IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed, in
particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante
«Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione
bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461»;
Visto l'art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che riconosce
un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento
delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2017, alle fondazioni di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, relativamente ai progetti
promossi dalle fondazioni medesime e finalizzati alla promozione di
un welfare di comunita', attraverso interventi e misure di contrasto
alle poverta', alle fragilita' sociali e al disagio giovanile, di
tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai
disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli
immigrati nonche' di dotazione di strumentazioni per le cure
sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'art. 114 della
Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi
sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli
enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai
soggetti richiedenti nell'ambito dell'attivita' non commerciale;
Visto il successivo comma 202 del medesimo art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che il contributo di cui al
comma 201 e' assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili,
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,
ridotte ad un importo pari a 60 milioni di euro per ciascun anno a
decorrere dal 1° gennaio 2019 dall'art. 1, comma 478, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 secondo l'ordine temporale con cui le
fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di
risparmio S.p.a. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni di cui
al comma 201;
Visto, altresi', il comma 203 del medesimo art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, in base al quale il credito d'imposta puo'
essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
Visto il comma 204 del citato art. 1 della legge n. 205 del 2017,
secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le
procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite
di spesa stabilito;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26
gennaio 2019;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilita' di
crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina
sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;
Visto l'art. 63 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che al comma 7
ha prorogato all'anno 2022 la misura di cui all'art. 1, comma 201,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Rilevata la necessita' di differire i termini previsti dall'art. 3,
commi 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 29 novembre 2018, al fine di garantire il piu' ampio
accesso al contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta
in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo n. 153 del
1999;
Decreta:
Art. 1
Differimento dei termini
1. Per il solo anno 2021, i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 2
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29
novembre 2018 sono rispettivamente differiti al 30 novembre 2021 e al
10 dicembre 2021.