IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5
marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione
del Ministero dell'istruzione  e  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca», e, in particolare, l'art. 2, comma 1,  che  introduce
l'art. 51-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con  il
quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto in particolare l'art. 4, comma 1 che  stabilisce  che  «[...]
Gli   incarichi   dirigenziali   comunque   gia'   conferiti   presso
l'amministrazione    centrale    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca anteriormente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto continuano  ad  avere  efficacia  sino
all'attribuzione dei nuovi incarichi [...]»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  164
del 30 settembre 2020 «Regolamento concernente  l'organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre  2017,  al
nr. 1920, come da comunicazione dell'Ufficio di Gabinetto  di  questo
Ministero protocollo MIUR nr. 26111 del 1°  settembre  2017,  con  il
quale e' stato conferito  al  dott.  Vincenzo  Di  Felice  l'incarico
dirigenziale di livello generale  di  direttore  della  D.G.  per  il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca; 
  Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2020, n. 1032,  con  il
quale e' stato conferito alla dott.ssa Francesca Galli l'incarico  di
dirigente  dell'Ufficio  VI   della   Direzione   generale   per   il
coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 113  e  successive  modificazioni,
recante «Iniziative per  la  diffusione  della  cultura  scientifica»
intesa a favorire le iniziative per la promozione e il  potenziamento
delle  istituzioni   impegnate   nella   diffusione   della   cultura
tecnico-scientifica (di seguito definita «Legge n. 113/1991»); 
  Considerato che l'art. 1, comma 1 della legge n. 113/1991  delimita
gli  interventi  all'ambito  delle  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali e alle tecniche derivate; 
  Considerato che la legge n. 113/1991  prevede  quale  strumento  di
intervento per la realizzazione  delle  proprie  finalita',  tra  gli
altri il «finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti,
strutture scientifiche, fondazioni, consorzi»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 3 della sopracitata legge  che
disciplina  le  modalita'  di  accesso  al  contributo  triennale  di
funzionamento destinato ad enti, strutture scientifiche, fondazioni e
consorzi, previo inserimento in una tabella da emanarsi  con  decreto
del Ministro, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.
2-quater  della  legge  n.  113/1991  e  acquisito  il  parere  delle
competenti commissioni parlamentari; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista  la  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di  conversione  del
decreto-legge 23 giugno 2014, n. 90 recante, «Misure urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 5 agosto 2019, n. 718, registrato  alla  Corte  dei
conti in data 11 settembre 2019 reg. 3004  istitutivo  della  tabella
triennale per il periodo 2018-2020; 
  Ritenuto pertanto di  dover  procedere  al  rinnovo  della  tabella
triennale  per  il  triennio  2021-2023  con  la  procedura  prevista
dall'art. 1, comma 3, della legge n. 113/1991; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  21
ottobre 2020, n. 785 e successive modificazioni ed  integrazioni  con
il quale e' stato costituito il Comitato tecnico-scientifico  di  cui
all'art. 2-quater della legge n. 113/1991; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  24
febbraio 2021, n. 233, registrato all'Ufficio  centrale  di  bilancio
presso il MUR in data 4 marzo 2021 e alla Corte dei conti in data  30
marzo 2021 al n. 746, con il  quale  e'  stato  ripartito,  ai  sensi
dell'articolo 2-bis della  legge  n. 113/1991,  lo  stanziamento  per
l'anno 2021, pari ad euro 7.528.092,00 tra i  seguenti  strumenti  di
intervento: 
    euro 5.916.010,30 per il  finanziamento  della  prima  annualita'
della tabella triennale 2021-2023 di cui  all'art.1,  comma  3  della
legge n. 113/1991; 
    euro 1.000.000,00 per la stipula di accordi e  intese,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 113/1991; 
    euro  610.000,00  a  titolo  di  contributi  annuali   ai   sensi
dell'articolo 2-ter della legge n. 113/1991; 
    euro  2.081,70  per  le  spese   annuali   di   funzionamento   e
monitoraggio  del  Comitato  tecnico-scientifico  di   cui   all'art.
2-quater della legge n. 113/1991. 
  Considerato,  quindi,   che   le   risorse   disponibili   per   il
finanziamento  della  prima  annualita'   della   tabella   triennale
2021-2023 di cui  all'art.  1,  comma  3,  della  legge  n.  113/1991
ammontano a complessivi euro 5.916.010,30; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Ambito operativo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  3,  della  legge  n.  113/1991,  e'
adottato il presente bando pubblico che disciplina le  modalita'  per
la presentazione delle  domande  e  di  svolgimento  della  procedura
finalizzata alla concessione dei contributi per il funzionamento  dei
soggetti di cui al successivo art. 2, previo inserimento in  apposita
tabella triennale 2021-2023, nonche' i criteri di selezione. 
  2. In conformita' con quanto disposto dalla legge n.  113/1991,  il
presente bando persegue la finalita'  di  promuovere  e  favorire  la
diffusione della cultura  tecnico-scientifica,  intesa  come  cultura
delle scienze matematiche, fisiche e naturali e  come  cultura  delle
tecniche derivate e di contribuire alla tutela e alla  valorizzazione
dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico  di  interesse  storico
conservato in Italia mediante contributi  pubblici  al  funzionamento
dei soggetti di cui al successivo art. 2.