IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
                   della giustizia amministrativa 
 
  Nelle sedute del 25 giugno e 9 luglio 2021 
  Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  di  Stato  del  29
gennaio 2018, recante «Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici
amministrativi   della   giustizia   amministrativa»   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  di  Stato  del  22
dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale -  n.  10  del  14  gennaio  2021,  recante
modifiche   al   regolamento   di   organizzazione    degli    uffici
amministrativi della giustizia amministrativa,  in  conformita'  alla
delibera n. 72 del 22 dicembre 2020 del Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa; 
  Ritenuto di provvedere all'istituzione dell'Ufficio del  Massimario
e all'inserimento di una previsione  che  disciplini,  a  regime,  la
formazione dei magistrati amministrativi di prima nomina,  attraverso
la modifica e l'integrazione del regolamento di organizzazione  degli
uffici amministrativi della giustizia amministrativa,  approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020; 
  Viste le note rispettivamente del direttore dell'Ufficio  Studi  in
data 17 giugno 2021 e del Segretario generale della G.A. in data  del
22 giugno 2021; 
  Viste le proposte della Commissione congiunta  Prima  Terza  del  9
giugno e del 6 luglio 2021; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art.  14  del  «Regolamento  di   organizzazione   degli   uffici
amministrativi della giustizia amministrativa», nel  testo  approvato
con delibera n. 72 del 22 dicembre 2020, inserito  nel  capo  IV,  e'
cosi' modificato nella sola parte evidenziata in grassetto: 
 
                  «14. Ufficio Studi e formazione. 
 
    1.  E'  istituito  l'Ufficio  studi  e  formazione,  di   seguito
denominato Ufficio, che cura, in posizione di autonomia,  l'attivita'
scientifica, la formazione iniziale e permanente,  e  l'aggiornamento
professionale dei magistrati amministrativi. 
    2.  L'ufficio  elabora  autonomamente   l'attivita'   scientifica
afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine: 
      a)  cura,  anche  con  metodo  comparatistico  e  con  costante
attenzione  alla  dimensione  europea  e  internazionale,  lo  studio
normativo,   dottrinario   e   giurisprudenziale   delle   questioni,
giuridiche  e  socio  economiche,  di  rilevante  importanza  per  la
giustizia  amministrativa  anche  su  richiesta  del  Presidente  del
Consiglio  di  Stato,  dei  Presidenti  titolari  delle  Sezioni  del
Consiglio di  Stato,  dei  Presidenti  dei  Tribunali  amministrativi
regionali; 
      b) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei  contributi
scientifici dei  singoli  magistrati  amministrativi,  quali  autori,
relatori o docenti; 
      c) promuove la divulgazione della propria attivita' scientifica
anche mediante pubblicazioni; 
    3.  In  base  agli  obiettivi  e  alle  linee   guida   elaborati
annualmente   dal   Consiglio   di   Presidenza    della    giustizia
amministrativa, l'Ufficio: 
      a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di
presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa; 
      b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante
proposte e pareri: 
        b.1) al Servizio centrale per l'informatica e  le  tecnologie
di comunicazione; 
        b.2)  alla  Direzione  generale  delle   risorse   umane   ed
organizzative, ai fini della formazione professionale  del  personale
amministrativo in base all'art. 19, comma 1, indicando le  specifiche
tecnico - giuridiche ed il glossario  che  devono  essere  utilizzati
dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie; 
        b.3) al Presidente del Consiglio di  Stato,  anche  redigendo
studi sulle questioni di possibile interesse dell'adunanza plenaria; 
      c) nell'ambito delle proprie competenze, cura i rapporti con le
organizzazioni  internazionali,  l'Unione   europea   e   gli   Stati
stranieri, e  gli  istituti  di  ricerca  e  di  formazione  europei,
internazionali ed esteri, quale autorita' referente  della  giustizia
amministrativa; 
      d)  segnala,  anche  attraverso  l'elaborazione   di   appositi
dossier, i casi di  normazione  non  aggiornata,  non  coordinata,  o
comunque di complessa interpretazione e applicazione; 
      e) segue, presso le competenti sedi  parlamentari,  governative
ed europee, l'attivita' di elaborazione normativa e giurisprudenziale
di interesse per la giustizia amministrativa; 
      f) redige una relazione annuale  sull'andamento  dell'attivita'
svolta da sottoporre all'approvazione  del  Consiglio  di  Presidenza
entro il 31 marzo dell'anno  successivo;  ove  possibile  essa  viene
allegata alla relazione del Presidente  del  Consiglio  di  Stato  di
inaugurazione dell'anno giudiziario. 
