IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  5465  del  7  giugno  2018  che
istituisce regimi  di  aiuto  accoppiato  nell'ambito  dei  pagamenti
diretti,  ed  in  particolare  l'art.  25  che  istituisce  un  aiuto
accoppiato nel settore dello zucchero; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione  europea  C  91  I  del  20  marzo  2020,  come
modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile
2020, dell'8 maggio 2020, del 29 giugno 2020, del 13 ottobre  2020  e
del  28  gennaio  2021,  pubblicate  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020, C 164 del 13
maggio 2020, C 218 del 2 luglio 2020, C 340 I del 13 ottobre 2020 e C
34 del 1° febbraio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale -  n.  175  del  28  luglio  2017,  recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; 
  Visto l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  ed  in  particolare
l'art. 68; 
  Considerato  che  le   misure   restrittive   introdotte   per   il
contenimento  della  pandemia  da  COVID-19  hanno  determinato   una
situazione di crisi di mercato del settore  dello  zucchero,  con  il
conseguente     rischio     di     abbandono     della     produzione
bieticolo-saccarifera; 
  Considerata la necessita' di assicurare la  continuita'  produttiva
nel settore bieticolo-saccarifero; 
  Ritenuto, pertanto, di  dover  adottare  interventi  di  aiuto  per
ettaro  coltivato  a  barbabietola  da  zucchero,  nei  limiti  della
dotazione finanziaria recata dall'art. 68, comma 4, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  recante  la
riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in   agricoltura
(AGEA), come successivamente  modificato  ed  integrato  dal  decreto
legislativo 4 ottobre 2019, n. 116; 
  Vista la comunicazione alla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano prot. n. 299857 del 30 giugno 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Aiuto per la continuita' 
               della produzione bieticolo-saccarifera 
 
  1. Al fine  di  assicurare  la  continuita'  della  produzione  del
settore bieticolo-saccarifero, nei limiti della dotazione finanziaria
di cui all'art. 68, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,
e' concesso agli agricoltori un aiuto per ciascun ettaro coltivato  a
barbabietola da zucchero. 
  2. L'aiuto di cui al comma 1 e' concesso in misura pari agli ettari
ammissibili dichiarati nelle domande di aiuto nell'ambito del  regime
di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 dallo stesso
agricoltore nell'anno 2021. 
  3. Ai fini della concessione dell'aiuto,  l'agricoltore  deve  aver
stipulato appositi contratti di fornitura con l'industria saccarifera
in forma diretta ovvero in  forme  associative  per  il  conferimento
della produzione bieticola.