione di
avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo
soccorso. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno
la patente di categoria B1, nonche' l'attestazione di avere
frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.»;
e) all'articolo 158:
1) al comma 2:
1.1. dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis)
negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli
adibiti al trasporto scolastico;»;
1.2. dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis)
negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne
in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non
superiore a due anni muniti di permesso rosa;»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro
328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad
euro 660 per i restanti veicoli.»;
3) al comma 5, le parole «lettere d), g) e h)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;
f) all'articolo 188:
1) al comma 4, le parole «una somma da euro 87 a euro 344» sono
sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»;
2) al comma 5, le parole «una somma da euro 42 a euro 173» sono
sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344»;
g) dopo l'articolo 188, e' inserito il seguente:
«Art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato
di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a
due anni). - 1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in
stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non
superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono
allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per
consentire ed agevolare la mobilita' di tali soggetti secondo le
modalita' stabilite nel regolamento.
2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in
stato di gravidanza o i genitori con un bambino di eta' non superiore
a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con
le modalita', relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal
regolamento.
3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza
avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso
improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 87 a euro 344.
4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al
comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 819, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «15 ottobre 2021» e le parole «di persone con limitata o
impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale ovvero
delle donne in stato di gravidanza» sono sostituite dalle seguenti:
«delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di
eta' non superiore a due anni ovvero a prevedere la gratuita' della
sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale, nelle
aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino gia'
occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati»;
b) al comma 820, le parole «Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per le disabilita'».
3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n.
474, puo' essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli
non immatricolati e di quelli gia' muniti della carta di circolazione
di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97
del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi
previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a
prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai
fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo
l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare
dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di responsabilita' civile verso
terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova,
anche se munito della carta o del certificato di circolazione,
risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l'assicuratore
dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474,
anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di
autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni
titolare in ragione del tipo di attivita' esercitata e del numero di
addetti.
5. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole «per mezzo dei
veicoli» sono inserite le seguenti: «adibiti al trasporto di cose e
di passeggeri»;
b) all'articolo 22:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del
possesso della carta di qualificazione del conducente da parte di
titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione
iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante
l'apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato
"95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.»;
2) al comma 3-bis, le parole «formazione periodica di» sono
sostituite dalle seguenti: «formazione periodica conseguite in Italia
ai sensi dell'articolo 21 da» e le parole «dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «della mobilita'
sostenibili, Dipartimento per i trasporti e la navigazione»;
3) al comma 6:
3.1. all'alinea, le parole «diverso dall'Italia» sono
soppresse;
3.2. alla lettera b), le parole «Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:
«Nel caso in cui l'impresa sia stabilita in Italia, con decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
4) al comma 7, alinea, le parole «diverso dall'Italia» sono
soppresse.
6. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 4-septies, sono aggiunti i seguenti:
«4-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero
e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e
le modalita' di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di
abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al comma 4-septies.
Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei
componenti delle commissioni si applica la disciplina prevista dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019,
n. 56.
4-nonies. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma
4-octies, per la prima iscrizione e per l'aggiornamento
dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22
del 28 gennaio 2020, nonche' quelle per il funzionamento delle
commissioni esaminatrici e le indennita' da corrispondere ai
componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti.
4-decies. Gli importi e le modalita' di versamento dei diritti di
cui al comma 4-nonies sono determinati secondo le modalita' previste
dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 11, commi 12 e
13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Le relative somme
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e
destinate al finanziamento delle spese di funzionamento delle
commissioni esaminatrici di cui al comma 4-nonies e delle indennita'
da corrispondere ai componenti delle medesime commissioni.
4-undecies. In relazione all'anno 2021, al fine di consentire
l'avvio delle attivita' delle commissioni esaminatrici di cui al
comma 4-octies e' autorizzata la spesa di euro 200.000, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».