IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 13567 del 15 maggio
2014, prot. n. 19890 del 22 luglio  2014,  prot.  n.  28951  del  12.
novembre 2014, prot. n. 21939 del 9 dicembre 2015, prot. n. 3854  del
9 marzo 2016, prot. n. 8875 del 27 giugno 2017 e prot. n.  10811  del
16 luglio 2020; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione  regionale  Abruzzo   e   Molise   riguardanti   il
trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Chieti
(CH): 
    prot.  n.  2014/7602  del  17  giugno   2014,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2019/6544 del 14 giugno  2019,  con  il  quale
sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al  Comune  di  Atessa,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  denominati,
rispettivamente, «Due  relitti  della  vecchia  sede  della  ferrovia
Sangritana - Capragrossa», «Relitto della vecchia sede della ferrovia
Sangritana - Penticola», «Relitto della vecchia sede  della  ferrovia
Sangritana - Piana Vacante», «Tre relitti della  vecchia  sede  della
ferrovia Sangritana - Colle Palumbo», «Relitti ex ferrovia Sangritana
- Perroncello», «Relitti ex ferrovia Sangritana - via  Fontevecchia»,
«Relitto della vecchia sede della ferrovia Sangritana  -  Penticola»,
«Relitti della  vecchia  sede  della  ferrovia  Sangritana  -  tronco
ferroviario Archi  -Atessa»  e  «Relitti  della  vecchia  sede  della
ferrovia Sangritana - tronco ferroviario Archi-Atessa »; 
    prot. n. 2014/1410 del 7 febbraio 2014, con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di  Casalbordino,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al  patrimonio  dello  Stato  denominato  «ex
Campo di Tiro a Segno di Casalbordino »; 
    prot.  n.  2014/10320  del  3  settembre  2014,  rettificato  con
provvedimenti prot. n. 2015/1940 del 23  febbraio  2015  e  prot.  n.
2019/6883 del 24 giugno 2019, con il quale sono stati  trasferiti,  a
titolo gratuito, al Comune di  Chieti,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili  appartenenti
al patrimonio dello Stato denominati,  rispettivamente,  «Terreno  di
mq. 883 ad uso marciapiede», «Area di  mq.  2150  ad  uso  parcheggio
palatricalle (ex cimitero dei colerosi)», «N. 1 fondaco facente parte
di due case per i senza tetto via Tiro a segno», «Fabbricato  adibito
a scuola  opera  Juventutis  -  Ex  caserma  Silvino  Olivieri  -  S.
Agostino», «Reliquati di bonifica Madonna delle Piane - Via Piaggio -
Chieti Scalo», «Marciapiede  limitrofo  alla  Caserma  Rapino  -  Via
Colonnetta -  Chieti  Scalo»,  «Striscia  di  terreno  ex  canale  di
bonifica - Madonna delle Piane - Chieti Scalo», «Sedime di canale  di
bonifica dismesso, ubicato nel Comune di Chieti», «Terreno  demaniale
ex condotta di bonifica,  area  edificabile  destinata  a  sedime  di
fabbricati, strade, marciapiede e verde pubblico»,  «Terreno  di  mq.
210 ex canale di bonifica fg. 17, P.lla 4879 » e  «Sede  ex  ferrovia
Chieti - Chieti Scalo»; 
    -  prot.  n.  2014/4841  del  10  aprile  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2019/6546 del 14 giugno 2019, con il quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito,  al  Comune  di  Fossacesia,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato denominato  «Centro
diurno minori - ex casello di bonifica»; 
    -  prot.  n.  2014/5770  del  7  maggio  2014,  rettificato   con
provvedimento prot. n. 2019/6553 del 14 giugno 2019, con il quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune  di  Guardiagrele,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato denominato  «Rudere
di fabbricato con area adibita a parcheggio»; 
    - prot.  n.  2014/10063  del  25  agosto  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2019/6559 del 14 giugno  2019,  con  il  quale
sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al  Comune  di  Ortona,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  denominati,
rispettivamente, «Porzioni  di  relitti  di  terreno  utilizzati  dal
Comune di Ortona per la costruzione di «Via Ammiraglio De Ritiis»  »,
«Relitti di terreni espropriati e non utilizzati per  la  costruzione
di case per i senza tetto», «Poligono di tiro a segno - Ortona  -  »,
«Relitto di terreno espropriato e non utilizzato - Centro  abitato  -
»,  «Relitti  di  terreno  espropriati  e  non  utilizzati   per   la
costruzione di case per i senza  tetto»  e  «Porzione  di  fabbricato
rurale con annessi terreni agricoli»; 
    prot. n. 2014/1073 del 3 febbraio 2014 e prot. n. 2014/1074 del 3
febbraio 2014 con i quali sono stati trasferiti, a  titolo  gratuito,
al Comune  di  Palena,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma  1,  del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato denominati, rispettivamente, «ex Campo di tiro a segno di
Palena » e «terreno montano utilizzato a pascolo»; 
    prot.  n.  2014/2952  del   5   marzo   2014,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2019/9603 del 9 settembre 2019, con  il  quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Perano, ai sensi
dell'art. 56- bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al  patrimonio  dello  Stato  denominato  «Ex
tracciato ferrovia Sangritana, tronco ferroviario Archi - Atessa (CH)
»; 
    prot.  n.  2014/7682  del  18  giugno   2014,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2019/6543 del 14 giugno 2019, con il quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Torino  di  Sangro,
ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato denominato «Zona di
demanio patrimoniale»; 
    prot.  n.  2014/8576  del  7   luglio   2014,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2019/6562 del 14 giugno  2019,  con  il  quale
sono stati trasferiti, a titolo gratuito,  al  Comune  di  Vasto,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  denominati,
rispettivamente, «Arenile - Marina», «Area adibita a piazza  pubblica
-  piazza  Rodi»,  «Terreni  facenti  parte  della  zona  di  arenile
sclassificata », «Arenile - Marina», «Arenili  patrimoniali  marina»,
«Arenile - Marina», «Terreni facenti  parte  della  zona  di  arenile
sclassificata », «Arenile - Marina», «Fabbricato di civile abitazione
(porzione di 1/6) », «Ex Poligono di  tiro  a  segno»,  «Terreno  con
attrezzature sportive», «Edificio ex  caserma  radio  S.  Antonio»  e
«Arenile - Marina»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale  Abruzzo  e
Molise in cui  si  espone  che,  alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 8860 dell'11 maggio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Atessa 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Atessa (CH)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
Comune degli immobili denominati  «Due  relitti  della  vecchia  sede
della ferrovia Sangritana - Capragrossa  »,  «Relitto  della  vecchia
sede della ferrovia Sangritana - Penticola », «Relitto della  vecchia
sede della ferrovia Sangritana - Piana Vacante», «Tre  relitti  della
vecchia sede della ferrovia Sangritana - Colle Palumbo », «Relitti ex
ferrovia Sangritana - Perroncello », «Relitti ex ferrovia  Sangritana
- via Fontevecchia », «Relitto  della  vecchia  sede  della  ferrovia
Sangritana - Penticola», «Relitti della vecchia sede  della  ferrovia
Sangritana - tronco  ferroviario  Archi-Atessa  »  e  «Relitti  della
vecchia  sede  della  ferrovia  Sangritana   -   tronco   ferroviario
Archi-Atessa », meglio individuati nel  provvedimento  del  direttore
regionale dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale  Abruzzo  e
Molise prot.  n.  2014/7602  del  17  giugno  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2019/6544 del  14  giugno  2019,  a  decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  6.946,96
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Atessa. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  52.372,36,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 6.946,96.