IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ed  in
particolare gli articoli 116, comma 3, in  materia  di  categorie  di
patenti di guida, e l'art. 121 in materia di esami di idoneita'; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale  n.  9  dell'11  gennaio  2013),
recante «Disciplina della prova di controllo delle  cognizioni  e  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
della  patente  di  categoria  AM,   nonche'   delle   modalita'   di
esercitazione alla guida di veicoli  per  i  quali  e'  richiesta  la
predetta patente», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova  di
verifica delle cognizioni per il conseguimento di una  patente  della
predetta categoria; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013 (Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  30  gennaio  2013),
recante «Disciplina della prova di controllo delle  cognizioni  e  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
delle patenti di categoria A1, A2 e A», come modificato  dal  decreto
26 settembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del  12  ottobre  2018),
recante «Nuova disciplina delle prove di valutazione delle  capacita'
e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle
categorie A1, A2 e A», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova
di verifica delle cognizioni per  il  conseguimento  di  una  patente
delle predette categorie; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n.  25  del  30  gennaio  2013),
recante «Disciplina della prova di controllo delle  cognizioni  e  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
della patente di categoria B1, B e BE», ed in  particolare  l'art.  1
relativo alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento
di una patente delle predette categorie B1 e B; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013 (Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  30  gennaio  2013),
recante «Disciplina della prova di controllo delle  cognizioni  e  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche  speciali,  C1E,  CE,
D1E e DE» come modificato  dal  decreto  6  novembre  2013  (Gazzetta
Ufficiale 23 gennaio 2014, n. 18), recante «Modifiche in  materia  di
disciplina della prova di controllo e delle cognizioni e di  verifica
delle capacita' dei comportamenti per il conseguimento delle  patenti
di guida delle categorie C1, C, D1, D anche speciali, C1E, CE, D1E  e
DE», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova di verifica delle
cognizioni  per  il  conseguimento  di  una  patente  delle  predette
categorie C1, C, D1 e D; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
20 settembre 2013 (Gazzetta Ufficiale n.  115  del  20  maggio  2014)
recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione  iniziale
e  formazione  periodica  per  il  conseguimento   della   carta   di
qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e  di
soggetti erogatori  dei  corsi»,  come  modificato,  da  ultimo,  dal
decreto 5 luglio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019),
recante «Modifiche al decreto 20 settembre 2013 in materia  di  esami
per il conseguimento della carta di qualificazione  del  conducente»,
ed in particolare l'art. 11 in materia di esame per il  conseguimento
della carta di qualificazione del conducente; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010,  n.  170  recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito  scolastico»
ed in particolare l'art. 1, che riconosce dislessia, la disgrafia, la
disortografia  e  la  discalculia   quali   disturbi   specifici   di
apprendimento, di seguito denominati «DSA» e l'art. 3 in  materia  di
diagnosi di DSA; 
  Visto l'accordo 25 luglio 2012  tra  Governo,  regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per  la  diagnosi  e  la
certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)»; 
  Ritenuto necessario accordare ai candidati con diagnosi di  DSA  ai
sensi dell'art. 3 della citata  legge  n.  170  del  2010,  strumenti
compensativi in sede di prova di controllo delle  cognizioni  per  il
conseguimento di  una  patente  di  guida  o  di  un  certificato  di
abilitazione  professionale  di  tipo  carta  di  qualificazione  del
conducente, compatibili con lo svolgimento delle predette  prove  con
il sistema informatizzato in uso dal 2014; 
  Ritenuto   di   individuare   adeguati    strumenti    compensativi
nell'ausilio di  file  audio  e  nella  disponibilita'  di  un  tempo
maggiorato  rispetto  a  quello  a  disposizione  per  candidati  non
diagnosticati DSA; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Certificato di diagnosi di DSA ai fini degli  strumenti  compensativi
  nella  prova  di  controllo  delle  cognizioni  teoriche   per   il
  conseguimento di una patente di guida. 
 
  1. Al fine di fruire degli strumenti compensativi in sede di  prova
di controllo delle cognizioni teoriche, il candidato al conseguimento
di una patente di  guida,  titolare  di  diagnosi  di  DSA  ai  sensi
dell'art. 3 della legge n. 170 del 2010, esibisce tale certificazione
in sede  di  visita  per  la  verifica  dei  requisiti  di  idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 119 del codice della strada. 
  2. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n.  170  del  2010,  la
diagnosi  dei  DSA  e'   effettuata   nell'ambito   dei   trattamenti
specialistici gia' assicurati  dal  Servizio  sanitario  nazionale  a
legislazione vigente,  nonche'  da  ulteriori  strutture  o  soggetti
privati accreditati dalle regioni ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,
dell'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  su  «Indicazioni  per  la   diagnosi   e   la
certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)». 
  3. La certificazione di diagnosi DSA emessa da strutture o soggetti
privati accreditati e' firmata almeno  da  uno  psicologo,  o  da  un
medico, afferente all'equipe medica multidisciplinare di  cui  devono
disporre le predette strutture o  soggetti,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, del citato accordo. 
  4. Qualora, la certificazione di diagnosi DSA e' emessa da soggetti
privati non accreditati, ma «autorizzati» o «riconosciuti», ai  sensi
dell'art. 1, comma  4,  del  predetto  accordo,  la  stessa  reca  in
allegato   copia   del   provvedimento   di   autorizzazione   o   di
riconoscimento  da  parte  della  regione  oppure  da  documento   di
convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico.