IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, nonche' del 13 gennaio  2021
con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo  stato  di  emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto  l'art.  122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto l'art. 1, comma 477, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Visto l'art. 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  che  dispone
che: 
    1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito per l'anno 2021 un Fondo con  una  dotazione  di
1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al  rimborso
delle spese sostenute dalle regioni  e  province  autonome  nell'anno
2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e  altri
beni sanitari inerenti all'emergenza. Ai relativi oneri pari a  1.000
milioni di euro si provvede ai sensi dell'art. 42; 
    2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
l'importo di cui al comma 1 e' ripartito in favore  delle  regioni  e
delle province autonome, secondo modalita' individuate  con  apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di  Bolzano,  anche  tenuto  conto  delle  spese
effettivamente sostenute dalle singole regioni e province autonome; 
    3.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   provvede
all'erogazione alle regioni e alle province autonome  delle  relative
spettanze. Le somme acquisite dalle regioni  e  province  autonome  a
valere sul Fondo di  cui  al  comma  1  concorrono  alla  valutazione
dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020  dei  rispettivi  servizi
sanitari; 
  Vista la  comunicazione  del  26  gennaio  2021  con  la  quale  la
struttura  del  Commissario  straordinario  per  l'attuazione  e   il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica  COVID-19  pro-tempore  ha   trasmesso   le   seguenti
informazioni inerenti le spese sostenute e rendicontate dalle regioni
e province autonome  per  l'acquisto  di  dispositivi  di  protezione
individuale  e  altri  beni   sanitari   inerenti   l'emergenza   con
riferimento all'anno 2020; 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Vista la nota prot. CSEC19RM 001 REG2021 1002305 del 6 aprile 2021,
indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, con la  quale  il  Commissario
straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle  misure  di
contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica   COVID-19
rappresenta, anche ai fini del riparto del Fondo di cui  al  comma  2
dell'art. 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, quanto segue: 
    1. Il Dipartimento della  protezione  civile  (DPC),  in  data  8
aprile   2020,   aveva   trasferito   alla    precedente    struttura
commissariale, per le valutazioni di  competenza,  il  dato  inerente
alle spese sostenute dalle regioni e province autonome per affrontare
l'emergenza  COVID-19,  autorizzate  e  condizionate   alle   risorse
disponibili e ai fabbisogni soddisfatti; 
    2. A seguito della successiva analisi condotta dagli  uffici  del
Commissario straordinario pro-tempore, e' stato comunicato nel  2020,
alle  regioni  e  alle  province  autonome  interessate,  di  fornire
evidenza contabile delle spese sostenute, nonche'  di  comunicare  le
necessarie informazioni riguardo  i  dispositivi  e  le  attrezzature
acquisite, a fronte delle autorizzazioni  condizionate  concesse.  In
tale contesto, nelle  more  della  finalizzazione  dell'attivita'  di
rendicontazione,   la   struttura   commissariale    ha    provveduto
all'erogazione  di  una  somma  corrispondente  al  50%  delle  spese
autorizzate  condizionate  per  un  importo   complessivo   di   euro
66.174.950,40; 
  Vista la nota la nota prot. CSEC19RM 001  REG2021  1008994  del  14
maggio 2021, indirizzata al Ministero dell'economia e delle  finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  con  la  quale,
facendo seguito alla precedente  nota  del  6  aprile,  il  direttore
operativo  della  struttura   del   Commissario   straordinario   per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  di  contenimento  e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19  inoltra  nuovamente
lo  specchio  sinottico   delle   spese   «autorizzate   condizionate
istruibili» e le relative anticipazioni corrisposte  dalla  struttura
commissariale pro-tempore, tenuto  conto  del  refuso  relativo  alla
quota riferita alla Regione Umbria; 
  Visto il prospetto riepilogativo allegato alla  predetta  nota,  di
seguito riportato, attestante i versamenti a favore delle  regioni  e
province autonome dei predetti euro 66.174.950,40; 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Vista la nota prot. CSEC19RM 001 REG2021 1002980 del 12 aprile 2021
con la quale il  Commissario  straordinario  per  l'attuazione  e  il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 comunica al presidente della Conferenza delle
regioni e  delle  province  autonome  che,  «in  relazione  a  quanto
disposto dai commi 1 e 2 dell'art.  24  del  decreto-legge  22  marzo
2021,  n.  41,  ferme  restando  le  somme  erogate  dalla  struttura
commissariale  pro-tempore  a  titolo  di  anticipazione  finanziaria
corrispondente al 50% delle spese "autorizzate in via  condizionata",
gia' partecipate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  non
sara' necessario inoltrare al predetto Commissario  straordinario  la
documentazione di spesa oggetto di rendicontazione, atteso che non si
procedera' a verifica della documentazione prodotta ed al  successivo
rimborso a conguaglio»; 
  Ritenuto di dover  tener  presente,  oltre  ai  trasferimenti  gia'
eseguiti dalla struttura commissariale pro-tempore,  anche  le  somme
acquisite  dai  bilanci  regionali  a  seguito  di  quanto   disposto
dall'art. 1, comma 477, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Vista la nota del 3  giugno  2021  a  firma  del  presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome con cui  e'  stata
trasmessa al Ministro dell'economia e delle finanze una  proposta  di
riparto relativa ai 1.000 milioni di euro  di  cui  all'art.  24  del
decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni  dalla  legge
21 maggio 2021, n.  69,  approvata  all'unanimita'  dalla  Conferenza
delle regioni e province autonome; 
  Ritenuto che non  si  ravvisano  motivi  ostativi  all'accoglimento
della proposta della Conferenza delle regioni e province autonome; 
  Dato atto che il presente decreto dispone  in  merito  al  riparto,
anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole
regioni e province autonome, delle risorse di cui al citato  art.  24
del decreto-legge n. 41/2021 relative  al  concorso  al  rimborso,  a
titolo definitivo, da parte dello Stato delle spese  sostenute  dalle
regioni e province autonome; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nella seduta del 24 giugno 2021 (rep. atti n. 98/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Fondo di 1.000 milioni di euro di cui all'art. 24, comma 1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  costituito  per  il  concorso  a
titolo definitivo da  parte  dello  Stato  al  rimborso  delle  spese
sostenute dalle  regioni  e  province  autonome  nell'anno  2020  per
l'acquisto di dispositivi di  protezione  individuale  e  altri  beni
sanitari inerenti l'emergenza, e'  ripartito  nei  termini  riportati
nella  colonna  4  dell'allegato  A  al  presente  decreto   che   ne
costituisce parte integrante.