IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla  produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga  il
Reg. (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre  2008  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   recante
modalita' di applicazione del Reg. (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici,   per   quanto   riguarda   la    produzione    biologica,
l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuto nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006 ed in particolare l'art. 31 riguardante
gli aiuti alla  ricerca  e  allo  sviluppo  nei  settori  agricolo  e
forestale; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla
contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi»  ed  in  particolare  l'articolo  12,  che
prevede, tra l'altro, che la concessione di sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di  vantaggi  economici
di qualunque genere a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  siano
subordinate alla predeterminazione  da  parte  delle  amministrazioni
procedenti, dei criteri e  delle  modalita'  cui  le  amministrazioni
stesse devono attenersi; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi»  ed  in  particolare  l'articolo  15,  che
prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche possano sempre
concludere tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento  in
collaborazione di attivita' di interesse comune; 
  Visto l'art.  59  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  come
modificato dall'art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, che  ha,  tra
l'altro,  istituito  il   «Fondo   per   la   ricerca   nel   settore
dell'agricoltura biologica e di qualita'», alimentato  dalle  entrate
derivanti dal versamento  di  contributi  nella  misura  del  2%  del
fatturato dell'anno precedente  relativo  alla  vendita  di  prodotti
fitosanitari, di fertilizzanti di sintesi e di presidi sanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive  modifiche  ed
integrazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  «Codice  dei
contratti pubblici»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
marzo 2020, n. 53  «Regolamento  recante  modifica  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,
concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
agosto 2020 con il quale  e'  stato  conferito  l'incarico  al  dott.
Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare  e  dell'ippica  (DG  PQAI),
registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 al n. 832; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 17 maggio 2013, n. 5424, che individua  le  modalita'  di
funzionamento del «Fondo per la ricerca nel settore  dell'agricoltura
biologica e di qualita'», la tipologia dei soggetti, dei  progetti  e
delle spese di ricerca ammissibili; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione  degli
uffici  dirigenziali  non  generali  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali», registrato dalla Corte dei conti in
data 11 gennaio 2021 al n. 14; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 1° marzo 2021, n. 99872, registrata dalla Corte dei conti
in data 29 marzo 2021 al  n.  166,  recante  gli  indirizzi  generali
sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2021; 
  Visto il decreto direttoriale 14 novembre 2014, n. 84318 «Criteri e
modalita' per la concessione di contributi per  il  finanziamento  di
programmi di ricerca e sperimentazione in  agricoltura  biologica  ai
sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
  Vista  la  direttiva  dipartimentale  18  marzo  2021,  n.  130519,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 1°  aprile  2021
al n. 215, che autorizza i direttori generali dell'AGRET, della PEMAC
e della PQAI, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,  alla
firma  degli  atti  e  dei  provvedimenti  relativi  ai  procedimenti
amministrativi di loro competenza; 
  Considerato che: 
    l'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 2003, n. 38, di
modifica della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  ha  previsto  che  il
Fondo fosse finalizzato al finanziamento di programmi di  ricerca  in
materia di agricoltura biologica e di qualita', nonche' in materia di
sicurezza e salubrita' degli alimenti; 
    il  decreto  legislativo  23  febbraio  2018,  n.   20,   recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica..»  ha  previsto  all'art.  5,  comma   13,   la   modifica
dell'articolo 59, comma 2, secondo periodo, della legge  23  dicembre
1999,  n.  488,  con  l'inserimento  dopo  le  parole:   «agricoltura
biologica,» le parole  «in  materia  di  funzionamento  di  strumenti
informatici per il miglioramento del sistema di controllo»; 
  Preso atto che la gestione finanziata del suddetto  «Fondo  per  la
ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita'»  e'  di
pertinenza  del  Centro  di  responsabilita'  3  «Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della  pesca»,
Missione programma 1.5 (9.6) Macroaggregato  «Investimenti»  capitolo
7742 - p.g. 2  dello  stato  di  previsione  della  spesa  di  questo
Ministero; 
  Ritenuto di: 
    dover procedere, alla luce del mutato quadro giuridico europeo  e
nazionale  in  materia  di  agricoltura  biologica,  ad   una   nuova
determinazione dei criteri e delle modalita' per  la  concessione  di
contributi  volti  al  finanziamento  di  programmi  di   ricerca   e
sperimentazione nel settore dell'agricoltura biologica e  biodinamica
e per la stipula di accordi di collaborazione a valere sul «Fondo per
la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita'»; 
    dover aggiornare le  modalita'  di  rendicontazione  delle  spese
relative ai contributi concessi e/o delle spese sostenute nell'ambito
degli accordi di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce i criteri e le  modalita'  per  la
concessione di  contributi  per  il  finanziamento  di  programmi  di
ricerca e sperimentazione nel settore  dell'agricoltura  biologica  e
biodinamica e  per  la  stipula  di  accordi  di  collaborazione  tra
pubbliche amministrazioni a valere sul  «Fondo  per  la  ricerca  nel
settore dell'agricoltura biologica e di qualita'», di cui all'art. 59
della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  come  modificato  dall'art.  3
della legge 7 marzo 2003, n. 38 e dall'art. 5, comma 13,  del decreto
legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e la rendicontazione delle spese
relative ai contributi concessi e/o delle spese sostenute nell'ambito
degli accordi di collaborazione. 
  2. Le azioni previste  nei  programmi  di  ricerca  in  agricoltura
biologica sono affidate secondo le seguenti modalita': 
    a) affidamento  di  contributi  mediante  procedura  ad  evidenza
pubblica, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    b) affidamento diretto di contributi ad enti di diritto  pubblico
vigilati dal Ministero, relativamente  agli  ambiti  di  ricerca  che
rientrano nella sfera delle rispettive competenze  istituzionali,  se
adeguatamente motivato; 
    c) accordi di collaborazione fra pubbliche  amministrazioni,  ivi
inclusi gli enti di diritto pubblico vigilati dal Ministero,  per  lo
svolgimento di attivita' di interesse comune, ai sensi  dell'art.  15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano i requisiti di  cui
all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,
Codice dei contratti pubblici.