IL DIRETTORE GENERALE 
                            della ricerca 
 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo  2020,  n.  12  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del  9  marzo  2020),  istituisce  il
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164,  recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  165,  recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19  febbraio  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494),  con  cui
si e' provveduto  all'assegnazione  ai  responsabili  della  gestione
delle risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca per l'anno 2021, il  quale  all'art.
11, comma 1, dispone che «fino alla definizione  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo
ufficio di livello dirigenziale generale si avvale  dei  preesistenti
uffici  dirigenziali  non  generali,  in  relazione  alle  rispettive
competenze»; 
  Visto  l'art.  6  del  suddetto  decreto  ministeriale,  il   quale
attribuisce al direttore generale della ex Direzione generale per  il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e  dei
suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di  cui  alla
tabella D, relative alle missioni e ai  programmi  di  spesa  a  piu'
centri  di  responsabilita'  amministrativa   secondo   gli   attuali
incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data  di  entrata
in  vigore  del   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  -  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  n.  164/2020  -  che  continuano  ad  avere
efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle  more  del
completamento del processo di riorganizzazione dello stesso; 
  Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855  (reg.  UCB
del 12 aprile 2021, n. 739), con il quale il  direttore  generale  ha
attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la  Direzione
generale della ricerca le  deleghe  per  l'esercizio  dei  poteri  di
spesa, in termini di competenza, residui e cassa; 
  Visto il decreto-legge n.  34/2020,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  e,  in  particolare,  il  comma  7
dell'art. 238 «Piano di investimenti straordinario nell'attivita'  di
ricerca»; 
  Vista la legge 27  dicembre  2006,  n.  296  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2007) ed in particolare  l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 30  del  decreto-legge  n.  5  del  9  febbraio  2012,
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, di modifica del  decreto
legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  ai  sensi  del  quale,  per  i
progetti   selezionati   nel   quadro   di   programmi   europei    o
internazionali, non e' prevista la  valutazione  tecnico  scientifica
ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento  da  parte  del
Comitato di cui all'art. 7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 «Disposizioni in  materia  di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n.  190  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  «Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno  pubblico  alle
imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera  c),  della  legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 27  dicembre  2002,  n.  289  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2003), e successive modificazioni ed  integrazioni  e  in
particolare l'art. 72, recante disposizione sui «Fondi  rotativi  per
le imprese»; 
  Visto il dettato di cui all'art.  1,  comma  872,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni: «In
coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca,  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   con
proprio decreto di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870  tra
gli strumenti previsti nel decreto di cui al  comma  873,  destinando
una  quota  non  inferiore  al  15  per  cento  delle  disponibilita'
complessive del fondo al finanziamento  degli  interventi  presentati
nel  quadro  di  programmi   dell'Unione   europea   o   di   accordi
internazionali [...]»; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  coordinato  con  la
legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134  «Misure  urgenti  per  la
crescita del Paese» e, in particolare, gli articoli 60, 61, 62 e 63; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con
le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del  quale
si rende l'informativa sul trattamento dei dati  personali  riportata
in allegato al presente avviso; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  «Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni»
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  («TFUE»),
come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del  13  dicembre
2007  e  ratificato  dalla  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  ed  in
particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(Regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il comma 1223 dell'art. 1  della  legge  finanziaria  per  il
2007, con il quale lo Stato  italiano  stabilisce  alcune  condizioni
dirette ad adempiere agli  obblighi  di  recupero  di  aiuti  che  la
Commissione  ha  dichiarato   incompatibili,   cosiddetta   «clausola
Deggendorf»; 
  Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea il 27  giugno  2014,
recante «Disciplina  degli  aiuti  di  stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo e innovazione»,  che  prevede,  tra  l'altro,  il  paragrafo
2.1.1. «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»; 
  Visti i documenti programmatico-strategici relativi  alla  politica
nazionale della  Ricerca,  quali  il  Programma  operativo  nazionale
«Ricerca  e  innovazione»  2014-2020,  la  Strategia   nazionale   di
specializzazione intelligente («SNSI») e il Programma  nazionale  per
la ricerca 2015/2020, la normativa europea  di  settore,  nonche'  le
specifiche disposizioni attuative; 
  Visto il Programma quadro europeo Horizon 2020, mediante  il  quale
vengono finanziati i progetti per la ricerca e l'innovazione; 
  Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della
disciplina e  snellimento  delle  procedure  per  il  sostegno  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,   per   la   diffusione   delle
tecnologie,  per  la  mobilita'   dei   ricercatori»   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 30  del  decreto-legge  n.  5  del  9  febbraio  2012,
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, di modifica del  decreto
legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  ai  sensi  del  quale,  per  i
progetti   selezionati   nel   quadro   di   programmi   europei    o
internazionali, non e' prevista la  valutazione  tecnico  scientifica
ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento  da  parte  del
Comitato di cui all'art. 7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  593  del   26   luglio   2016
«Disposizioni per la concessione  delle  agevolazioni  finanziarie  a
norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo  III,  capo  IX
«Misure per la ricerca scientifica e tecnologica»  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196  del
23   agosto   2016   e,   in   particolare,   l'art.   18   «Progetti
internazionali»; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13  ottobre  2017,  Linee
guida  al  decreto  ministeriale  del  26   luglio   2016,   n.   593
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal Ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale n. 593/2016; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del  15  marzo  2018,  con  il
quale  sono  state  adottate   le   «Procedure   operative   per   il
finanziamento  dei  progetti  internazionali  ex  art.  18,   decreto
ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  23
novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei  conti  il  10
dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  312
del 17 dicembre 2020 di «Proroga delle previsioni di cui  al  decreto
ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che  estende  la  vigenza
del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al
31 dicembre 2023; 
  Vista  la  legge  del  30  dicembre  2010,  n.  240  e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in  particolare  l'art.  21  che  ha
istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca; 
  Considerata la  peculiarita'  delle  procedure  di  partecipazione,
valutazione e selezione  dei  suddetti  progetti  internazionali  che
prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento  ovvero  anche  il  totale
finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse  a  valere
sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilita' speciale n.
