IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/7862/DGP-PBD  dell'8
giugno 2017 e n. 11847 del 3 agosto 2020; 
  Visti i provvedimenti del direttore regionale  e  del  responsabile
dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale  Puglia  e  Basilicata
riguardanti  il  trasferimento  di   immobili   statali   agli   enti
territoriali della Provincia di Matera (MT): 
    prot. n. 2015/26210 del 15 dicembre 2015 e  prot.  n.  2015/10118
del 6 maggio 2015, con  i  quali  sono  stati  trasferiti,  a  titolo
gratuito, al Comune di Bernalda, ai sensi dell'art. 56-bis, comma  1,
del decreto-legge n.  69  del  2013,  gli  immobili  appartenenti  al
patrimonio dello Stato  e  denominati,  rispettivamente,  «Edificio»,
«Terreno facente parte di maggior consistenza», «Terreno», «Terreni»; 
    prot. n. 2015/6566 del 31 marzo 2015 e prot. n. 2015/6567 del  31
marzo 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito,  al
Comune  di  Matera,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,   comma   1,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato e denominati, rispettivamente, «Borgo Picciano A», «Fondo
agricolo», «Fabbricati per civile abitazione  Spine  Bianche»;  «Area
pertinenza borgo rurale», «Ex sede ferroviaria», «Fabbricato per  uso
forno per panificazione», «Locale commerciale», «Immobile commerciale
adibito a Ufficio postale», «Borgo rurale Venusio Nuovo», «Fabbricati
per  civile  abitazione»,  «Biblioteca  comunale   gia'   delegazione
comunale», «Forno per panificazione», «Area urbana», «fabbricati  per
civili  abitazioni  Rione  Serra   Venerdi'»,   «Villaggio   agricolo
Venusio»; 
    prot. n. 2015/12987 del 5 giugno 2015, con il  quale  sono  stati
trasferiti, a titolo gratuito, al  Comune  di  Nova  Siri,  ai  sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominati,
rispettivamente,  «Fabbricato  ad  uso  pubblico  canonica   Chiesa»,
«Terreno e Chiesa Sant'Antonio da Padova», «Terreno e  uffici  Chiesa
Sant'Antonio  da  Padova»,  «Terreno   con   fabbricati   di   facile
rimozione», «Abitazione», «Abitazione»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio -  Direzione  regionale  Puglia  e
Basilicata in cui si espone che, alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai Comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 8471 del  4  maggio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bernalda 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al  Comune  di  Bernalda
(MT) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo  Comune  degli  immobili  denominati  «Edificio»,   «Terreno
facente parte di maggior consistenza», «Terreno»,  «Terreni»,  meglio
individuati nei provvedimenti del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del   demanio   -   Direzione   regionale   Puglia   e    Basilicata,
rispettivamente, prot. n. 2015/26210 del 15 dicembre 2015 e prot.  n.
2015/10118  del  6  maggio  2015,  a   decorrere   dalla   data   del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  17.476,69
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Bernalda. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  111.801,70,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 17.476,69.