IL DIRETTORE  GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  59
dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento  di  organizzazione
del Ministero della salute», adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2015 recante «Individuazione
degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale»  del  Ministero
della salute; 
  Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2021 recante «Misure urgenti
per l'offerta anonima e gratuita di test rapidi HIV e per  altre  IST
in  ambito  non  sanitario  alla  popolazione   durante   l'emergenza
COVID-19» registrato dalla Corte dei conti in data 15 aprile 2021 con
il n. 1119; 
  Visto il proprio decreto datato 10 giugno 2021 recante «Indicazioni
procedurali per l'individuazione  degli  enti  del  Terzo  Settore  o
organizzazioni della societa' civile  autorizzati  all'esecuzione  di
test rapidi HIV e per altre IST in ambito non sanitario»; 
  Viste le istanze pervenute dalle associazioni del Terzo  Settore  o
organizzazioni della societa' civile per l'effettuazione dei test  in
parola entro il termine previsto dall'art. 1, comma 1,  del  predetto
decreto dirigenziale; 
  Ravvisata la necessita' di fornire ulteriori indicazioni in  merito
al successivo trattamento delle sopra citate istanze pervenute; 
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Requisiti 
 
  1. Nel caso in cui la documentazione di cui al decreto dirigenziale
10 giugno 2021 sia pervenuta da  un  ente  del  Terzo  Settore  o  da
un'organizzazione della societa' civile con piu' sedi sul  territorio
nazionale l'eventuale autorizzazione e' limitata alle  sedi  indicate
nell'istanza  e  in  possesso  dei  requisiti  previsti   dal decreto
ministeriale del 17 marzo 2021. 
  2. E'  facolta'  dei  predetti  enti  o  organizzazioni  richiedere
successivamente l'inserimento  di  ulteriori  sedi  in  possesso  dei
requisiti previsti dal decreto ministeriale del 17 marzo 2021. 
  3. E' fatto  obbligo  agli  enti  o  organizzazioni  comunicare  al
Ministero l'intervenuta mancanza dei requisiti.