Estratto determina n. 1016/2021 del 30 agosto 2021 
 
    Medicinale: DAPTOMICINA ACCORDPHARMA. 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. 
    Confezioni: 
      «350 mg polvere  per  soluzione  iniettabile/per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048393019 (in base 10); 
      «350 mg polvere  per  soluzione  iniettabile/per  infusione»  5
flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048393021 (in base 10); 
      «500 mg polvere  per  soluzione  iniettabile/per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048393033 (in base 10); 
      «500 mg polvere  per  soluzione  iniettabile/per  infusione»  5
flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048393045 (in base 10). 
    Forma  farmaceutica:  polvere   per   soluzione   iniettabile/per
infusione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Dopo ricostituzione: la stabilita' chimica e fisica durante l'uso
della soluzione ricostituita nel flaconcino e' stata  dimostrata  per
dodici ore a 25°C e fino a quarantotto ore a 2°C - 8°C. La stabilita'
chimica e fisica della soluzione diluita in sacche per  infusione  e'
di dodici ore  a  25°C  o  ventiquattro  ore  a  2°C  -  8°C  per  le
concentrazioni 2,5 mg/ml, 10 mg/ml e 20 mg/ml. 
    Per  l'infusione  endovenosa  di  trenta  minuti,  il  tempo   di
conservazione combinato  (soluzione  ricostituita  nel  flaconcino  e
soluzione diluita nella sacca di infusione; vedere paragrafo  6.6)  a
25°C non deve superare le dodici ore (o quarantotto ore a 2°C - 8°C) 
    Per  l'iniezione  endovenosa  di  due   minuti,   il   tempo   di
conservazione della soluzione  ricostituita  nel  flaconcino  (vedere
paragrafo 6.6) a 25°C non deve superare  le dodici  ore  (quarantotto
ore a 2°C - 8°C). 
    Tuttavia, da un punto di vista microbiologico, il medicinale deve
essere  utilizzato   immediatamente.   Non   sono   presenti   agenti
conservanti o  batteriostatici  nel  prodotto.  Se  non  viene  usato
immediatamente,  l'utilizzatore  e'   responsabile   del   tempo   di
conservazione durante l'uso, che, di  norma,  non  deve  superare  le
ventiquattro ore a 2°C - 8°C, a meno che la ricostituzione/diluizione
non siano avvenute in condizioni asettiche controllate e convalidate. 
    Condizioni   particolari   di   conservazione:   conservare    in
frigorifero (2°C - 8°C). 
    Composizione: 
      principio attivo: daptomicina; 
      eccipienti: sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH). 
    Rilascio dei lotti: 
      Laboratori Fundacio' Dau - C/c, 12-14 Pol.  Ind.  Zona  Franca,
Barcelona 08040, Spagna; 
      Wessling  Hungary  Kft.  -  Anonymus  u.  6,  Budapest,   1045,
Ungheria; 
      Pharmadox Healthcare Limited - KW20A  Kordin  Industrial  Park,
Paola, PLA 3000, Malta; 
      Accord Healthcare Polska  Sp.  z.o.o.  -  Ul.  Lutomierska  50,
Pabianice, 95-200, Polonia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Daptomicina Accordpharma» e' indicato per il trattamento delle
seguenti infezioni: 
        pazienti adulti e pediatrici (da 1 a 17 anni)  con  infezioni
complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI); 
        pazienti adulti con endocardite infettiva  del  cuore  destro
(RIE) da Staphylococcus aureus. Si raccomanda  che  la  decisione  di
utilizzare  daptomicina  sia  presa  considerando   la   sensibilita'
antibatterica dell'organismo e sia basata sul parere di un esperto; 
        pazienti adulti e pediatrici (da 1 a 17 anni) con batteriemia
da  Staphylococcus  aureus  (SAB).  Negli  adulti,  l'utilizzo  nella
batteriemia deve essere  associato  a  RIE  o  a  cSSTI,  mentre  nei
pazienti  pediatrici,  l'utilizzo  nella  batteriemia   deve   essere
associato a cSSTI; 
        la daptomicina e' attiva solo contro i batteri Gram-positivi.
Nelle infezioni miste, in cui si  sospetta  la  presenza  di  batteri
Gram-negativi  e/o  di  alcuni   tipi   di   anaerobi,   «Daptomicina
Accordpharma» deve essere somministrato in  concomitanza  con  uno  o
piu' agenti antibatterici appropriati; 
        devono  essere  prese  in  considerazione  le   linee   guida
ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «350 mg polvere  per  soluzione  iniettabile/per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048393019 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 55,69; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 91,92; 
      «500 mg polvere  per  soluzione  iniettabile/per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048393033 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 79,56; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 131,31. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Daptomicina Accordpharma» (daptomicina) e'  classificato,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n.  189,  nell'apposita  sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui  all'art.
8, comma 10, lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Daptomicina Accordpharma» (daptomicina) e' la  seguente:  medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.