IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modifiche ed integrazioni,  recante  il  Codice  delle  assicurazioni
private  ed  in  particolare,  gli  articoli  335,   riguardante   la
disciplina dell'obbligo di pagamento  annuale  di  un  contributo  di
vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e
354 recante abrogazioni e norme transitorie; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo,  al  comma  6,  il
trasferimento al  predetto  Istituto  delle  funzioni  gia'  affidate
all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n.  576  e
dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  3  del  predetto  art.  13  del
decreto-legge  n.  95  del  2012  che  prevede  il  mantenimento  dei
contributi di cui al capo II del titolo XIX del  decreto  legislativo
n. 209 del 2005; 
  Visto il regolamento dell'ISVAP n. 10  del  2  gennaio  2008,  come
modificato dal provvedimento dell'IVASS n. 23 del 18  novembre  2014,
concernente la procedura  di  accesso  all'attivita'  assicurativa  e
l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto
legislativo n. 209 del 2005; 
  Visto, in particolare, l'art. 335, del decreto legislativo  n.  209
del  2005,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  33,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 2020, n. 187,  che  indica,  al  comma  1,  i
soggetti tenuti al versamento del  contributo  annuale  di  vigilanza
sull'attivita'  di  assicurazione  e  riassicurazione,  nella  misura
prevista dal comma 2 del medesimo art. 335; 
  Visto l'art. 335, comma 4, del citato decreto  legislativo  n.  209
del 2005, come modificato dall'art. 1,  comma  33,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 187 del 2020, che prevede che con decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito   l'IVASS,   sia
determinato il contributo di vigilanza,  in  modo  da  assicurare  la
copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese, nonche'
delle   spese   di   funzionamento   dei   sistemi   di   risoluzione
stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187.1, comma 1, del
decreto legislativo n. 209 del 2005; 
  Visto l'art. 335, comma 5, del menzionato  decreto  legislativo  n.
209 del 2005, che dispone che il contributo di  vigilanza,  calcolato
al netto dell'aliquota per oneri di gestione  determinata  dall'IVASS
ai sensi del comma 2 del medesimo art. 335, sia versato  direttamente
all'Istituto in due rate, rispettivamente  entro  il  31  gennaio  ed
entro il 31 luglio di ogni anno, ed iscritto  in  apposita  voce  del
bilancio di previsione, prevedendo, altresi', che l'eventuale residuo
confluisca  nell'avanzo  di  amministrazione  e   venga   considerato
nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
agosto 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 19  agosto  2020,  n.  206,  con  il  quale  sono  state
determinate la misura e le  modalita'  di  versamento  all'IVASS  del
contributo di  vigilanza  dovuto,  per  l'anno  2020,  dalle  imprese
esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione; 
  Visto il provvedimento IVASS del 7 novembre 2019, n. 91, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 novembre  2019,
n. 271, con il quale, ai fini della determinazione del contributo  di
vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione ai  sensi
dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del  2005,  e'
stata fissata, per l'esercizio 2020,  l'aliquota  per  gli  oneri  di
gestione da dedurre dai premi incassati nella  misura  del  4,12  per
cento dei predetti premi; 
  Visto il bilancio di previsione  dell'IVASS  per  l'esercizio  2021
approvato dal consiglio dell'IVASS nella seduta del 18 dicembre 2020,
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art.  14  dello
statuto  dell'IVASS,   pubblicato   nella   sezione   Amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi  dell'art.  16  del
regolamento in materia di trasparenza; 
  Visto  il  prospetto  sintetico  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio   2021,   pubblicato   nella   sezione    Amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi  dell'art.  16  del
regolamento in materia di trasparenza; 
  Vista la  variazione  del  bilancio  di  previsione  approvata  dal
consiglio dell'IVASS in data 25 maggio 2021; 
  Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2021, approvato dal
consiglio dell'IVASS in data 18 giugno 2021; 
  Visto  il  provvedimento  IVASS  del  4  dicembre  2015,   n.   39,
ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio  2019,
n. 87, reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione
Normativa - Normativa secondaria emanata  da  IVASS  -  Provvedimenti
normativi,  recante  modalita'  e  termini  per  il  versamento   del
contributo di vigilanza a carico delle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione a partire dall'anno 2016, ed, in particolare,  l'art.
2, comma 1, che prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo
di vigilanza dovra' essere versato in due rate, una di acconto, entro
il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno
precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata
sulla base  dell'aliquota  contributiva  determinata  per  l'anno  di
riferimento; 
  Considerato  che  occorre  provvedere   alla   determinazione   del
contributo di vigilanza  dovuto  dalle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione per l'anno 2021, in modo da assicurare  la  copertura
finanziaria degli oneri di  vigilanza  sulle  imprese  nonche'  delle
spese di funzionamento  dei  sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale
delle controversie di  cui  all'art.  187.1,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 209 del 2005; 
  Vista la comunicazione del 23 giugno 2021, n. 130402, con la  quale
l'IVASS, ai sensi dell'art. 335, comma 4, del decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, rappresenta che il  Direttorio  integrato  ha
proposto di determinare l'aliquota del contributo  di  vigilanza  per
l'esercizio 2021, a carico  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  del
predetto art. 335, nella  misura,  rispettivamente,  dello  0,46  per
mille dei premi incassati nel 2020, al netto degli oneri di  gestione
stabiliti con provvedimento IVASS n. 91 del 7 novembre 2019, a carico
delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede  legale  in
Italia e delle Rappresentanze in Italia di imprese extra SEE, e dello
0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2020, al netto degli
oneri di gestione stabiliti con  provvedimento  IVASS  n.  91  del  7
novembre  2019,  a  carico   delle   imprese   di   assicurazione   e
riassicurazione europee operanti in Italia in regime di  stabilimento
e in libera prestazione di servizi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Contributo di vigilanza dovuto per 
                        l'anno 2021 all'IVASS 
 
  1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2021 all'IVASS  dai
soggetti di cui all'art. 335, comma  1,  del  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209,  e'  stabilito  nella  misura  di  seguito
indicata: 
    a) 0,46 per mille dei premi incassati nel  2020  a  carico  delle
imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in  Italia
e  delle  sedi  secondarie   delle   imprese   di   assicurazione   e
riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia; 
    b) 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2020 a carico
delle imprese di assicurazione e riassicurazione europee operanti  in
Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 
  2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di  cui
al comma 1, i premi incassati nell'esercizio 2020  dalle  imprese  di
assicurazione  e  riassicurazione,  sono  depurati  degli  oneri   di
gestione,  quantificati,  in  relazione  all'aliquota   fissata   con
provvedimento dell'IVASS del 7 novembre 2019, n. 91, in  misura  pari
al 4,12 per cento dei predetti premi.