IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e)  e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9040/DGP-PBD  del  3
luglio 2017 e n. 10839 del 17 luglio 2020; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio  -  Direzione  regionale  Abruzzo  e  Molise  riguardanti  il
trasferimento  di  immobili  statali  agli  enti  territoriali  della
Provincia di Campobasso (CB): 
    prot. n. 2015/1650/DRAM-STCB del 16 febbraio 2015, con  il  quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune  di  Guardialfiera,
ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Terreni a vocazione agricola»; 
    prot. n. 2015/10483/DRAM-STCB del 7 ottobre 2015, rettificato con
provvedimento prot. n. 2020/4526 del 20 marzo 2020, con il quale sono
stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Termoli,  ai  sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominati,
rispettivamente, «Area demaniale Rio Vivo», «Appartamento per  civile
abitazione via Biferno - C.da Airino» e  «Terreno  di  pertinenza  al
fabbricato sito in loc. Rio Vivo»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Abruzzo  e
Molise in cui  si  espone  che,  alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 10908 del 10 giugno
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                     al Comune di Guardialfiera 
 
  1.  Le  risorse  a  qualsiasi  titolo  spettanti   al   Comune   di
Guardialfiera (CB) sono  ridotte  annualmente  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in
proprieta' al medesimo comune  dell'immobile  denominato  «Terreni  a
vocazione  agricola»,  meglio  individuato  nel   provvedimento   del
direttore regionale dell'Agenzia del demanio  -  Direzione  regionale
Abruzzo e Molise prot. n. 2015/1650/DRAM-STCB del 16 febbraio 2015, a
decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  1.665,00
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Guardialfiera. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  11.445,16,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 1.665,00.