IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  652  del  19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25  marzo  2020,  n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18  aprile  2020  e
nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020,  n.
672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio  2020,  n.  680  dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre  2020  e  n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733  del  31  dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del 2 febbraio 2021, n. 738 del  9  febbraio  2021,  n.  739  dell'11
febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741  del  16  febbraio
2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n.
751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764  del
2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile  2021,
n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777
del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del  28  maggio
2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, recanti:
«Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 739 dell'11 febbraio  2021,  recante  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione  Umbria»,  con
cui si e' autorizzato il reperimento di  professionalita'  specifiche
da destinare alle strutture sanitarie della Regione Umbria; 
  Vista, l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 752  del  19  marzo  2021,  recante  «Ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili nella  Regione  Umbria»  con  cui  si  e'
disposta la proroga al 30  aprile  2021  degli  incarichi  di  lavoro
autonomo,  anche  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa,
conferiti  ai  sensi  dell'art.  1  dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 739 dell'11 febbraio 2021; 
  Vista, l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 774 del  13  maggio  2021,  recante  «Ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili nella  Regione  Umbria»  con  cui  si  e'
disposta la proroga al 31  luglio  2021  degli  incarichi  di  lavoro
autonomo,  anche  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa,
conferiti  ai  sensi  dell'art.  1  dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 739 dell'11 febbraio 2021; 
  Considerato  che,  in  ragione  dell'evolversi   della   criticita'
determinatasi nella Regione Umbria con  riferimento  alla  diffusione
della pandemia da COVID-19, nonche'  dell'esito  della  procedura  di
reperimento di personale medico, infermieristico e  socio  sanitario,
avviata  in  attuazione  della  citata   ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 739  del  2021,  la  medesima
Regione, per il  tramite  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province  autonome  -  Commissione  speciale  protezione  civile,  ha
rappresentato l'esigenza di prorogare fino al 31  dicembre  2021  gli
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione,  coordinata  e
continuativa, del personale a tal  fine  conferiti  e  prorogati,  da
ultimo, fino al 31 luglio 2021 dalla richiamata ordinanza n. 774  del
2021; 
  Acquisita l'intesa della Regione Umbria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                Proroga incarichi di lavoro autonomo 
 
  1. Al fine di garantire una piu' efficace  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nella  Regione  Umbria,  per  il  supporto
delle attivita' delle Aziende sanitarie  ed  ospedaliere,  anche  nei
reparti COVID, la Regione Umbria e' autorizzata a prorogare  fino  al
31  dicembre  2021  gli  incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche   di
collaborazione coordinata e continuativa, in scadenza  al  31  luglio
2021, conferiti ai sensi dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 739 dell'11 febbraio 2021,  e
prorogati da ultimo con ordinanza n. 774 del 13 maggio 2021, come  di
seguito indicati: 
    a)  un  infermiere  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  c)
dell'ordinanza n. 739 del 2021, con un  onere  quantificato  in  euro
24.024,00; 
    b) trentadue operatori socio sanitari di cui all'art. 1, comma 1,
lettera d) dell'ordinanza n. 739 del 2021, con un onere  quantificato
in euro 650.496,00. 
  2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limite di tredici
unita'  di  personale,  residente  fuori  dalla  Regione  Umbria,  e'
altresi' riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari ad
euro 1.000,00 su base mensile, con  un  onere  quantificato  in  euro
65.000,00, nel limite delle disponibilita' di cui all'art.  2,  comma
1, per il vitto, l'alloggio  e  il  viaggio  presso  i  comuni  della
Regione Umbria.