Il disciplinare  di  produzione  della  denominazione  geografica
protetta «Val di Mazara» pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del  28  marzo  2001  e'
cosi' modificato: 
      l'art. 6 punto 1 e' sostituito come di seguito riportato: 
    «Art.  6 (Caratteristiche  al  consumo).  - 1)  L'olio  di  oliva
extravergine a denominazione di origine controllata «Val  di  Mazara»
all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle  seguenti
caratteristiche: 
      colore: giallo oro con sfumature di verde intenso; 
      odore: di fruttato e a volte anche di mandorla; 
      sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce; 
      punteggio minimo al panel test > = 6,5; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,  non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; 
      numero perossidi < = 11; 
      K232 < = 2,10; 
      K270 < = 0,15; 
      Delta K < = 0,005;» 
    Le  disposizioni  di  cui  al  punto  precedente   si   applicano
esclusivamente per l'annata olivicola 2021.