IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art.  58,  che
prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana  presso  l'Agenzia
per le erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  alimentato  da  risorse
pubbliche e private (di seguito, Fondo); 
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che  identifica  le  tipologie   di   prodotto,   le   organizzazioni
caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto l'art. 10, comma 1, n. 12 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in  tema  di
operazioni esenti IVA; 
  Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le  organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, in data 17 dicembre 2012, n.  18478,
recante «Indirizzi, modalita' e strumenti  per  la  distribuzione  di
derrate  alimentari  agli  indigenti»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45,  che
definisce le organizzazioni caritatevoli destinatarie  delle  derrate
alimentari da distribuire agli indigenti come  i  soggetti  (singoli,
enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti
e iscritti all'albo dell'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura  -
AGEA per l'applicazione del regolamento (CE) n.  1234  del  Consiglio
del 22 ottobre 2007; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, n.  18478,  che
dispone, tra  l'altro,  la  gestione  del  Fondo  da  parte  di  AGEA
attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo  del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  dando
priorita' dopo l'acquisto di derrate alimentari, secondo le modalita'
stabilite dall'art. 58, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e
trasformazione delle derrate alimentari e, quindi,  al  rimborso  dei
costi  dei  servizi  logistici  ed  amministrativi   prestati   dalle
organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione  e
la gestione amministrativa del processo  distributivo  delle  derrate
alimentari; 
  Visto l'art. 1, comma 399 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,   che   ha
finanziato il Fondo per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 511 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il  quale
il Fondo e' stato rifinanziato nella misura di 1 milione di euro  per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; 
  Visto l'art. 1, comma 375 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023»,  che  ha
incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021 il suddetto Fondo; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012,  e'  istituito  il  «Tavolo
permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e
per l'assistenza alimentare» (di seguito  denominato  «Tavolo»),  cui
compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e  proposte  relativi
alla gestione del  Fondo  e  delle  erogazioni  liberali  di  derrate
alimentari; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 10 maggio 2021, protocollo interno n.  215048,  con  il
quale si e' provveduto ad aggiornare  la  lista  dei  componenti  del
«Tavolo» di cui all'art. 7 del decreto del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2012; 
  Considerato che la  finalita'  primaria  del  Fondo  e'  quella  di
finanziare  la  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone
indigenti e che l'attuale emergenza epidemiologica rende  ancor  piu'
necessario provvedere al  sostentamento  delle  classi  sociali  piu'
deboli, in linea con lo spirito del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18; 
  Considerato il parere favorevole dei componenti  del  «Tavolo»,  in
ordine alla proposta formulata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, che tiene  conto  delle  necessita'  espresse
dalle organizzazioni caritative, di  destinare  la  quota  del  Fondo
stanziata dall'art. 1, comma 375 della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, per l'anno 2021 pari a 40 milioni di euro,  all'acquisto  di  un
paniere di  prodotti,  come  definito  all'allegato  1  del  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Programma di distribuzione di derrate alimentari 
               alle persone indigenti per l'anno 2021 
 
  1. E' adottato il Programma annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti per l'anno  2021,  a  valere  sulle
risorse del «Fondo per il finanziamento dei  programmi  nazionali  di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti»,  di  cui
all'art. 58, comma 1 del decreto-legge del 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazione, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
pari a 46,9 milioni di euro per l'anno 2021. Il  Fondo  e'  istituito
presso AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, conformemente
alle  modalita'  previste  dal  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
  2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma  annuale  sono
riportate  nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. AGEA provvede  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'acquisizione dei prodotti di cui all'allegato 1,  per  la  consegna
dei  prodotti  in  causa  alle  organizzazioni  caritative   definite
dall'art. 1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012. 
  4. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi prestati dalle  organizzazioni  caritatevoli,  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto 17  dicembre  2012,  sono
ammissibili nel limite del 5 per cento  dei  costi  dell'acquisto  di
derrate alimentari per singola  aggiudicazione  della  fornitura  del
prodotto alimentare.