5944; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio  2014  relativo  all'apertura  di  contabilita'  speciali   di
tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per  la
gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione  europea  e  degli
interventi complementari alla programmazione comunitaria, di  cui  al
conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE,  in  particolare  il
Conto di contabilita' speciale n.  5944,  che  costituisce  fonte  di
finanziamento, in quota parte, per i progetti di  cui  all'iniziativa
di cui trattasi; 
  Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale per i rapporti  finanziari  con  l'Unione  europea  (IGRUE),
prot. n.  44533  del  26  maggio  2015,  con  la  quale  si  comunica
l'avvenuta creazione della contabilita' speciale n.  5944  denominata
MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per  la  gestione  dei  finanziamenti
della  Commissione  europea  per   la   partecipazione   a   progetti
comunitari; 
  Vista  l'iniziativa  internazionale  Eurostars,  istituita  con  la
decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
15  maggio  2014  relativa  alla  partecipazione  dell'Unione  a   un
programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da piu'  Stati
membri  a  sostegno  delle  piccole  e  medie  imprese  che  svolgono
attivita' di ricerca e sviluppo; 
  Considerato che  l'iniziativa  Eurostars  ha  pubblicato  un  bando
internazionale denominato CoD 13, per il finanziamento di progetti di
cooperazione internazionale a cui il MUR ha  aderito  con  un  budget
pari a euro 700.000,00, nella forma di contributo alla spesa a valere
su risorse disponibili sull'intervento  Eurostars  aperto  presso  il
Conto di contabilita' speciale  5944  (IGRUE),  come  da  nota  della
Direzione generale per la ricerca dell'8 gennaio 2020, prot. n. 190; 
  Vista la decisione finale dello Eurostars-2,  comunicata  con  nota
dell'Ufficio VIII di questa Direzione generale del  19  giugno  2020,
prot. n. 9905, che ammette al finanziamento  il  progetto  E!  114417
EMPT-CAN, per un importo di euro 138.900,00 a  titolo  di  contributo
nella spesa a valere sulle disponibilita' del conto  di  contabilita'
speciale n. 5944 (IGRUE); 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale «EMPT-CAN», di durata trentasei mesi  salvo  proroghe,
il cui costo complessivo e' di euro 373.000,00,  figura  il  seguente
proponente italiano: 
    Smart Factory S.r.l.; 
  Visto il  Consortium  Agreement  definito  tra  i  partecipanti  al
progetto E! 114417 «EMPT-CAN»; 
  Visto l'art.  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593.»; 
  Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi
del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione  al
finanziamento; 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette  istruttorie,  ai  sensi  dell'art.  238,   comma   7,   del
decreto-legge   n.   34/2020,   all'ammissione   al    finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
condizionate, altresi', le misure e le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario; 
  Visto il decreto direttoriale n. 1999 del 25  novembre  2020,  reg.
UCB n. 1899 del 2 dicembre 2020, con il quale e'  stato  nominato  il
prof. Matteo Strano per la valutazione delle attivita' in itinere; 
  Atteso che il prof. Matteo Strano, con PEC dell'11 dicembre 2020 ha
comunicato la rinuncia all'incarico; 
  Visto l'art. 3 del decreto direttoriale n.  1998  del  25  novembre
2020, a norma del quale per eventuali sostituzioni si procede,  senza
ulteriore decreto, avvalendosi  dei  soggetti  indicati  nell'art.  1
dello stesso decreto in ordine di designazione; 
  Vista la nota del 21 gennaio 2021, prot. n. 854, con  la  quale  e'
stato affidato l'incarico di esperto tecnico scientifico  in  itinere
al prof. Emanuele Menegatti; 
  Vista la dichiarazione di accettazione dell'incarico e  di  assenza
di cause di incompatibilita' del prof. Emanuele Menegatti,  pervenuta
il 6 febbraio 2021, prot. MUR n. 1974 dell'8 febbraio 2021; 
  Atteso che il prof. Emanuele Menegatti ha approvato  il  capitolato
tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di  cui
all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e
regolamenti citati in premessa; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
ed integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in  particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono,  prima  della  concessione  da
parte del  soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la  registrazione
dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche  tramite  cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente  erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto  approvato  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  codice
concessione RNA - COR ID 5789149 del 12 luglio 2021; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017), e' stata acquisita  la  visura
Deggendorf n. 13055150 del 9 luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo  EMPT-CAN:
«Decorative   cylindrical    packaging    high-speed    machine    by
electromagnetic  pulse  technology»,  presentato  da  «Smart  Factory
S.r.l.», C.F. 09705740968, e'  ammesso  alle  agevolazioni  previste,
secondo le normative citate  nelle  premesse,  nella  forma,  misura,
modalita' e condizioni indicate nella  scheda  allegata  al  presente
decreto (allegato 1). 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al 1°  novembre  2020  e  la  sua  durata  e'  di
trentasei mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato  tecnico  (allegato  3)  approvato  dall'esperto   tecnico
scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte  integrante  del
presente decreto.