    4. In materia di formazione, anche linguistica,  e  nel  rispetto
delle  direttive  e  degli  obiettivi  indicati  dal   Consiglio   di
Presidenza, ove deliberati, l'Ufficio: 
      a) sottopone al Consiglio di  Presidenza,  per  l'approvazione,
entro il 30 giugno dell'anno precedente, il programma  annuale  della
formazione, nel quale sono indicati gli obiettivi e i metodi, nonche'
i contenuti essenziali dei singoli incontri formativi;  il  programma
approvato  e'  pubblicato   sul   sito   intranet   della   giustizia
amministrativa; 
      b) in attuazione del programma di cui alla  precedente  lettera
a): 
        b.1) organizza gli incontri di studio, i convegni, le  visite
di lavoro ed ogni altra  iniziativa  formativa  e  culturale,  anche,
eventualmente e ove possibile, attraverso un razionale decentramento;
in  considerazione  della  tipologia  e  oggetto,  stabilisce  se  le
attivita' siano o meno riservate solo ai magistrati; 
        b.2) individua ed elabora le modalita' e  i  contenuti  della
formazione iniziale e permanente  dei  magistrati  del  Consiglio  di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali,  su  temi  giuridici,
economici, di organizzazione e  gestione  degli  uffici,  nonche'  di
etica e  deontologia  professionale  adeguandoli  costantemente  alle
esigenze emerse in sede di attuazione; 
        b.3) divulga le autonome iniziative culturali dei capi  degli
uffici  giudiziari  coerenti  con  gli  obiettivi  individuati  nella
programmazione di cui alla precedente lettera a); 
        b.4) in collaborazione con  il  Segretariato  generale  e  il
Servizio  centrale   per   l'informatica   cura   la   formazione   e
l'aggiornamento in materia informatica; 
        b.5) assicura la  formazione  e  l'aggiornamento,  anche  sui
profili organizzativi e  sull'utilizzo  dei  mezzi  informatici,  dei
presidenti dei Tribunali amministrativi  regionali  e  delle  sezioni
staccate,  dei  presidenti   di   sezioni   interne   dei   Tribunali
amministrativi regionali, dei Presidenti di sezione del Consiglio  di
Stato e del Consiglio di  giustizia  amministrativa  per  la  regione
siciliana,  predisponendo  altresi'  corsi   preparatori   in   vista
dell'assunzione delle funzioni semidirettive e direttive; 
        b.6) coordina la formazione dei tirocinanti presso gli uffici
giudiziari  amministrativi  anche  elaborando  criteri   generali   o
organizzando corsi ad essi  dedicati,  senza  oneri  a  carico  della
giustizia amministrativa; 
        b.7)  predispone  e  aggiorna   l'elenco   delle   iniziative
formative di cui ai precedenti numeri, con pubblicazione sul  portale
del magistrato e sul sito intranet; 
        b.8) organizza il  congresso  di  aggiornamento  destinato  a
tutti   i   magistrati   amministrativi,   con   cadenza    biennale,
specificamente dedicato alla discussione scientifica  e  ai  risvolti
applicativi  delle  questioni  di  piu'  attuale  interesse  per   la
giustizia amministrativa, con eventuale coinvolgimento  di  esponenti
delle istituzioni e di esperti esterni; 
      c) provvede alla formazione dei magistrati di prima  nomina  ai
sensi dell'art. 14-bis. 
    5. L'Ufficio e' diretto dal Presidente aggiunto del Consiglio  di
Stato che, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina annualmente  un
coordinatore organizzativo, e un  vice  coordinatore,  scelti  fra  i
magistrati addetti, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati
del Consiglio di Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi  regionali,
nonche', ove possibile, la parita' di genere. Essi possono fruire  di
una riduzione del carico di lavoro fino alla meta', con proporzionale
riduzione del compenso per l'Ufficio. 
    6. All'Ufficio sono  addetti  fino  ad  un  massimo  di  quindici
magistrati amministrativi a tempo  pieno,  di  cui  sei  in  servizio
presso  il  Consiglio  di  Stato  e  nove  i   presso   i   Tribunali
amministrativi regionali, tra i quali non piu' di due  con  qualifica
di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e non piu' di due con
qualifica di Presidente di Tribunale amministrativo  regionale  o  di
sezione interna di Tribunale amministrativo regionale.  I  magistrati
addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3  e  4,
attivita' di studio, ricerca, docenza e formazione. 
