IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge del 23  agosto  1988,  n.  400  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio  1999,  n.  303  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per
il riordino delle disposizioni  legislative  in  materia  di  sistema
nazionale della protezione civile»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  del  segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  28  aprile  2021,  recante  «Organizzazione
interna del Dipartimento della protezione  civile»,  registrato  alla
Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data  26  febbraio  2021
dall'Ufficio  di  bilancio  e  per  il   riscontro   di   regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1°  marzo  2021,
con il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio  Curcio,  ai  sensi
degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  nonche'
dell'art.  19  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione  civile,  a  far
data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie  di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520; 
  Rilevato che con il sopra richiamato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 all'ing. Fabrizio Curcio,
Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la
titolarita'  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  n.  13
«Protezione Civile» del bilancio di previsione della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo del  14  marzo  2013,  n.  33  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo dell'8  aprile  2013,  n.  39  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' ed  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1,  commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il regio decreto  del  18  novembre  1923,  n.  2440  recante
«Disposizioni sul patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale  dello
Stato»; 
  Visto  il  regio  decreto  del  23  maggio  1924,  n.  827  recante
«Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato»; 
  Vista la legge del 3 aprile 1997, n.  94  recante  «Modifiche  alla
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello  Stato  in
materia di bilancio»; 
  Vista la legge del 31 dicembre  2009,  n.  196  di  contabilita'  e
finanza pubblica; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e,  in  particolare,
l'art. 11, con il quale viene istituito il «Fondo per la  prevenzione
del rischio sismico»; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che ha previsto la soppressione  delle  erogazioni  di  contributi  a
carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  143  del  17  giugno  2021)
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Vista la relazione tecnica alla legge n. 145 del 2018 - sezione  II
recante i rifinanziamenti previsti ai sensi dell'art.  23,  comma  3,
lettera b) della legge n. 196 del 2009 nella medesima  legge  n.  145
del  2018  ed  in  particolare  la  terza   riga   che   prevede   il
rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico  per
50.000.000 di euro a decorrere dal 2019; 
  Vista la tabella 2 del decreto del Ministero dell'economia e  delle
finanze 31 dicembre 2018, recante  «Ripartizione  in  capitoli  delle
Unita' elementari  di  voto  parlamentare  relativo  al  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno 2019 e per il  triennio  2019-2021»
che  prevede  per  il  Fondo  di  prevenzione  del  rischio   sismico
l'assegnazione di 50.000.000 di euro per  ciascuna  delle  annualita'
2019, 2020 e 2021; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.
140/Bil del 6 giugno 2019, con il quale si dispone  il  trasferimento
sul capitolo 703 della Presidenza del Consiglio dei  ministri  «Fondo
per la prevenzione del rischio sismico» di 50.000.000 euro per l'anno
2019, di 50.000.000 euro per l'anno 2020 e  di  50.000.000  euro  per
l'anno 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
20 maggio 2021, n. 780 che  ha  disciplinato  i  contributi  per  gli
interventi di prevenzione del rischio sismico,  previsti  dal  citato
art. 11 del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in  particolare,
l'art. 1 comma  3  che  rimanda  gli  aspetti  di  maggior  dettaglio
concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti  informatici
necessari alla gestione locale e complessiva  delle  azioni  previste
nella  presente  ordinanza  ad  appositi   decreti   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
23 giugno 2021, n. 1866, visto e annotato il 26  luglio  2021  al  n.
1997, dalla Corte dei conti e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  n.  193  del  13  agosto  2021),  relativo
all'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009; 
  Vista in particolare la tabella n. 1, di cui al  decreto  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile 23  giugno  2021,  n.  1866,
recante «Ripartizione del fondo tra  le  regioni  per  le  annualita'
2019, 2020 e 2021»; 
  Vista la nota del 19 agosto 2021 protocollo n. SCS/0036480, con  la
quale l'Ufficio  staff -  Struttura  del  consulente  scientifico  di
questo Dipartimento ha chiesto di  provvedere  al  trasferimento  dei
relativi fondi alle regioni per l'annualita' 2019-2020-2021; 
  Ravvisata la necessita' di procedere  all'erogazione  alle  regioni
dei fondi disponibili per le annualita' 2019-2020-2021 ai  sensi  del
predetto art. 11 del decreto-legge n. 39/2009; 
  Considerato che sono stati assolti  gli  obblighi  di  pubblicita',
sulla rete internet, nei modi e nelle forme previste dall'art. 26 del
decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33; 
  Ritenuto di dover erogare per le annualita' 2019-2020-2021 la somma
complessiva  di  euro  147.261.810,61,  che  gravera'  sul  cap.  703
iscritto nell'ambito del centro di responsabilita' n. 13  «Protezione
civile» del bilancio autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri per l'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria
disponibilita'; 
 
                               Decreta: 
 
  La liquidazione e il pagamento, della  somma  complessiva  di  euro
147.261.810,61
(centoquarantasettemilioniduecentosessantunomilaottocentodieci/61)  a
favore delle regioni assegnatarie di cui  al  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 1866 del 23 giugno 2021,
secondo la tabella di ripartizione che costituisce  parte  integrante
del presente provvedimento. 
  I mandati di pagamento  graveranno  sul  cap.  703  del  centro  di
responsabilita' n. 13 della «Protezione civile» del bilancio autonomo
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   per   l'esercizio
finanziario 2021. 
  I   relativi   ordinativi   saranno   resi    esigibili    mediante
accreditamento sui  rispettivi  conti  di  tesoreria  intestati  alle
regioni stesse. 
    Roma, 24 agosto 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio