IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
Regolamento recante «norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante  modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e  con  delibera  3
febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del  decreto  20
settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, della cui pubblicazione nel proprio  sito  istituzionale  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale  di  lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020,  con
decorrenza in pari data; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano ed in particolare il titolo VI, rubricato  classificazione  dei
medicinali ai fini della fornitura»; 
  Vista la determina  AIFA  n.  C/101/2006  del  18  settembre  2006,
recante  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di   vendita   della
specialita' medicinale «Kaletra» (lopinavir  ritonavir),  autorizzata
con  procedura  centralizzata  europea  dalla  Commissione   europea,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 227 del  29  settembre  2006  che  ha  attribuito  alle
confezioni con codici A.I.C.  n.  035187044/E  e  n.  035187057/E  il
regime di fornitura OSP2 (medicinale soggetto a  prescrizione  medica
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o  in
una struttura ad esso assimilabile  o  in  ambito  extra-ospedaliero,
secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome); 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1522/2010  del  13   gennaio   2010
(Aggiornamento della classificazione, ai  fini  della  fornitura,  di
medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale»),  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
- n. 25 del 1° febbraio 2010, supplemento ordinario n. 21 con cui  e'
stato modificato il regime di fornitura dei medicinali autorizzati  e
in commercio alla data del  predetto  provvedimento  che  risultavano
gia' classificati in OSP2, tra cui  anche  quello  della  specialita'
medicinale  «Kaletra»  (nelle  confezioni  con   codici   A.I.C.   n.
035187018/E, n. 035187020/E, n.  035187032/E,  n.  035187057/E  e  n.
035187069/E), con attribuzione ad essa del regime di  fornitura  RNRL
(medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare
volta per volta, vendibile al  pubblico  su  prescrizione  di  centri
ospedalieri o di specialisti - infettivologo); 
  Vista la determina AIFA n. 1637/2010 del 15 marzo 2010 di  modifica
dell'allegato alla determina AIFA n. 1522/2010 del 13  gennaio  2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 65 del  19  marzo  2010,  con  cui  per  il  medicinale
«Kaletra» e' stato definito il regime di fornitura  RNRL  (medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare  volta  per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o
di specialisti - Centro ospedaliero, infettivologo, pediatra); 
  Considerato che la confezione con codice A.I.C. n. 035187044/E  non
e' stata inclusa in entrambi i provvedimenti; 
  Considerato  che  l'art.  1  della  determina  AIFA  n.   1522/2010
stabilisce che «Le aziende  titolari  di  confezioni  medicinali  non
compresi in allegato gia' classificate in regime OSP2 ed  attualmente
non   commercializzate   devono   richiedere,   al   momento    della
commercializzazione all'Agenzia italiana del farmaco  [...omissis...]
la definizione del regime di fornitura»; 
  Data  la  richiesta  dell'attuale  titolare  della  A.I.C.   Abbvie
Deutschland GMBH & CO. KG., sottomessa all'AIFA in data  20  novembre
2020, di aggiornare il regime di fornitura anche  per  la  confezione
con codice A.I.C. n. 035187044/E; 
  Tenuto conto che la confezione con codice A.I.C. n. 035187044/E  e'
del tutto analoga alla confezione con codice A.I.C.  n.  035187057/E,
sia  per  dosaggio  che  unita'  posologiche,  eccetto  che  per   il
confezionamento primario; 
  Visti gli atti d'ufficio. 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Armonizzazione del regime  di  fornitura  del  medicinale  medicinale
  «Kaletra» - lopinavir ritonavir. 
  Il regime di  fornitura  della  confezione  con  codice  A.I.C.  n.
035187044/E del medicinale KALETRA  e'  armonizzato  e  definito  nei
termini seguenti: 
    medicinale  soggetto  a  prescrizione   medica   limitativa,   da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su  prescrizione  di
centri  ospedalieri  o   di   specialisti   -   Centro   ospedaliero,
infettivologo, pediatra (RNRL). 
  Tale  regime  di  fornitura  sostituisce  quello   indicato   nella
determina AIFA n. C/101/2006 del 18 settembre 2006, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006.