IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, concernente la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/U E del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi; Visto, in particolare, l'art. 23, comma 5, del citato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che prevede che le spese per le attivita' svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dagli Uffici marittimi di cui al codice della navigazione quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, comprese quelle relative al rilascio di concessioni demaniali marittime o per altre attivita' previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso; Visto, inoltre, il successivo art. 6, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attivita' di cui al comma 5; Visto, altresi', il successivo art. 7, che prevede che le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 5; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le attivita' svolte dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per il rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e attivita' di collaudo volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le attivita' relative a istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative a cio' connesse, in attuazione dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.