IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per
il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante «Organizzazione
interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla
Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021
dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri
e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1° marzo 2021,
con il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi
degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche'
dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far
data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520;
Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 all'ing. Fabrizio Curcio,
Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la
titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13
«Protezione Civile» del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39 recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' ed incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante
«Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilita' generale dello
Stato»;
Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante «Modifiche alla
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio»;
Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilita' e
finanza pubblica;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare,
l'art. 11, con il quale viene istituito il «Fondo per la prevenzione
del rischio sismico»;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a
carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e
Bolzano;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 17 giugno 2021)
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Vista la relazione tecnica alla legge n. 145 del 2018 - sezione II
recante i rifinanziamenti previsti ai sensi dell'art. 23, comma 3,
lettera b) della legge n. 196 del 2009 nella medesima legge n. 145
del 2018 ed in particolare la terza riga che prevede il
rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per
50.000.000 di euro a decorrere dal 2019;
Vista la tabella 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 31 dicembre 2018, recante «Ripartizione in capitoli delle
Unita' elementari di voto parlamentare relativo al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021»
che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico
l'assegnazione di 50.000.000 di euro per ciascuna delle annualita'
2019, 2020 e 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
140/Bil del 6 giugno 2019, con il quale si dispone il trasferimento
sul capitolo 703 della Presidenza del Consiglio dei ministri «Fondo
per la prevenzione del rischio sismico» di 50.000.000 euro per l'anno
2019, di 50.000.000 euro per l'anno 2020 e di 50.000.000 euro per
l'anno 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
20 maggio 2021, n. 780 che ha disciplinato i contributi per gli
interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato
art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare,
l'art. 1 comma 3 che rimanda gli aspetti di maggior dettaglio
concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici
necessari alla gestione locale e complessiva delle azioni previste
nella presente ordinanza ad appositi decreti del Capo del
Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
23 giugno 2021, n. 1866, visto e annotato il 26 luglio 2021 al n.
1997, dalla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 193 del 13 agosto 2021), relativo
all'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009;
Vista in particolare la tabella n. 1, di cui al decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile 23 giugno 2021, n. 1866,
recante «Ripartizione del fondo tra le regioni per le annualita'
2019, 2020 e 2021»;
Vista la nota del 19 agosto 2021 protocollo n. SCS/0036480, con la
quale l'Ufficio staff - Struttura del consulente scientifico di
questo Dipartimento ha chiesto di provvedere al trasferimento dei
relativi fondi alle regioni per l'annualita' 2019-2020-2021;
Ravvisata la necessita' di procedere all'erogazione alle regioni
dei fondi disponibili per le annualita' 2019-2020-2021 ai sensi del
predetto art. 11 del decreto-legge n. 39/2009;
Considerato che sono stati assolti gli obblighi di pubblicita',
sulla rete internet, nei modi e nelle forme previste dall'art. 26 del
decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
Ritenuto di dover erogare per le annualita' 2019-2020-2021 la somma
complessiva di euro 147.261.810,61, che gravera' sul cap. 703
iscritto nell'ambito del centro di responsabilita' n. 13 «Protezione
civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria
disponibilita';
Decreta:
La liquidazione e il pagamento, della somma complessiva di euro
147.261.810,61
(centoquarantasettemilioniduecentosessantunomilaottocentodieci/61) a
favore delle regioni assegnatarie di cui al decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 1866 del 23 giugno 2021,
secondo la tabella di ripartizione che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
I mandati di pagamento graveranno sul cap. 703 del centro di
responsabilita' n. 13 della «Protezione civile» del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio
finanziario 2021.
I relativi ordinativi saranno resi esigibili mediante
accreditamento sui rispettivi conti di tesoreria intestati alle
regioni stesse.
Roma, 24 agosto 2021
Il Capo del Dipartimento: Curcio