IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 158 del 2017, che, ai fini della definizione di «piccoli comuni» di cui al comma 2 del medesimo art. 1, dispone che in sede di prima applicazione e' considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'art. 3 della medesima legge; Visto l'art. 1, comma 5, della citata legge n. 158 del 2017, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' definito, entro sessanta giorni dall'adozione del richiamato decreto ministeriale in data 10 agosto 2020, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2 dello stesso art. 1; Visto l'art. 1, comma 6, della citata legge n. 158 del 2017, ai sensi del quale l'elenco di cui sopra e' aggiornato ogni tre anni, con le stesse procedure previste dal menzionato comma 5; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, con il quale e' stato istituito il Ministero della transizione ecologica, che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare con le attribuzioni in materia di energia ripartite tra altri dicasteri; Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 gennaio 2021; Considerati i pareri sullo schema di decreto resi, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della citata legge n. 158 del 2017, dalle competenti Commissioni parlamentari; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica; Decreta: Art. 1 1. I piccoli comuni che rientrano nelle tipologie previste all'art. 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 2020, sono individuati nell'allegato A) del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2021 Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2188