IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE; 
  Vista  la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione  iniziale
e la formazione periodica dei conducenti di taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/645  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la  direttiva  2003/59/CE
sulla qualificazione iniziale e formazione periodica  dei  conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri
e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione
I «Documento informatico»  che  detta  disposizioni  in  ordine  alla
dematerializzazione della documentazione amministrativa,  prevedendo,
altresi', la progressiva digitalizzazione delle procedure, al fine di
agevolare il processo di dematerializzazione con conseguente drastica
riduzione della documentazione in forma cartacea; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  286,  che  ha
recepito  la  direttiva  2003/59/CE,  come  modificato  dal   decreto
legislativo 10 giugno 2020, n. 50 e, in particolare, il capo II; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, concernente «Regolamento di esecuzione e  di  attuazione  del
nuovo codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  17
maggio  1995,  n.  317,  e  successive   modificazioni,   concernente
«Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole»; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013, recante  «Disposizioni
in materia di rilascio del documento  comprovante  la  qualificazione
per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di  autotrasporto  di
persone e cose, denominata qualificazione CQC»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
20 settembre 2013, recante  «Disposizioni  in  materia  di  corsi  di
qualificazione iniziale e formazione periodica per  il  conseguimento
della  carta  di  qualificazione  del  conducente,   delle   relative
procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi»; 
  Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni coordinate  in
materia di corsi di qualificazione iniziale  e  formazione  periodica
per  il  conseguimento  della  qualificazione  CQC,  delle   relative
procedure d'esame e di soggetti erogatori  dei  corsi  e  dei  titoli
attestanti    detta    qualificazione,    al    fine    di    attuare
l'informatizzazione delle procedure di  comunicazione  di  avvio  del
corso e di attestazione della frequenza degli allievi alle lezioni; 
  Ritenuto opportuno dettare disposizioni finalizzate ad  ottimizzare
le  modalita'  di  fruizione  dei  corsi  di  formazione   periodica,
prevedendo anche la possibilita'  di  erogarne  un  modulo  all'anno,
nell'arco dei cinque anni di validita' della  stessa,  come  previsto
alla sezione 4 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE; 
  Ritenuto, altresi', opportuno procedere all'emanazione di un nuovo,
unico ed organico provvedimento in materia di corsi di qualificazione
iniziale  e  formazione  periodica   per   il   conseguimento   della
qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame  e  di  soggetti
erogatori dei corsi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni in  materia  di  corsi  di
qualificazione iniziale e di  formazione  periodica,  rispettivamente
per il conseguimento ed  il  rinnovo  di  validita'  della  carta  di
qualificazione del conducente, in  attuazione  delle  previsioni  del
decreto legislativo n. 286 del 2005, ed in dettaglio in materia di: 
    a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti  erogatori  dei
corsi; 
    b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalita' per  il  loro
svolgimento; 
    c) procedure  di  esame  per  il  conseguimento  della  carta  di
qualificazione del conducente  e  validita'  del  titolo  abilitativo
conseguito; 
    d) attivita' di vigilanza, ispezione e controlli documentali  sui
soggetti erogatori dei corsi e sulla regolarita' dei corsi  stessi  e
relative sanzioni.