IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento  dei  contratti  di  sviluppo,  che  prevede  che  il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,  provvede  a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  all'art.  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  14
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 28 aprile 2014, n. 97,  recante  l'attuazione  dell'art.  3,
comma 4 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  in  materia  di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro
dello sviluppo  economico,  con  successivo  decreto,  provvedera'  a
disciplinare le modalita' di concessione delle agevolazioni  oltre  i
termini indicati nel comma 2 dello stesso  articolo,  in  conformita'
alle  disposizioni  che  saranno,  nel  frattempo,   adottate   dalla
Commissione europea; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento  e  l'integrazione  dei
regimi di aiuti previsti dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  14  febbraio  2014   alle   disposizioni   stabilite   dal
regolamento  n.  651/2014,  valide  per  il  periodo   programmazione
2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato che la  predetta  normativa  individua  quale  soggetto
gestore  dello  strumento   agevolativo   l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  di  impresa  S.p.a.  -
Invitalia; 
  Considerato che l'art. 9, comma 1 del decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 9 dicembre 2014, demanda ad  un  apposito  decreto
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese  la  fissazione
della data di apertura dei termini di presentazione delle domande  di
agevolazioni; 
  Visto l'art. 31, comma 7, lettera b) del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, recante «Disposizioni in materia  di  ricerca  e
sviluppo di vaccini e farmaci», che ha disposto  nuove  assegnazioni,
nel limite massimo di 400 milioni di euro, in favore del  «Fondo  per
il trasferimento  tecnologico»  di  cui  all'art.  42,  comma  1  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, da destinare  alla  promozione  della  ricerca  e  alla
riconversione industriale del settore biomedicale, la  cui  copertura
finanziaria e' stata individuata  nelle  risorse  gia'  destinate  ai
contratti di sviluppo, nel limite di quelle disponibili; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese 4 agosto 2021, con il quale e' stata disposta, a far data dal
9 agosto 2021, la parziale chiusura dei termini per la  presentazione
delle domande di agevolazioni a valere  sullo  strumento  agevolativo
dei contratti di sviluppo,  tenuto  anche  conto  delle  disposizioni
recate  dal  gia'  menzionato  art.  31,  comma  7,  lettera  b)  del
decreto-legge n. 73/2021; 
  Verificato che, sulla base dell'attuale stato di  operativita'  del
«Fondo per il trasferimento tecnologico», non risultano, al presente,
esigenze di risorse aggiuntive e che, pertanto, e' possibile rinviare
il trasferimento delle risorse previste dal richiamato art. 31, comma
7, lettera b) del decreto-legge n. 73/2021 al momento  dell'effettiva
manifestazione di fabbisogni connessi alle finalita'  cui  le  stesse
sono destinate; 
  Vista la direttiva del Ministro dello  sviluppo  economico  del  15
aprile 2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono stati  individuati
gli ambiti prioritari  e  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse
stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18; 
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  5  marzo
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
28 maggio 2021, n. 126, che  dispone  in  merito  all'utilizzo  delle
risorse assegnate ai  contratti  di  sviluppo  dal  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104  e  delle  economie  rinvenienti  dall'attuazione
della direttiva ministeriale 15 aprile 2020; 
  Considerata  l'esigenza  di  garantire  continuita'   al   sostegno
prestato attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo; 
  Considerato  che,  per  effetto  dell'attuale   conservazione   del
predetto stanziamento nella disponibilita' dei contratti di sviluppo,
sussistono risorse finanziarie sufficienti  a  garantire  margini  di
operativita' allo strumento medesimo; 
  Ritenuto, altresi', opportuno  fornire  all'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia  opportune  direttive  volte  a  sostenere,  attraverso  lo
strumento dei contratti di sviluppo, il reinserimento nel mercato del
lavoro di soggetti percettori di interventi di sostegno  al  reddito,
di disoccupati a seguito di procedure di licenziamento  collettivo  e
di lavoratori di aziende coinvolte in tavoli di crisi  attivi  presso
il Ministero dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Apertura dei termini per la presentazione 
                    delle domande di agevolazioni 
 
  1. E' disposta, a partire dalle ore 12,00 del giorno  20  settembre
2021, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
agevolazione a valere sul contratto di sviluppo per i quali,  con  il
decreto del 4 agosto 2021 citato in premesse, era stata  disposta  la
chiusura. 
  2.  Le  domande  di   agevolazioni   dovranno   essere   presentate
all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo di impresa  S.p.a.  -  Invitalia,  a  pena  di  invalidita',
secondo le modalita' ed  i  modelli  indicati  nell'apposita  sezione
dedicata ai contratti di  sviluppo  del  sito  internet  dell'Agenzia
medesima: www.invitalia.it