    7. Fermo  il  possesso  degli  altri  requisiti  richiesti  dalla
delibera  del  Consiglio  di  Presidenza  del  18  dicembre  2001   e
successive  modificazioni  per  il  conferimento  di   incarichi   ai
magistrati amministrativi: 
      a) sono nominati magistrati addetti all'Ufficio quelli che  non
beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del
conferimento d'ufficio ad eccezione di non piu' di uno fra: 
        incarichi di docenza presso universita' pubbliche o private o
istituti di ricerca pubblici; 
        incarichi di studio individuale o come componente di apposite
Commissioni di studio, con esclusione degli incarichi,  in  qualunque
modo denominati, di esperto o consulente giuridico; 
        incarichi previsti a titolo gratuito; 
        per tutta la durata dell'incarico presso  l'Ufficio  Studi  i
magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi  soggetti  al
regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad  eccezione
del singolo incarico di cui al periodo precedente; 
        in  ogni  caso  il  Consiglio   di   Presidenza   valuta   la
compatibilita' dell'incarico con l'impegno richiesto. 
      a-bis) non possono essere nominati i magistrati che  compongono
il Consiglio di Presidenza e quelli facenti parte dell'Ufficio per il
Massimario; 
      b) e' requisito di nomina la conoscenza di una lingua straniera
certificata almeno a livello B1 o equivalente; 
      c) non possono partecipare alla selezione i magistrati che  nel
biennio precedente alla data di scadenza del bando siano stati  fuori
ruolo per un periodo superiore al 50%; 
      d) e' data  preferenza,  a  parita'  degli  altri  criteri,  ai
magistrati del genere meno  rappresentato  nella  graduatoria,  e,  a
ulteriore parita', ai magistrati con minore anzianita' anagrafica. 
    8. Nel valutare le dichiarazioni di  disponibilita',  ove  queste
ultime eccedano i posti  disponibili,  si  formera'  una  graduatoria
separata  tra  componenti  Tribunale   amministrativo   regionale   e
Consiglio di  Stato,  secondo  i  criteri  indicati  nel  bando  tipo
approvato dal  Consiglio  di  Presidenza.  Nel  caso  di  rinuncia  o
decadenza,  per  i  primi  due  anni  il  Consiglio   di   Presidenza
attingera',  per  scorrimento,   alla   graduatoria   gia'   formata;
successivamente sara' indetto nuovo interpello. 
    9. I magistrati selezionati  sono  nominati  dal  Presidente  del
Consiglio di Stato, su  proposta  del  Consiglio  di  Presidenza  che
delibera previo interpello, rimangono in  carica  per  la  durata  di
quattro anni e, alla scadenza, non possono essere  confermati,  salva
la partecipazione a nuovo interpello; in ogni caso non  e'  possibile
far parte dell'Ufficio Studi e  formazione  ovvero  dell'Ufficio  del
Massimario per un periodo complessivo superiore ad otto  anni,  anche
non continuativi. 
    10. Nel rispetto  della  proporzione  prevista  al  comma  6,  il
Consiglio di Presidenza puo' autorizzare l'Ufficio ad avvalersi,  per
progetti specifici, della collaborazione  di  un  massimo  di  cinque
magistrati amministrativi a riposo, a titolo gratuito e  senza  oneri
per il bilancio della giustizia amministrativa,  sulla  base  di  una
convenzione tra il magistrato interessato e  il  Segretario  generale
della giustizia amministrativa. 
    11. Il Consiglio di  Presidenza  e  l'Ufficio  si  avvalgono,  se
istituito, di un comitato di indirizzo scientifico ed  organizzativo,
di   seguito   denominato   comitato,   presieduto   dal    direttore
dell'Ufficio, e composto da: 
      a) tre componenti del Consiglio di Presidenza; 
      b)  un  magistrato  nominato  dal  direttore  fra  gli  addetti
all'Ufficio diversi dal coordinatore e dal vice coordinatore; 
      c) due professori  universitari  associati  o  ordinari,  nelle
materie giuridiche o economiche, della scienza dell'organizzazione  o
della formazione; 
      d) il Segretario generale della giustizia amministrativa. 
    12. I componenti del comitato di cui al comma 11,  lettere  a)  e
c): 
      a) sono nominati dal Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  su
proposta del Consiglio di Presidenza della  giustizia  amministrativa
che delibera previo interpello; 
      b) rimangono in carica per la durata di  quattro  anni  e  alla
scadenza non possono essere confermati, salva partecipazione a  nuovo
interpello; non possono comunque far parte dell'Ufficio per  piu'  di
otto anni anche non  continuativi;  i  componenti  del  Consiglio  di
Presidenza cessano in ogni caso  dall'incarico  a  conclusione  della
consiliatura. 
    13. Il comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, per il
conseguimento degli obiettivi fissati dal  Consiglio  di  Presidenza,
propone annualmente a quest'ultimo,  entro  il  30  giugno  dell'anno
precedente, le linee guida e le direttive di cui ai commi 3 e  4,  e,
in applicazione di tali atti di indirizzo: 
      a) delibera in ordine agli obblighi di servizio dei  magistrati
addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una  presenza  settimanale
minima pari, di norma, a due giorni; 
      b)  delibera  in  ordine  alle  modalita'  organizzative  e  di
funzionamento dell'Ufficio, nominando fra  i  magistrati  addetti  di
estrazione del Tribunale amministrativo regionale un referente per la
formazione, nonche' della struttura di supporto, fissando annualmente
gli indirizzi e gli obiettivi operativi di quest'ultima; 
      c) nell'ambito delle disponibilita' dell'apposito  stanziamento
di bilancio, stabilisce  i  compensi  da  erogare  ai  docenti,  agli
esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da  quelli  addetti,
per le attivita' prestate ai sensi dei  commi  2,  lettera  e)  e  4,
lettera b), numero 1); 
      d) promuove  la  stipulazione  di  convenzioni,  da  sottoporre
all'approvazione del Consiglio di Presidenza: 
      d.1)  con  le  universita',  con  gli   istituti   di   ricerca
scientifica e con le Scuole di alta formazione, pubblici  o  privati,
italiani o  stranieri,  per  l'attivazione  di  programmi  comuni  di
ricerca e per lo svolgimento  presso  l'Ufficio  delle  attivita'  di
studio e di ricerca scientifica da parte di  docenti,  ricercatori  e
dottorandi di ricerca; 
      d.2) con le scuole, gli organismi  di  formazione  delle  altre
magistrature ed istituzioni pubbliche, nazionali, europee, straniere,
internazionali, per lo svolgimento presso l'Ufficio del tirocinio dei
magistrati e degli altri soggetti ammessi; 
      d.3) con  strutture  e  forme  associative  internazionali  per
analoghe finalita'; 
      e)  puo'  promuovere  la  valorizzazione,  sotto   il   profilo
economico, dei risultati dell'attivita' di elaborazione  scientifica,
editoriale e formativa dell'Ufficio. 
    14. Al  coordinatore  organizzativo,  al  vice  coordinatore,  ai
componenti del comitato scientifico di cui al comma 11, lettera c), e
ai magistrati addetti, e' corrisposto un compenso annuale lordo  come
disciplinato dal regolamento di autonomia finanziaria della giustizia
amministrativa, eventualmente  ridotto  ai  sensi  del  comma  5.  Ai
componenti dell'Ufficio e del comitato, ove ricorrano  i  presupposti
di legge, spetta il trattamento di missione. 
    15. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto; la
struttura e' composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo
per  le  biblioteche;  alla  struttura  e'  assegnato   un   adeguato
contingente di funzionari, di cui almeno tre funzionari di area  III,
di cui due con il profilo "di  traduttore  interprete"  nelle  lingue
europee piu' diffuse e almeno un dipendente di area II. 
    16. L'ufficio amministrativo per le biblioteche: 
      a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti; 
      b) gestisce la biblioteca centrale; 
      c)  fornisce  collaborazione  alle  biblioteche  dei  tribunali
amministrativi  regionali  e  degli  altri  organi  della   giustizia
amministrativa; 
      d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura,  in
funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con  le  biblioteche
delle altre magistrature ed istituzioni. 
    17.   Ciascun   magistrato,   all'atto   della    richiesta    di
autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, dichiara  la
propria  disponibilita'  alla  collaborazione  scientifica   gratuita
eventualmente  richiesta  dall'Ufficio   in   relazione   all'oggetto
dell'incarico. 
    18. L'Ufficio gestisce  la  propria  sezione  nel  sito  internet
istituzionale,  avvalendosi  delle  risorse  dedicate   che   saranno
individuate da parte dello SCIT nell'ambito  del  personale  e  degli
uffici che lo compongono. 
    19. Fino all'approvazione del bando tipo previsto  dal  comma  8,
per la selezione dei magistrati addetti  all'Ufficio  si  applica  il
bando tipo di cui alla delibera del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa 3 marzo 2016.».